condominio quater

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 13 maggio 2014, n. 10338

Svolgimento del processo

1. – D.U. convenne innanzi al giudice di pace di Bolzano e poi, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di quest’ultimo, in riassunzione innanzi al Tribunale di Bolzano, il Condominio (…), per impugnare ai sensi dell’art. 1137 cod.civ., il verbale di assemblea del 28 febbraio 2002, in quanto si era deliberato sul giro scale senza che ne fossero stati informati altri condomini al di fuori dei nove che occupavano gli appartamenti sul giro scale, con conseguente asserita nullità della delibera. Inoltre il D.M. contestò la chiusura dello spazio sottoportico fra il ripostiglio condominiale e l’accesso alla centrale termica, del pari deliberata, allo scopo di utilizzare il locale come deposito biciclette, in quanto tale opera rappresentava un mutamento della destinazione d’uso di parti comuni, e come tale necessitava dell’approvazione unanime dei partecipanti al condominio.
2. Il giudice di primo grado accolse l’impugnazione, rilevando che il giro scala oggetto di delibera veniva utilizzato da tutti i condomini dell’intero edificio per accedere alle assemblee condominiali, sia generali che ristrette ai singoli corpi scala, e che l’amministratore aveva affermato che per la sala riunioni le spese di scala e del ripostiglio venivano addebitate per millesimi all’intero condominio.
3. Avverso tale decisione propose appello il Condominio (…). La Corte d’appello di Trento, sez. dist., di Bolzano, rigettò il gravame, osservando che, se i nove appartamenti che occupavano il giro scale lo utilizzavano più intensamente, tuttavia anche gli altri condomini figuravano comproprietari pro quota della sala riunioni, che si affacciava su detto giro scala, e la spesa relativa veniva ripartita fra tutti.
4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio sulla base di sette motivi.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c., nonché 1137 e 1441 c.c., sotto il profilo della carenza di legittimazione ad agire del condomino D. , con riferimento alla impugnazione della delibera condominiale del 28 febbraio 2002 per irregolare convocazione dell’assemblea. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare la carenza di legittimazione del D. ad agire in ordine alla impugnazione della delibera condominiale del 28 febbraio 2002, nella misura in cui lamentava la irregolare convocazione dell’assemblea. Posto che il D. era stato regolarmente convocato per l’assemblea del 28 febbraio 2002, nel corso della quale era stata emanata la delibera dallo stesso successivamente impugnata, e che egli aveva preso parte a quella riunione, esprimendo voto contrario rispetto a due dei tre punti all’ordine del giorno, egli non era legittimato, secondo il Condominio ricorrente, ad impugnare la delibera in questione dolendosi del fatto che con essa si era deliberato sul giro scale senza che ne fossero stati informati gli altri condomini al di fuori dei nove sul giro scale.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, a norma dell’art. 366 bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis: “Se in capo ad un condomino regolarmente convocato in assemblea, che abbia partecipato alla stessa ed accettato la discussione sulle questioni trattate, esprimendo un dissenso limitato al merito delle stesse, sussista la legittimazione ad impugnare la delibera sotto il profilo di un presunto vizio relativo alla convocazione di altri condomini”.
2. – Il motivo merita accoglimento.
Come già affermato da questa Corte, in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall’assemblea (v. Cass., sent. n. 17486 del 2006).
Trova, dunque, applicazione in materia l’art. 1441 cod. civ., secondo il quale l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato – che tra l’altro, nella specie, era intervenuto all’assemblea accettando la discussione sul merito delle questioni trattate – non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.
3. – Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo l’esame degli altri.
4. – Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Trento, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio, e che deciderà la controversia attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Trento.

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