Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata
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Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 538.

Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.

L’eliminazione delle vedute abusive
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L’eliminazione delle vedute abusive

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2024| n. 438.

L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni.

Il diritto unilaterale di recesso da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati
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Il diritto unilaterale di recesso da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2024| n. 421.

In tema di appalto, il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c. da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore. In tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera”. Una volta accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante.

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Assegno di mantenimento e quantificazione anche per il periodo della convivenza prematrimoniale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|18 dicembre 2023| n. 35385.

In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio.

Spese processuali e compensazione per la natura del giudizio e mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di controparte
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Spese processuali e compensazione per la natura del giudizio e mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di controparte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 dicembre 2023| n. 35310.

La compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. è possibile ove vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ancora - a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 - qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ipotesi nelle quali non possono essere ricomprese la “natura del giudizio” ed il mancato svolgimento di attività difensiva della controparte

Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
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Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 dicembre 2023| n. 35314.

Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.

In materia di concordato preventivo e l’errore professionale addebitabile all’avvocato
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In materia di concordato preventivo e l’errore professionale addebitabile all’avvocato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 dicembre 2023| n. 35489.

In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.).

In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale
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In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 dicembre 2023| n. 35423.

In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale (nel caso di specie, indiretta), il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo, nonché la realizzabilità di tutte condizioni previste dall'imprenditore per il buon esito della proposta concordataria ed, infine, l'esatta e regolare compilazione delle relazioni previste dagli artt. 160, comma 2 e 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall., per come poste a base del piano e della proposta concordataria.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 
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In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 dicembre 2023| n. 35614.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori

Nel caso di lesione della salute di rilevante entità occorsa a soggetto che non svolgeva alcuna attività lavorativa
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Nel caso di lesione della salute di rilevante entità occorsa a soggetto che non svolgeva alcuna attività lavorativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 dicembre 2023| n. 35663.

Nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - a fronte di un'invalidità permanente del 36% occorsa a un sedicenne provvisto di un livello d'istruzione non elevato, tradottasi in disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino - non gli aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa generica, né in termini di "appesantimento" del risarcimento tabellare del pregiudizio non patrimoniale, né sub specie di danno patrimoniale futuro)