Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1567. Nel calcolo dei termini di prescrizione sono ricompresi i 60 giorni previsti dall’articolo 36 comma 3 del Dpr n. 380 del 2001

Nel calcolo dei termini di prescrizione sono ricompresi i 60 giorni previsti dall’articolo 36 comma 3 del Dpr n. 380 del 2001, termine entro il quale in mancanza di provvedimento dell’Amministrazione si perfeziona un silenzio- rifiuto; per i successivi rinvii del processo richiesti dal difensore opera la sospensione del processo secondo i principi generale del codice.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1567
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/08/2016 della Corte d’appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GAI Emanuela;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1 agosto 2016, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati, alla pena di mesi quattro di arresto e Euro 30.000 di ammenda, perche’ ritenuti responsabili dei reati di cui all’articolo 110 cod. pen. e Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) (capo A), e articolo 110 cod. pen. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 308 del 2001, articoli 64, 71, 72, 93 e 95 (capo B) per avere realizzato, quali proprietari e committenti, in assenza di permesso a costruire e in zona sismica, una costruzione a quattro elevazioni fuori terra di metri quadrati 200 circa per piano, con strutture portanti e solari in c.a. e tamponato esternamente allo stato grezzo, senza avere depositato presso i competenti uffici regionali gli elaborati progettuali e per aver realizzato le stesse in assenza della preventiva autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale in assenza di progetto esecutivo redatto secondo le disposizioni di legge, in mancanza della direzione di un tecnico abilitato e in mancanza di denuncia dell’esecuzione delle opere presso l’ufficio competente prima del loro inizio, ha concesso ai predetti il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione del manufatto, abusivo e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *