Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 29 gennaio 2018, n. 2115. La (eventuale) sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati

L’articolo 1127 c.c., comma 2, il quale fa divieto al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite, impedisce altresi’ di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessita’ di adeguamento alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosita’, senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimita’ delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell’edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformita’ alle regole di costruzione.
La (eventuale) sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali o degli altri limiti legali di vicinato previsti dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici dello stesso codice
In via generale, l’articolo 1127 c.c. (con particolare riferimento al disposto del comma 2) prevede il rispetto di tre condizioni, di cui quella riguardante la salvaguardia delle condizioni statiche dell’edificio ha carattere assoluto. L’accertamento delle condizioni statiche non costituisce propriamente un limite all’esercizio del diritto a sopraelevare, ma un presupposto della sua esistenza. Il relativo divieto deve essere inteso non solo nel senso che le strutture del fabbricato devono consentire di sopportare il peso della sopraelevazione, ma anche nel senso che dette strutture devono permettere di sopportare – una volta eretta la nuova fabbrica – l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica: pertanto, quando le norme antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’articolo 1127 c.c., comma 2 e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosita’ della sopraelevazione che puo’ essere superata esclusivamente mediante l’allegazione della prova, incombente sull’autore della nuova costruzione, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante, sia idonea a fronteggiare il rischio sismico
L’inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dall’articolo 873 c.c. e segg., in materia di distanze, ma anche quando emerga una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all’integrita’ materiale del bene oggetto di proprieta’, ovvero si sia verificata la violazione di altra specifica disposizione delimitativa della sfera delle proprieta’ (in senso ampio) contigue, che conceda in via autonoma la tutela diretta. In particolare, l’attualita’ del pericolo di danno deve valutarsi non gia’ in riferimento allo stato asismico, bensi’ in relazione alla possibilita’, sempre incombente nelle zone sismiche, di un movimento tellurico, sicche’ dalla inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deve desumersi una presunzione di instabilita’ della costruzione realizzata, e, quindi, una situazione di pericolo permanente, da rimuovere senza indugio alcuno.

Sentenza 29 gennaio 2018, n. 2115
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14962/13) proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1130/2012, depositata il 25 ottobre 2012;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso, in via principale, per l’inammissibilita’ del ricorso e, in linea subordinata, per il suo rigetto;
udito l’Avv. (OMISSIS) (per delega) nell’interesse dei ricorrenti.
FATTI DI CAUSA

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