Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1567. Nel calcolo dei termini di prescrizione sono ricompresi i 60 giorni previsti dall’articolo 36 comma 3 del Dpr n. 380 del 2001

segue pagina antecedente
[…]

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 45. Premettono i ricorrenti di avere presentato domanda Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 36 e che cio’ avrebbe dovuto precludere l’adozione di misure sanzionatorie e l’esercizio dell’azione penale, che avrebbe dovuto essere sospeso sino all’esaurimento dei procedimenti amministrativi in sanatoria. I giudici del merito, a fronte della documentazione acquisita attestante la presentazione della domanda ex articolo 36 cit., non avrebbero sospeso il procedimento in pendenza della domanda.

2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione agli articoli 157-161 cod. proc. pen. e il vizio di illogicita’ della motivazione. La Corte d’appello avrebbe erroneamente calcolato nei termini di prescrizione il periodo nel quale il processo (anni due mesi sei e giorni 23) era stato sospeso in attesa della decisione sulla richiesta di permesso in sanatoria e cosi’ erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione dei reati gia’ maturata alla data della pronuncia della sentenza.

2.3. Con il terzo motivo deducono la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in relazione al diniego di applicazione delle circostanze di cui all’articolo 62-bis cod. pen..

2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione all’articolo 584 cod. proc. pen. per l’omessa notifica al difensore delle parti private dell’atto di impugnazione del Procuratore generale.

2.5. Con il quinto motivo deducono la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’articolo 165 cod. pen. e illogicita’ della motivazione per avere, la Corte d’appello, disposto che la sospensione condizionale della pena fosse subordinata alla demolizione non considerando che le parti avevano presentato istanza di permesso a costruire in sanatoria la cui pratica era in stato di istruttoria e pertanto dalla demolizione deriverebbe un grave danno.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti eccepiscono l’estinzione del reato e’ fondato e comporta l’annullamento della sentenza senza rinvio, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso pur manifestamente infondati.

5. Come questa Corte ha da tempo affermato l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda dei provvedimenti amministrativi in sanatoria Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 36, determina il formarsi il silenzio – rifiuto dell’Amministrazione, in base al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 45, cui consegue il venir meno dell’obbligo per il giudice penale di disporre la sospensione del procedimento.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *