Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 giugno 2014, n. 14804 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. ABETE...
Categoria: Le prove
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 luglio 2014, n. 16777. La parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale non sia necessario esperire querela di falso, può sì agire in via principale per far accertare tale non autenticità, ma questo accertamento dovrà essere effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già, dunque, con l'applicazione della speciale procedura di verificazione prevista dagli articoli 214 segg. cpc per la differente ipotesi di disconoscimento incidentale in corso di causa
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 luglio 2014, n. 16777 Svolgimento del giudizio Nell’aprile 1998 C.P. conveniva in giudizio, avanti al tribunale di Taranto, M.C. ed il Banco di Napoli proponendo disconoscimento in via principale della sottoscrizione apparentemente apposta a suo nome su cinque effetti cambiari, poi risultati protestati dalla banca convenuta...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014, n. 16745. L'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi -la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16745 Svolgimento del processo 1.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata in data 24.8.2006 e notificata in data 10.1.2007, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 luglio 2014, n. 14893. Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve avvenire con i tempi e le modalità disciplinati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ, dovendo il disconoscimento essere chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 luglio 2014, n. 14893 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civile: “Con atto di citazione notificato il 12.03.2004 S.D. conveniva in giudizio L.U. dinanzi al Tribunale di Udine – sezione distaccata di Palmanova –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 giugno 2014, n. 13287. L'articolo 2712 cod. civ., parlando di qualsiasi rappresentazione meccanica, e non di riproduzione, si riferisce a riproduzione di fatti e cose e non a copie di scritture, per le quali invece dispone l'articolo 2719, e poiche' questa norma limita l'efficacia probatoria della copia , che non sia disconosciuta, alla copia fotografica. Il disconoscimento della conformita' di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215 cod. proc. civ., comma 2, perche' mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita' all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento e' prodotto a prendere posizione sulla conformita' della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 giugno 2014, n. 13287 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...
Corte di Cassazione, sezione 6 febbraio 2014, n. 2725. In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam, l’interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile anche tra le parti solo se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita immobiliare, e non anche se il mezzo probatorio tenda a dimostrare la simulazione relativa del contratto stesso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 6 febbraio 2014, n. 2725 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 3 novembre 1999 P.A. e A.A. evocavano, dinanzi al Tribunale di Lucca, la NEW ETRUSCON PROPERTIES COMPANY Limited esponendo di avere costituito il 17.12.1982 la Calzaturificio FAB s.r.l. e che a causa della crisi...