stalking

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 8 maggio 2014, n. 18999

 

Ritenuto in fatto

 1. C.M. e I.P. erano condannati alla pena di giustizia, con sentenza del Tribunale di Torino in data 19 marzo 2012, per i reati di violenza privata, molestia o disturbo alle persone, atti persecutori in danno dei coniugi P.S. e Pi.Ca. ; il solo C. era condannato per un ulteriore episodio di atti persecutori e per tentata violenza privata.

1.1 In particolare agli imputati erano contestate le seguenti condotte: capo A: violenza privata, per un inseguimento in auto, con tallonamenti e sorpassi, che aveva indotto le vittime prima a variare continuamente la propria andatura di marcia e poi ad uscire anzitempo dalla tangenziale di (…); capo B: molestia o disturbo alle persone, con una serie di condotte, consistite nell’inseguimento contestato al capo precedente (capo B1); nell’invio di un messaggio di posta elettronica in forma anonima, proveniente da un falso indirizzo di posta elettronica ((omissis) ), contenente una ‘richiesta di vendita generica di casa’ (capo B2); nell’inoltro di un fax, attraverso l’utenza di un giornalaio, in cui, con linguaggio allusivo, si invitava il P. ad un ballo in maschera a (…) (capo B3);

capo C: tentata violenza privata, contestata al solo C. e consistite nelle minacce rivolte al P. , allo scopo di indurlo a commissionare talune prestazioni lavorative, in riferimento ad una proposta di lavoro dal contenuto grottesco, con riferimento ad un acquisto di ‘matranche’, la quale si concludeva con l’avvertimento minaccioso che l’offerta ‘è valida fino al giorno prima del giorno già passato’;

capo D: atti persecutori, in relazione ad una serie di episodi di appostamenti, con atteggiamento di scherno o di minaccia, davanti allo studio immobiliare del P. , e di specifiche condotte di ingiuria, scherno, minaccia, anche con l’uso di petardi, tutte descritte nel capo di imputazione;

capo E: violenza privata, contestata al solo C. , commesso con una manovra spericolata alla guida della propria autovettura, che costringeva P.S. , che procedeva a piedi, a fare un balzo all’indietro per evitare di essere investito.

1.2 L’affermazione di responsabilità si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni delle parti civili e del teste B.S. , il quale aveva rilevato l’attività di amministrazione di condomini svolta precedentemente dal P. , oltre che su una serie di elementi indiziari ricostruiti dai giudici di merito.

2. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma di quella appellata, assolveva gli imputati dal reato di violenza privata e dal secondo episodio di molestie, perché il fatto non costituisce reato; inoltre riqualificava l’imputazione di tentata violenza privata come ulteriore episodio di molestie e rideterminava in misura ridotta la pena inflitta ai due imputati, subordinando il beneficio della sospensione condizionale concesso a C.M. al pagamento della somma liquidata titolo di provvisionale, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. C.M. , con atto sottoscritto personalmente, deduce quattro motivi di ricorso.

3.1 Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 606, lettera D, cod. proc. pen., per mancata ammissione dei testi indicati nella propria lista testimoniale e mancata acquisizione di produzione documentale allegata alla memoria difensiva dell’8 marzo 2012, prima da parte del Tribunale e, successivamente, da parte della Corte d’appello, con motivazione errata, illogica e contraddittoria. Il ricorrente denuncia un palese squilibrio probatorio assolutamente irragionevole, rappresentato dall’ammissione di tutti testi richiesti dal pubblico ministero e dalle parti civili, a fronte di un unico teste di difesa, peraltro su una circostanza limitata. Inoltre censura la motivazione della Corte d’appello, laddove esclude la prova contraria richiesta dalla difesa per manifesta l’irrilevanza, ritenendo che i fatti ‘potrebbero comunque essersi verificati (ed essere stati commessi dagli imputati) e mille altre occasioni in cui testi de quibus non erano presenti le erano distratti da altri impegni che non quello di seguire passo passo i comportamenti di C. e P. ‘. In tal modo è stata data per scontata una conclusione alla quale poteva giungersi solo dopo l’escussione dei testi.

Anche le testimonianze sui rapporti tra le persone offese e gli imputati sono state escluse sulla base di una motivazione illogica, escludendone la rilevanza perché non ben collocati temporalmente e probabilmente riconducibili ad un’epoca antecedente alla supposta escalation dei rapporti. Anche in questo caso è stata data per scontata una conclusione alla quale poteva giungersi solo dopo l’escussione dei testi. Quanto infine alla prova documentale, l’affermazione di irrilevanza è censurata perché erronea, ingiustificata e contraddittoria con altre parti della sentenza, laddove si sottolinea la carenza delle indagini svolte dal pubblico ministero.

3.2 Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 606, lettera B e D, cod. proc. pen., per la genericità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità.

Si sottolineano le contraddizioni ed incertezze dei testi della pubblica accusa in ordine all’episodio dell’invio del fax dal tabaccaio di (…); circa l’episodio della consegna della lettera della cosiddetta ‘matranga’; in relazione all’episodio del presunto investimento in prossimità dell’accesso al garage. A giudizio del ricorrente la Corte territoriale non da atto di alcuna lettura alternativa degli elementi di prova, se non quella di una macchinazione delle persone offese contro l’imputato, laddove invece è possibile che i fatti siano avvenuti, ma siano stati commessi da un altro soggetto, il quale poi abbia fatto ricadere la responsabilità sull’odierno imputato. Il ricorrente sottolinea che il quadro indiziario è suscettibile di una lettura alternativa, della quale la sentenza impugnata non si fa carico in alcun modo, il che risulta più grave in presenza delle gravi lacune investigative riconosciute anche dai giudici; pertanto la decisione carente sul piano motivazionale, in relazione al principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto se l’imputato risulta colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, espresso dall’articolo 533, comma 1, cod. proc. pen..

La Corte territoriale esclude una possibile macchinazione da parte delle persone offese, ma non affronta l’ipotesi di una macchinazione ordita da terze persone, quali ad esempio il teste B. , che aveva ragioni di risentimento nei confronti dell’imputato, rappresentate dalla denuncia per estorsione che quest’ultimo aveva presentato contro di lui.

Ulteriore elemento di contraddizione motivazionale è individuato dal ricorrente nell’affermazione che la vicenda ‘presenta molti lati comici grotteschi, a volte surreali’ ed è connotata dalla ‘modesta gravità dei fatti e da una (in certi casi) ambigua rilevanza penale’, per poi concludere affermando la responsabilità penale dell’imputato per molestie in danno delle parti civili, delle quali, alla luce della premessa, non poteva ritenersi sussistere l’elemento soggettivo, rappresentato della volontà di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà. Anche sotto il profilo oggettivo va sottolineato che il tenore dei presunti episodi molesti è tra il delirante ed il grottesco, tra l’allusivo ed il surreale, dall’intento più beffardo che intimidatorio, per cui deve escludersi quella idoneità delle azioni ad incidere negativamente sulla sfera della tranquillità personale e ad assumere quel carattere invasivo che necessariamente deve sussistere per l’integrazione del reato.

In relazione al delitto di atti persecutori, una volta esclusi due dei tre possibili eventi del reato indicati dalla norma incriminatrice (il ‘radicale cambiamento delle proprie abitudini di vita’ ed il ‘timore per l’incolumità propria o altrui’), residua solamente il ‘grave e perdurante stato d’ansia’, che la Corte territoriale ha affermato sussistere pur in presenza di elementi contrari evidenti, poiché le persone offese hanno continuato a frequentare la casa di campagna, teatro delle condotte offensive, lo studio di amministrazione e le assemblee del condominio, benché frequentati dall’imputato.

Sotto il profilo soggettivo, poi, il reato andava escluso, poiché non vi è la prova che il ricorrente avesse coscienza della idoneità della sua condotta ad incutere quantomeno timore e preoccupazione nelle persone offese.

3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettera E, cod. proc. pen., per manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine all’accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, con conseguente subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La Corte territoriale ha ignorato che negli ultimi tre anni non vi sono stati ulteriori episodi tra le parti e che non vi è stato alcun tentativo di dismissione immobiliare da parte dell’imputato, ma solamente la necessità di vendere alcuni beni e chiudere un conto corrente per le gravi conseguenze subite in ambito personale e lavorativo dalla pubblicazione su molti giornali locali della sentenza di condanna.

Inoltre sono state ignorate le condizioni economiche dell’imputato ed è stato ignorato il tentativo dell’imputato di addivenire ad una soluzione transattiva.

3.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettera E, cod. proc. pen., per manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla mancata visione o ascolto nel corso del dibattimento e nel contraddittorio tra le parti di una video ripresa prodotta dalla difesa.

Poiché nella sentenza si da atto in più punti del contenuto della videoregistrazione, senza una presa visione dello stesso effettuata consentendo tutte le parti processuali di interloquire sul contenuto audio e video del documento, la sentenza è viziata.

4. I.P. , con atto sottoscritto personalmente, deduce violazione dell’articolo 606, lettera E, cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorrente contesta di aver partecipato all’episodio di minaccia avvenuto in Torino il 18 luglio 2008, poiché in quella data si trovava a lavorare nello studio immobiliare; con riferimento ai reati di molestie ricorda che durante le perquisizioni subite non è stato rinvenuto alcun elemento probatorio a suo carico; con riferimento all’accusa di atti persecutori esclude qualsiasi sua partecipazione, distinguendo nettamente la sua posizione da quella del coimputato C. , che conobbe solamente nel 2008 per motivi di lavoro.

Il ricorrente ricorda di non aver mai avuto alcuna ragione di rancore nei confronti delle parti civili ed afferma di essere estraneo ai fatti contestati.

 Considerato in diritto

 1. I ricorsi degli imputati sono parzialmente fondati.

2. Del tutto infondata è la censura di mancata acquisizione di una prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, solo ove, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti “determinante” per un esito diverso del processo, e non anche quando possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817).

Pertanto non può considerarsi prova decisiva quella che viene richiesta per mero controllo dei risultati di prove già acquisite e valutate singolarmente e complessivamente nel quadro dell’istruttoria dibattimentale compiuta, nella prospettiva meramente ipotetica che il risultato di essa possa introdurre elementi di contrasto, tali da modificare la ricostruzione dei fatti e la valutazione fattane in sede di merito.

3. Manifestamente infondato appare anche il terzo motivo proposto dal C. , avente ad oggetto la statuizione con la quale viene subordinata la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

È stato affermato in alcune decisioni di questa Corte che il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, nel caso la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la condanna, nella parte concernente la provvisionale, è immediatamente esecutiva a norma dell’art. 540, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 126 del 19/11/2008 – dep. 08/01/2009, D’Angelo, Rv. 242260; Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229691; Sez. 1, n. 5568 del 21/01/2004, Sorgentone, Rv. 229831). Peraltro il ricorrente non contesta tale possibilità, ma ne contesta il presupposto, sottolineando la cessazione degli episodi negli ultimi anni e le cattive condizioni economiche delle parti ed in tal modo ammettendo il mancato adempimento all’obbligo di pagamento della provvisionale, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 540, comma 2, cod. proc. pen., trascurando che la relativa statuizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità laddove congruamente motivata.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento all’età avanzata delle vittime ed alla loro fragilità emotiva, all’insufficienza dell’offerta risarcitoria avanzata in corso di causa (pari alla metà della somma liquidata dal Tribunale), subito ritirata, alla necessità per le parte civili di avviare una procedura di esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle provvisionali, alle recenti iniziative di dismissione immobiliare da parte dell’imputato, elementi che rendono logica e congrua la motivazione della statuizione.

4 Il quarto motivo del ricorso C. , con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata visione o ascolto nel corso del dibattimento e nel contraddittorio tra le parti di una video ripresa prodotta dalla difesa, è infondato. Poiché nella sentenza si da atto in più punti del contenuto della videoregistrazione, senza una presa visione dello stesso effettuata consentendo tutte le parti processuali di interloquire sul contenuto audio e video del documento, la sentenza è viziata.

4.1 Vale sul punto sottolineare che il supporto, contenente la registrazione delle riprese filmate costituisce una prova documentale, disciplinata dall’art. 234 cod. proc. pen., e come tale ritualmente versata in atti, a disposizione delle parti, con il diritto di trame copia e di prenderne visione (Sez. 1, n. 31389 del 10/07/2007, Susinni, Rv. 237502; Sez. 4, n. 18239 del 07/02/2003, Marino, Rv. 225188) e la facoltà del giudice di prenderne visione in camera di consiglio; nessuna lesione sulla conoscenza del contenuto delle riprese è, dunque, ravvisabile nella omessa riproduzione in aula.

Del resto, la difesa non lamenta che sia stato inibito l’accesso al supporto, ma incentra la lagnanza sulla possibilità di sviluppare argomentazioni a favore del suo assistito, con l’ausilio delle immagini; si tratta, dunque, non già di violazione dei diritti della difesa, che, comunque, avrebbero potuto essere esercitati, come di fatto è avvenuto, ma considerazioni di puro merito, ed in parte anche di tecnica retorica, estranee al tema decisionale, che evidentemente non possono essere oggetto di esame in questa sede.

5. Passando all’esame del secondo motivo, avente ad oggetto la motivazione in punto di affermazione della responsabilità, lo stesso può essere affrontato unitamente all’unico motivo proposto dall’I. , avente lo stesso oggetto.

5.1 Deve innanzi tutto osservarsi, con riferimento ai reati di (capi B e C, quest’ultimo come riqualificato dalla Corte d’appello) che la motivazione risente in maniera determinante della cattiva formulazione dell’imputazione, inizialmente frantumata in 5 diverse fattispecie (violenza privata, molestie, tentata violenza privata, atti persecutori ed ancora violenza privata), ricondotte a due dalla decisione impugnata (molestie ed atti persecutori, con riferimento alle condotte rispettivamente anteriori e successive all’entrata in vigore della nuova fattispecie incriminatrice).

5.2 Rispetto ad alcune delle condotte contestate e commesse anteriormente al 25 febbraio 2009, qualificate come molestie, è intervenuta assoluzione già in grado di appello (episodio sub A, sotto il profilo della violenza privata ed episodio sub B 2, riguardante l’invio di un messaggio di posta elettronica contenente una richiesta di vendita di una casa), poiché si è ritenuta non configurabile l’ipotesi delittuosa contestata, sotto il profilo oggettivo.

5.3 Ad uguale conclusione è pervenuto questo Collegio in relazione all’ipotesi sub B3 (invio di un fax utilizzando l’utenza di un giornalaio in via (OMISSIS) , con cui si invitavano le persone offese ad un ballo in maschera), poiché

non si individuano in tale condotta gli elementi della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., per difetto dell’elemento oggettivo del reato.

5.4 Diversa è invece la valutazione del Collegio con riferimento alle imputazioni sub B1 e C (quest’ultima come riqualificata dalla Corte d’appello e ricompresa nel capo B, come ipotesi di molestia), che però devono essere dichiarate estinte per intervenuta prescrizione, per essere decorso interamente il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. per le contravvenzioni, per cui il reato è estinto dal 4 febbraio 2014 (considerando anche i 16 giorni di sospensione della prescrizione per effetto del rinvio dell’udienza disposto in secondo per impedimento del difensore).

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con riguardo all’addebito di molestie di cui al capo B1) ed al capo C), riqualificato dal giudice a quo come ricompreso nel capo B), perché estinto per prescrizione, nonché con riguardo al medesimo addebito di cui al capo B3 perché il fatto non sussiste, con eliminazione dei relativi aumenti di pena, quantificati nella sentenza impugnata, in gg. 10 di reclusione per C. e gg. 5 di reclusione per I. .

5.5 Con riferimento agli addebiti di cui ai capi B1) e C), il ricorso degli imputati va comunque rigettato ai fini civili, poiché i ricorrenti invocano l’applicazione del criterio del ragionevole dubbio, negando la propria responsabilità (l’I. ) e ipotizzando una macchinazione operata da una ignota persona, che però non trova riscontro negli atti.

5.6 Il principio dell”oltre ogni ragionevole dubbio’, introdotto formalmente dalla L. n. 46 del 2006, che ha modificato l’art. 533 cod. proc. pen., costituisce l’espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi – in buona parte già desumibile dal disposto dell’art. 530 cod. proc. pen., commi 2 e 3 – e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507).

Va però considerato che il dubbio addotto dall’imputato deve essere ‘ragionevole’; tale non è quello che si fonda su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma – come appunto accaduto nel caso di specie – e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, poiché un dubbio non motivato è già di per sé ‘non ragionevole’ (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879).

In altri termini, il ricorrente il quale, deducendo il vizio motivazionale della decisione di appello, intenda prospettare l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato, deve fondare le sue argomentazioni su elementi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici.

6. In ordine al delitto di atti persecutori, contestato al capo D, integrato anche dell’episodio sub E, come riqualificato dalla Corte d’appello, in via generale non può dubitarsi del fatto che esso si configura nell’ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in L. 23 aprile 2009, n. 38, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella propria libertà morale in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura (Sez. 5, n. 10388 del 06/11/2012 – dep. 06/03/2013, D., Rv. 255330).

6.1 La frantumazione della condotta precedente in distinte ipotesi di reato dimostra come con l’introduzione della fattispecie il legislatore abbia voluto, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti, colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima. Il legislatore ha preso atto però che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso è l’esito di una pregressa condotta persecutoria, per cui mediante l’incriminazione degli atti persecutori si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolunità fisio-psichica, attraverso l’incriminazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibile all’interno di alcuna fattispecie criminale o di fattispecie per così dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone.

6.2 Passando all’esame delle censure dei ricorrenti, le stesse sono infondate. C. contesta la sussistenza del delitto sia sotto il profilo oggettivo, per difetto dell’evento di danno richiesto dalla norma, sia sotto il profilo soggettivo, adducendo un intento puramente goliardico della sua condotta.

Ippolito censura la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma la sua responsabilità in concorso con il C. .

6.3 Ed invero la Corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, la cui attendibilità è ampiamente e logicamente argomentata e di quelle del teste B. , ha evidenziato come i comportamenti posti in essere dai due imputati in danno del P. e della Pi. si inquadrano nella tipologia del c.d. stalking, essendo consistiti in numerosi lanci di petardi e fuochi artificiali nei luoghi in cui si trovavano le vittime (presso la casa di (…), davanti allo studio, davanti alla pizzeria in cui erano appena entrate), nonché di minacce ed ingiurie (per telefono e di persona, per strada, mediante la manovra spericolata per simulare un tentativo di investimento) e manifestazioni di scherno (l’episodio del dono di una rosa in pubblico, in pizzeria e la pacca sulla natica accompagnata da un bacio, alludendo a pregresse pratiche sessuali con il P. ) che si sono susseguiti, senza soluzione di continuità negli anni 2009-2010, cagionando nelle persone offese uno stato d’ansia, documentato dai certificati rilasciati dal medico di famiglia.

6.2 Va in proposito ricordato che quella di atti persecutori è strutturalmente una fattispecie di reato abituale, in quanto primo elemento del fatto tipico è il compimento di ‘condotte reiterate’, omogenee od eterogenee tra loro, con cui l’autore minaccia o molesta la vittima, ad evento di danno, che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, G., Rv. 254972): a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero b) ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, c) costringere (la vittima) ad alterare le proprie abitudini di vita. Il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa o il timore per l’incolumità propria o di un congiunto non sono pertanto essenziali ai fini della sussistenza del reato, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia di paura, irrilevante essendo a tal fine che le intimidazioni siano state rivolte direttamente ovvero tramite terzi o gli scritti fatti pervenire alla persona offesa.

È utile sottolineare al riguardo che il reato in discussione, per l’evento di danno di cui è stato connotato, differisce, come arguibile anche dall’andamento dei lavori preparatori della legge, dalla struttura del reato di minacce che pure ne può rappresentare un elemento costitutivo: solo per il secondo vale, dunque, l’osservazione che è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale; nel reato di atti persecutori rileva invece la risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo effettivo. Peraltro, come correttamente osservato dalla Corte territoriale e dalla più avveduta dottrina, il perdurante e grave stato di ansia o di paura non integra una condizione di vera e propria patologia, che può assumere rilevanza solo nell’ipotesi di contestazione del concorso formale con l’ulteriore delitto di lesioni: la fattispecie prevista dall’art. 612 bis cod. pen., infatti, non può essere ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell’art. 582 cod. pen. – il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica – e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell’equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5 n. 16864 del 10 gennaio 2011, C, rv 250158).

Tale elemento costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, che non deve pertanto ricorrere ad una perizia medica sulla vittima, ma può argomentarne la sussistenza anche sulla base di massime di esperienza; nel caso di specie è risultata congrua la motivazione, fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull’accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi.

6.3 Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale (Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012 – dep. 15/05/2013, Feola, Rv. 255436).

Trattandosi di reato abituale di evento, il dolo è da ritenersi senz’altro unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma ciò non significa affatto che l’agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta.

Anche su tale aspetto la motivazione è logica e coerente, poiché evidenzia, ai fini della dimostrazione di tale consapevolezza, l’età delle persone offese, le continue e tempestive denunce presentate dalle stesse, la straordinaria reiterazione delle vessazioni e molestie, l’effetto sorpresa insito in molte di esse, ed il movente accertato, quanto meno per il C. di vendicarsi del torto subito per la testimonianza resa nel procedimento a carico di B.F. .

6.4 Quanto infine alla posizione di I.P. , la sentenza impugnata argomenta in maniera convincente sul suo ruolo di concorrente nel reato: benché non animato dallo stesso spirito vendicativo, egli era amico e stretto collaboratore professionale del C. , condividendone anche la vena goliardica (come ammesso in sede dibattimentale), ed anzi risultando essere l’ideatore di scherzi e bravate realizzati con l’amico, con l’uso di petardi e parrucche (strumenti utilizzati anche per la commissione del delitto contestato) per cui finì con il condividerne le motivazioni ed al di là della partecipazione ai singoli episodi (dimostrata, ad esempio, rispetto a quello dell’offerta della rosa ed a quello di molestia sub B1) ne rafforzò il proposito criminoso e collaborò alla fase ideativa (anche per la sua esperienza anche criminale nella frode e messa in scena, desumibile dal certificato penale ricco di precedenti per truffe – ben 24 – falsi, sostituzione di persona e simulazione di reato), così concorrendo nei reati commessi dal C. .

7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con riguardo all’addebito di molestie di cui al capo B1) ed al capo C), quest’ultimo come riqualificato dal giudice a quo come ricompreso nel capo B), perché estinto per prescrizione, nonché con riguardo al medesimo addebito di cui al capo B3 perché il fatto non sussiste, con eliminazione dei relativi aumenti di pena, quantificati nella sentenza impugnata, in gg. 10 di reclusione per C. e gg. 5 di reclusione per I. .

7.1 I ricorsi vanno invece rigettati, con riferimento alle residue imputazioni, anche agli effetti civili, fatta eccezione per quanto concerne quelli riconducibili all’episodio di molestie di cui al capo B3); restano pertanto ferme le statuizioni civili in favore delle parti civili, conseguenti al riconoscimento di colpevolezza, anche se nulla è dovuto per le spese di giudizio nel grado, attesa la parziale soccombenza delle stesse.

 

P.Q.M.

 

 Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, con riguardo all’addebito di molestie di cui al capo B1) ed al capo C), quest’ultimo come riqualificato dal giudice a quo come ricompreso nel capo B), perché estinti per prescrizione, nonché con riguardo al medesimo addebito di cui al capo B3 perché il fatto non sussiste, con eliminazione dei relativi aumenti di pena, quantificati nella sentenza impugnata, in gg. 10 di reclusione per C. e gg. 5 di reclusione per I. . Rigetta nel resto i ricorsi, anche agli effetti civili, fatta eccezione per quanto concerne quelli riconducibili all’episodio di molestie di cui al capo B3).

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