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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 30 giugno 2014, n. 14804


REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28900 – 2008 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.n.c. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS), unitamente al quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato (OMISSIS), unitamente al quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2613 dei 19/27.6.2008 della corte d’appello di Napoli;
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 15 aprile 2014 dal consigliere dott. Luigi Abete;
Udito l’avvocato (OMISSIS) per la ricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.8.1996 (OMISSIS) citava a comparire innanzi al tribunale di Benevento l'” (OMISSIS)” s.n.c..
Esponeva che con preliminare in data 1.10.1990 la s.n.c. convenuta si era obbligata a venderle ed ella ad acquistare un appartamento ed un box auto ubicati all’interno di un complesso immobiliare, all’epoca in corso di realizzazione, in (OMISSIS); che il prezzo era stato pattuito in lire 90.000.000 oltre i.v.a.; che la promittente venditrice, da un canto, l’aveva indotta a corrispondere in contanti la maggior somma di lire 147.000.000, dall’altro, non aveva inteso siglare il definitivo; che ella attrice aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Benevento sentenza ex articolo 2932 c.c. con cui le era stato trasferito il diritto di proprieta’ sui cespiti oggetto del compromesso; che nondimeno le era dovuto in restituzione il maggior importo versato, ovvero la somma di lire 54.000.000 corrispondente alla differenza tra l’ammontare di lire 147.000.000 ed il prezzo degli immobili comprensivo d’i.v.a..
Chiedeva che l’adito tribunale condannasse la collettiva a restituirle la somma di lire 54.000.000 con interessi e rivalutazione.
Costituitasi, l'” (OMISSIS)” s.n.c. chiedeva il rigetto dell’avversa domanda.
Deduceva che, siccome emergeva da separata dichiarazione debitamente sottoscritta dall’attrice, il prezzo concordato era pari al maggior importo di lire 198.000.000 oltre i.v.a. e oltre lire 6.000.000 per spese di “allacci” e di preammortamento mutuo; che il prezzo, fino a concorrenza di lire 60.000.000, era da corrispondere merce’ accollo di mutuo; che alcunche’ era stato versato in eccedenza dalla (OMISSIS).
All’esito dell’istruttoria, con sentenza in data 5.7.2004 il tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la s.n.c. convenuta a restituire all’attrice la somma di euro 27.888,68, pari a lire 54.000.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonche’ a rimborsarle le spese di lite.
Interponeva appello l’ ” (OMISSIS)” s.n.c..
Resisteva (OMISSIS).
Con sentenza n. 2613 dei 19/27.6.2008 la corte d’appello di Napoli rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare al difensore anticipatario dell’appellata le spese del grado.
In ordine al primo motivo di gravame la corte distrettuale reputava che “la dichiarazione di disconoscimento avente i requisiti richiesti dalla giurisprudenza chiaramente sussiste, in quanto nel verbale di udienza del 9 maggio 1997… e’ scritto: L’avv. (OMISSIS) impugna la documentazione prodotta ex adverso, trattandosi di fotocopia non conforme e come tale non avente alcuna validita’ probatoria>” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 6-7); che “tale dichiarazione… e’ inequivocamente diretta a negare la conformita’ all’originale della copia della dichiarazione a firma di (OMISSIS) e recante la data del 1 ottobre 1990” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7); che e’ “altresi’, coerente che la parte si sia riservata il disconoscimento una volta effettuata la produzione dell’originale” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7); che “il riconoscimento tacito presuppone l’inesistenza o il superamento in senso affermativo della questione relativa alla conformita’ all’originale” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7); che “l’ (OMISSIS).. non ha mai esibito l’originale” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).
In ordine al secondo motivo di gravame – la corte di merito – evidenziava che la relativa disamina era assorbita dalla reiezione del primo motivo, “in quanto il prezzo vigente, una volta esclusa l’efficacia della dichiarazione in copia fotostatica, non puo’ che essere quello riportato dal preliminare (lire 90.000.000 + i.v.a.)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'” (OMISSIS)” s.n.c.; ne chiede, sulla scorta di tre motivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha concluso per il rigetto dell’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimita’, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Ambedue le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente s.n.c. deduce in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2719 c.c.; in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Adduce che la dichiarazione verbalizzata all’udienza del 9.5.1997 dal difensore della controricorrente “non puo’ essere ritenuta inequivocamente diretta a disconoscere la conformita’ all’originale della fotocopia della controdichiarazione in data 1.10.1990 a firma di (OMISSIS)” (cosi’ ricorso, pag. 7); che “in subordine… la contestazione del difensore di (OMISSIS), cosi’ come resa all’udienza del 9.5.1997, e’, quanto meno, equivoca, in quanto non puo’ negarsi che essa puo’ essere soggetta a piu’ interpretazioni” (cosi’ ricorso, pag. 8), sicche’ il secondo giudice “non poteva ritenerla inequivocamente diretta a negare la conformita’ all’originale della fotocopia della controdichiarazione” (cosi’ ricorso, pag. 8); che “i giudici di secondo grado non hanno fornito alcuna motivazione sul fatto controverso secondo cui il difensore della (OMISSIS) non ha formulato all’udienza del 9.5.1997 un valido espresso disconoscimento del documento prodotto in fotocopia, nonostante tale fatto sia stato specifico oggetto dei motivi d’appello” (cosi’ ricorso, pag. 9).
Con il secondo motivo la ricorrente s.n.c. deduce in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2719 c.c..
Adduce che il disconoscimento operato dal difensore della controricorrente e’ comunque generico, “non contenendo l’indicazione dei profili specifici di difformita’ della fotocopia rispetto al suo originale” (cosi’ ricorso, pag. 13); che “in buona sostanza…, il soggetto che contesta la conformita’ all’originale della fotocopia contro di lui prodotta ha l’onere di specificare le ragioni del suo assunto, non potendo limitarsi a contestare la conformita’ della copia all’originale senza alcuna deduzione o allegazione in ordine agli elementi necessari per una valutazione della censura” (cosi’ ricorso, pag. 13).
Con il terzo motivo la ricorrente s.n.c. deduce in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2719 c.c. e degli articoli 214 e 215 c.p.c.; in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio di insufficiente e incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Adduce che, “per evitare che il documento prodotto in fotocopia venga considerato riconosciuto quanto alla propria sottoscrizione, e’ necessario formulare un esplicito disconoscimento in tal senso, nei termini di cui agli articoli 214 e 215 c.p.c.” (cosi’ ricorso, pag. 15); che “tale disconoscimento… non e’ stato fatto dalla sig.ra (OMISSIS), che, alla prima udienza utile…, si e’ riservata di effettuarlo all’esito della produzione dell’originale” (cosi’ ricorso, pagg. 15 – 16); che, “cosi’ stando le cose, il documento deve ritenersi per riconosciuto, quanto alla sottoscrizione, cosi’ che il deposito dell’originale era assolutamente superfluo (cosi’ ricorso, pag. 16); che analogamente la motivazione della censurata statuizione e’, in parte qua, palesemente incongrua ed illogica.
I motivi di ricorso sono strettamente connessi, sicche’ se ne giustifica la contestuale disamina.
I motivi tutti in ogni caso sono destituiti di fondamento ed immeritevoli di seguito.
Ovviamente non puo’ che reiterarsi l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’onere di disconoscere la conformita’ tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinita’ della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. 30.12.2009, n. 28096; cfr. altresi’ Cass. 21.11.2011, n. 24456, secondo cui, in tema di negazione di conformita’ di una copia all’originale, si richiede la precisione ed inequivocita’ della negazione).
In questi termini non puo’ che condividersi l’affermazione della corte napoletana, alla cui stregua la dichiarazione verbalizzata all’udienza del 9.5.1997 “e’ inequivocamente diretta a negare la conformita’ all’originale della copia” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).
Propriamente, in considerazione del significato letterale e logico della dichiarazione in precedenza testualmente riprodotta, il disconoscimento della conformita’ della copia, lungi dal prestarsi a molteplici interpretazioni, e’ puntuale ed univoco e a tale disconoscimento, in maniera altrettanto univoca e puntuale, (OMISSIS) ha inteso riconnettervi l’effetto della negazione di qualsivoglia efficacia probatoria.
In tal guisa l’assunto della ricorrente s.n.c, in virtu’ del quale, “in sostanza, l’impugnativa di che trattasi e’ riferita genericamente al valore probatorio della fotocopia prodotta e non implica disconoscimento della sua conformita’ all’originale” (cosi’ ricorso, pag. 7), risulta del tutto incongruo.
In tal guisa, inoltre, l’onere motivazionale della corte distrettuale non poteva che esaurirsi, e si e’ esaurito, nel dar atto dell’avvenuto inequivoco e puntuale disconoscimento.
Va debitamente soggiunto che il disconoscimento e’ stato operato, e non puo’ che considerarsi operato, con valenza estesa alla genuinita’ tout court della copia, sicche’ l’esigenza che risulti specificato il particolare profilo di difformita’ non puo’ che considerarsi assorbita nell’omnicomprensiva valenza, nell’ampia portata della contestazione di conformita’.
E’ certamente vero, d’altro canto, che la contestazione di cui all’articolo 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformita’ all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 21.4.2010, n. 9439).
Tuttavia e’ innegabile che, ove la copia fotostatica o fotografica riguardi un contratto per il quale e’ richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la parte interessata deve necessariamente produrre in giudizio il contratto in originale o in copia autenticata al fine della dimostrazione della sua esistenza e del suo contenuto e puo’ avvalersi della prova per testimoni o per presunzioni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale (cfr. Cass. 21.1.1985, n. 212; cfr. altresi’ Cass. 19.10.1999, n. 11739).
Va, da ultimo, senza dubbio condiviso il rilievo della corte territoriale a tenor del quale “il disconoscimento di cui all’articolo 214 c.p.c. puo’ avere ad oggetto solo le scritture private prodotte in originale o in copia della quale non sia stata disconosciuta la conformita’” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).
Invero siffatto rilievo – che involge segnatamente la disamina del terzo motivo del ricorso – e’ in tutto conforme all’insegnamento di questa Corte di legittimita’ secondo cui, quando la parte, contro la quale sia prodotta la copia fotostatica – assimilabile a quella fotografica di cui all’articolo 2719 c.c. – non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all’originale, nessuna delle parti puo’ produrre l’istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. – istanza che concerne soltanto i documenti originali – ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta; ne consegue che detta controparte e’ tenuta o ad esibire l’originale – ed, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se l’avversario insistera’ nel disconoscerla – o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilita’ e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2724 c.c., n. 3), di avere senza sua colpa smarrito il documento (cfr. Cass. 14.5.1992, n. 5738).
Ineccepibile, pertanto, e’ l’affermazione del secondo giudice secondo cui “il riconoscimento tacito presuppone l’inesistenza o il superamento in senso affermativo della questione relativa alla conformita’ all’originale” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).
La ricorrente s.n.c. va condannata a rimborsare al difensore anticipatario della controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente s.n.c. a rimborsare al difensore anticipatario della controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per spese.

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