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Società di capitali e la giusta causa per la revoca dell’amministratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 435.

In tema di società di capitali, la giusta causa per la revoca dell’amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum fiduciae”, laddove oggettivamente idonei a far venir meno l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore. Tuttavia, la ricorrenza di mere esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria è estranea alla nozione di giusta causa legittimante il recesso della società, laddove non accompagnata da circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e ad elidere tale affidamento

Il principio di immedesimazione organica e la pubblica amministrazione
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Il principio di immedesimazione organica e la pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 865.

In virtù del principio di immedesimazione organica, la pubblica amministrazione è civilmente responsabile in via diretta della condotta penalmente rilevante posta in essere dai propri dipendenti o funzionari nell'esercizio delle potestà istituzionali dell'ente, essendo conseguentemente ammissibile l'azione di regresso condotta, nei suoi confronti, da parte di altre amministrazioni solidalmente responsabili in via indiretta.

Giudizio di cassazione ed il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata priva del numero di pubblicazione
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Giudizio di cassazione ed il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata priva del numero di pubblicazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 865.

In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, priva del numero di pubblicazione, non determina l'improcedibilità del ricorso ove dalla stessa sia possibile desumere gli elementi sufficienti per la relativa identificazione, quali la data di deliberazione e il numero di ruolo del giudizio di merito.

Obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio
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Obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 gennaio 2024| n. 822.

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese.

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Liquidazione dei compensi e determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decisum

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 688.

In tema di liquidazione dei compensi per l'esercizio della professione forense, nella determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decisum, laddove la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto all'appellante una somma maggiore di quella tributatagli dal primo giudice, il decisum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell'effetto sostitutivo tipico dell'appello.

Opposizione agli atti esecutivi e deduzione della violazione di norme processuali
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Opposizione agli atti esecutivi e deduzione della violazione di norme processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 903.

L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.

Applicabilità del principio della ragione più liquida
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Applicabilità del principio della ragione più liquida

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 693.

L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.

Contemporanea regolamentazione dell’accordo originario e dell’accordo transattivo
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Contemporanea regolamentazione dell’accordo originario e dell’accordo transattivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 645.

In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.

In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata
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In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 635.

In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta.