Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 435.
In tema di società di capitali, la giusta causa per la revoca dell’amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum fiduciae”, laddove oggettivamente idonei a far venir meno l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore. Tuttavia, la ricorrenza di mere esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria è estranea alla nozione di giusta causa legittimante il recesso della società, laddove non accompagnata da circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e ad elidere tale affidamento