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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 giugno 2014, n. 13407. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite (art. 540 cod. civ., comma 2), ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 giugno 2014, n. 13407 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28-7-1993 R.M.L. , quale erede con beneficio di inventario del marito Co.An. , da cui si era separata consensualmente nel 1988, conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala L.P.G. , C.A. , P.G. e P.R....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2014, n. 12220. Costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria del fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte. In entrambi i casi, la normativa da rispettare ai fini delle distanze è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, né rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati al rispetto della nuova distanza sia il preveniente sia il prevenuto. La regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni perché tale nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda un'espressa eccezione in proposito

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  30 maggio 2014, n. 12220 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 maggio 1996 il CONDOMINIO (omissis) evocava, dinanzi al Tribunale di Bergamo, L.F. esponendo che questi, con concessione edilizia rilasciata dal Comune, n. 22 del 1995, aveva demolito un vecchio corpo di fabbrica...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 giugno 2014, n. 12571. Nel caso in cui l’usufruttuario, titolare del diritto di godere di un immobile, continua a recarsi in visita nella casa, in cui, nel frattempo, è entrato a vivere un figlio, ciò non comporta un’espressione di impossessamento, che porta all’usucapione, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario stesso.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  4 giugno 2014, n. 12571  Svolgimento del processo Nel 1948 decedeva Ca.An., che lasciava in proprietà ai cinque figli un appartamento sito in (omissis) (fg. 13 part. 143), gravato da usufrutto vedovile. Una delle figlie nel 1960 cedeva la sua quota alla sorella M.C. . Nel 1968 veniva...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10606. Non si può aprire una porta per mettere in comunicazione due appartamenti di proprietà situati in condomini diversi, anche se separati soltanto da un muro condiviso. L'alterazione del muro perimetrale, infatti, realizza un uso indebito della cosa comune oltre a poter precostituire una servitù di passaggio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2014, n. 10606 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 maggio 2014, n. 9681. È legittima la delibera del condominio che a maggioranza disponga il parcheggio a rotazione nel cortile, e ciò anche se una precedente delibera in tal senso era stata annullata dal tribunale, mentre la regolamentazione vigente era stata assunta all'unanimità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 maggio 2014, n. 9681 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio –...