Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1752. Deve ritenersi trascrivibile ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili

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L’articolo 2652, n. 4, stabilisce che si devono trascrivere, “qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643 c.c.” (tra cui rientrano i contratti che trasferiscono la proprieta’ di beni immobili), “le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione”.
La legge non distingue tra simulazione “assoluta” e “relativa”; e la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto trascrivibili anche le domande giudiziali volte all’accertamento della simulazione relativa (in questo senso, in materia fallimentare, Cass., Sez. 1, n. 7865 del 22/08/1997; Sez. 3, n. 7530 del 21/12/1983).
Tenuto conto della chiara lettera della legge e alla luce dell’antico brocardo “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, deve ritenersi trascrivibile ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprieta’ di beni immobili; senza che possa distinguersi non solo tra simulazione assoluta e simulazione relativa, ma neppure tra simulazione relativa attinente ai soggetti del contratto (c.d. interposizione fittizia di persona) e simulazione relativa attinente ad altri elementi negoziali (oggetto del negozio o prezzo della vendita).
Dal momento che la trascrizione della domanda di simulazione relativa va ritenuta conforme a legge, la trascrizione eseguita dal (OMISSIS) non puo’ ritenersi illegittima, come ritenuto dalla Corte di Appello, e non puo’ pertanto determinare responsabilita’ per danni ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ. (sul collegamento tra illegittimita’ della trascrizione e responsabilita’ ex articolo 2043 cod. civ., v. Cass., Sez. U, n. 6597 del 23/03/2011).
Diversamente potrebbe essere, in astratto, se la trascrizione della domanda, pur legittima, fosse stata compiuta dal (OMISSIS) al solo scopo di nuocere o di arrecare danno alla (OMISSIS), dando luogo cosi’ ad un “abuso del diritto”. Ma una simile circostanza non e’ stata dedotta nel caso di specie.
Il motivo va pertanto accolto e, per l’effetto, va cassata la sentenza impugnata sul punto.
3. – Il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti.
4. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2.
Tenuto conto che la trascrizione della domanda, da parte del (OMISSIS), e’ stata legittima (in quanto prevista dall’articolo 2652 c.c., n. 4) e che, pertanto, non e’ configurabile un atto illecito da parte dello stesso e tantomeno una sua condotta colposa (essendosi lo stesso attenuto alla richiamata disposizione di legge), la domanda di risarcimento del danno proposta dalla (OMISSIS) va rigettata.
5. – In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso; va rigettato il primo; vanno dichiarati assorbiti il terzo e il quarto.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta da (OMISSIS).
Tenuto conto della peculiarita’ della fattispecie, le spese di tutti in gradi del giudizio vanno poste a carico dei controricorrenti, in solido, in ragione di meta’ e vanno compensate per la restante meta’.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); condanna (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, a rifondere al (OMISSIS) la meta’ delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado come liquidate – per l’intero – nelle rispettive sentenze, nonche’ le spese relative al giudizio di legittimita’ che liquida – per l’intero – in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; compensa tra le parti la restante meta’ delle spese processuali.

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