Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 10 gennaio 2018, n. 629. Il principio “dell’oltre ragionevole dubbio”

Il principio “dell’oltre ragionevole dubbio”, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello, giacchè la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito; di conseguenza la regola dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali

Sentenza 10 gennaio 2018, n. 629
Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di

TRENTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MIGNOLO OLGA che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di appello di Trento, Sezione minorenni, ha confermato la sentenza del 30/3/2016 del Tribunale per i Minorenni di Trento, appellata dall’imputata (OMISSIS), che l’aveva ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ex articoli 110, 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 7, in concorso con (OMISSIS), nei cui confronti si era proceduto separatamente, per essersi impossessata a fini di profitto della borsetta di (OMISSIS), dalla stessa detenuta sulla spiaggia dell'(OMISSIS) di (OMISSIS), e, ritenute equivalenti le attenuanti generiche e quella della minore eta’ alle aggravanti contestate, l’aveva percio’ condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 120,00= di multa.

2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’imputata, avv. (OMISSIS), svolgendo due motivi.

In via preliminare la ricorrente ribadisce inizialmente la versione dei fatti offerta dall’imputata, che non aveva negato la sua presenza sul luogo ma aveva sostenuto la propria personale estraneita’ al furto di cui non era stata complice e che semmai era stato commesso dalla (OMISSIS), che non conosceva in precedenza e con la quale si era solo occasionalmente intrattenuta.

2.1. Con il primo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) la ricorrente denuncia mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione che aveva disatteso la plausibile spiegazione alternativa offerta dalla difesa dell’imputata.

La Corte territoriale si era a tal fine basata sulla incompatibilita’ dell’intimita’ fra le due minori ravvisabile per il fatto di essersi sdraiate l’una sull’altra con l’asserita mancanza di una preventiva conoscenza e sulla inverosimiglianza di un furto compiuto da una persona in compagnia di un’altra, inconsapevole che non si accorga di nulla.

Mancava invece la prova dell’intenzione criminosa dell’imputata e del pari era assente la prova dell’agevolazione, dell’istigazione e del rafforzamento del proposito criminoso.

La versione alternativa proposta dalla difesa era compatibile con le dichiarazioni della persona offesa e della teste (OMISSIS) ed era stata disattesa sulla base di un pregiudizio circa la normalita’ dei comportamenti giovanili, violando il canone del ragionevole dubbio e la regola dell’onere probatorio a carico dell’accusa.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 163 cod. pen. per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena e della L. n. 689 del 1981, articoli 53-56 in tema di conversione della pena in liberta’ controllata.

La precedente fruizione del perdono giudiziale non era circostanza ostativa alla concessione del beneficio della sospensione, ne’ potevano essere valorizzati a tal fine i precedenti di polizia e le segnalazioni, diversi da condanne; infine non poteva tenersi conto dei pareri dei servizi sociali per la prognosi circa la personalita’ del minore se questi nel frattempo era divenuto maggiorenne.

La Corte di appello aveva formulato un giudizio sulla personalita’ dell’imputata assolutamente tranciante senza tener conto del lavoro part time in corso, della mancanza di atteggiamenti di sfida verso l’autorita’ e della linea difensiva di assoluta estraneita’ al reato che giustificava l’indisponibilita’ alla revisione critica della sua condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio logico della motivazione che aveva disatteso la plausibile ricostruzione alternativa del fatto offerta dalla difesa dell’imputata.

1.1. La ricorrente osserva che la Corte territoriale si era a tal fine basata sulla incompatibilita’ dell’intimita’ fra le due minori, ravvisabile per il fatto di essersi sdraiate l’una sull’altra, con l’asserita mancanza di una preventiva conoscenza e sulla inverosimiglianza di un furto compiuto da una persona in compagnia di un’altra, inconsapevole che non si accorga di nulla; mancava invece la prova dell’intenzione criminosa dell’imputata e del pari era assente la prova dell’agevolazione, dell’istigazione e del rafforzamento del proposito criminoso.

Inoltre, secondo la ricorrente, la versione alternativa proposta dalla difesa era compatibile con le dichiarazioni della persona offesa e della teste (OMISSIS) ed era stata disattesa sulla base di un pregiudizio circa la normalita’ dei comportamenti giovanili, violando il canone del ragionevole dubbio, dell’onere probatorio a carico dell’accusa.

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