Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1752. Deve ritenersi trascrivibile ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili

segue pagina antecedente
[…]

3. – A conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Roma – per quanto in questa sede rileva – confermo’ la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui, in accoglimento della domanda attorea, ebbe a disporre l’annullamento del contratto definitivo di compravendita limitatamente alla parte in cui il (OMISSIS) aveva dato quietanza dell’integrale pagamento del prezzo ed ebbe a condannare la (OMISSIS) al pagamento, in favore del venditore, del residuo prezzo, da maggiorarsi con la rivalutazione e gli interessi. Tuttavia, la Corte territoriale, riformando sul punto la sentenza di primo grado, accolse la domanda riconvenzionale della (OMISSIS) e, pertanto, condanno’ il (OMISSIS) al pagamento, in favore della stessa, della somma di Euro 41.316,55 (oltre rivalutazione e interessi), a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima trascrizione dell’atto introduttivo del precedente giudizio di simulazione, a seguito della quale trascrizione la persona alla quale la (OMISSIS) aveva promesso di vendere l’immobile aveva esercitato il recesso dal preliminare ed aveva ottenuto, in separato giudizio, la condanna della predetta al pagamento del doppio della caparra.
4. – Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito ciascuno con autonomo controricorso.
5. – La causa e’ stata trattata nell’adunanza camerale del 6 aprile 2017, nella quale il Collegio ha adottato ordinanza interlocutoria con cui ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., in ragione della natura e della “particolare rilevanza” della questione di diritto sottoposta col secondo motivo, relativamente alla trascrivibilita’ o meno, ai sensi degli articoli 2652 e 2643 c.c., della domanda di simulazione del prezzo di un contratto di compravendita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 36 c.p.c. (ex articolo 360 c.p.c., n. 4), nonche’ il vizio di motivazione della medesima (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare l’inammissibilita’ della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla (OMISSIS), nonostante l’insussistenza delle condizioni prescritte dall’articolo 36 c.p.c., ai fini del simultaneus processus.
La censura non e’ fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilita’ di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo invece sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’articolo 111, primo comma, Cost. (Cass., Sez. 3, n. 27564 del 20/12/2011). Anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore a fondamento della sua domanda puo’ valere a rendere ammissibile la domanda riconvenzionale, purche’ sussista con detto titolo un collegamento oggettivo che giustifichi l’esercizio, da parte del giudice, della discrezionalita’ che puo’ consigliare il simultaneus processus (Cass., Sez. 3, n. 15271 del 04/07/2006; Sez. 2, n. 8207 del 07/04/2006).
Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto opportuno il simultaneus processus in ragione dell’indubbio collegamento obiettivo tra la domanda dell’attore e quella della convenuta, che sono entrambe relative al medesimo bene immobile, essendo la pretesa dell’uno collegata a quella dell’altro. Trattasi di valutazione discrezionale, che e’ riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’ (Cass., Sez. 1, n. 24684 del 04/11/2013; Sez. 2, n. 4696 del 12/05/1999).
2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2652 e 2643 cod. civ. (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il (OMISSIS) avesse illegittimamente trascritto la prima domanda giudiziale, con la quale ebbe a chiedere l’accertamento che il contratto definitivo era parzialmente simulato quanto al prezzo.
La doglianza e’ fondata.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *