Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 3073.

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del Cc, il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione.

Ordinanza|| n. 3073. Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

Data udienza 12 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Vizi dell’opera – Risarcimento danni – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articolo 295 cpc – questioni pregiudiziali – Sospensione del processo – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 11414/2023) proposto da:

Th. di De.Sa. & C. Sas (P.IVA: Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e riportato in calce al ricorso, dall’Avv. Ma.Fi., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;

– ricorrente –

contro

Pe.Gr. Srl, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, St.Pa. e Un. Spa, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, depositata il 14 aprile 2023, comunicata in pari data;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M., ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del regolamento.

1. Sulla scorta delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, con atto di citazione dell’11 febbraio 2022, la Th. di De.Sa. & C. Sas conveniva, davanti al Tribunale di Lecce, la Pe.Gr. Srl e St.Pa., al fine di sentire accertare la loro responsabilità, rispettivamente nelle qualità di appaltatrice nonché di progettista e direttore dei lavori relativi all’appalto concluso con la Thema nel settembre 2014, avente ad oggetto la realizzazione di un complesso edilizio ad uso alberghiero in Otranto, con la conseguente loro condanna all’eliminazione dei vizi accertati, con precipuo riferimento alle copiose e diffuse infiltrazioni rilevate.

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

Si costituiva in giudizio la Pe.Gr. Srl, la quale chiedeva che l’azione spiegata fosse rigettata e, in via riconvenzionale, formulava domanda di rimborso dei costi sostenuti per i primi interventi di ripristino.

Si costituiva altresì in giudizio St.Pa., il quale resisteva all’accoglimento della domanda avversaria, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione della responsabilità civile professionale Un. Spa e instava per la

sospensione necessaria del giudizio, in ragione della pendenza, presso lo stesso Tribunale, di altro giudizio (iscritto al n. 10305/2018 R.G.), riguardante in tesi i medesimi vizi verificatisi all’interno del Resort oggetto di appalto, promosso dalla ditta appaltatrice nei confronti della subappaltatrice Valedil Asfalti Srl, al fine di accertare la responsabilità esclusiva di quest’ultima per i danni derivati da difetti della guaina e del pacchetto di impermeabilizzante.

Autorizzata la chiamata in causa dell’assicurazione, si costituiva in giudizio anche la Un. Spa, la quale concludeva per il rigetto della domanda della Thema e, in subordine, per l’accertamento della insussistenza dei presupposti della garanzia assicurativa per la parte di responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà del proprio assicurato con l’impresa appaltatrice.

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

All’udienza di prima comparizione e trattazione l’attrice Thema si opponeva all’istanza di sospensione, rilevando che gli interventi eseguiti sino a gennaio 2018 – ed oggetto del procedimento instaurato dall’appaltatore verso il subappaltatore – non avevano superato gli inconvenienti lamentati, sicché non vi era alcuna pregiudizialità rispetto all’oggetto del giudizio successivamente intrapreso.

2. Con ordinanza del 14 aprile 2023, il Tribunale di Lecce disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio intrapreso dal committente verso l’appaltatore nonché verso il progettista e direttore dei lavori, con la chiamata in garanzia dell’assicurazione di quest’ultimo, in attesa della definizione del giudizio instaurato dall’appaltatore verso il subappaltatore, avente asseritamente ad oggetto “le medesime presunte inadempienze foriere dei danni azionati” dall’appaltante.

Segnatamente il giudizio pregiudiziale tra appaltatore e subappaltatore verteva sulla pretesa di ottenere il recupero dei costi affrontati dall’appaltatore per porre rimedio, a proprie cure e spese, ai vizi di esecuzione in tesi imputabili al subappaltatore, il quale aveva rifiutato di partecipare ai lavori di ripristino, avendo declinato ogni responsabilità al riguardo.

Mentre il giudizio asseritamente dipendente era promosso dal committente verso l’appaltatore e il direttore dei lavori ed era volto ad accertare la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori e ad ottenere, conseguentemente, la loro condanna all’eliminazione dei vizi, come verificati in sede di accertamento tecnico preventivo.

3. Avverso l’ordinanza di sospensione ha proposto regolamento di competenza, affidato ad un unico motivo, la Th. di De.Sa. & C. Sas

Sono rimasti intimati la Pe.Gr. Srl, St.Pa. e la Un. Spa

4. Ha presentato conclusioni scritte la Procura generale presso questa Corte.

1. Preliminarmente si rileva che il difensore della parte attrice, munito di procura speciale per il giudizio di merito (come nella fattispecie), è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti (esclusione non prevista nella procura allegata), perché l’art. 47, primo comma, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull’art. 83, quarto comma, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Cass. Sez. 62, Ordinanza n. 5340 del 18/02/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 28701 del 27/12/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4345 del 19/03/2012).

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

2. Tanto premesso, con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione dell’art. 295 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la sospensione del giudizio in carenza dei presupposti tecnico-giuridici di pregiudizialità-dipendenza affinché la sospensione potesse essere disposta.

Sostiene la ricorrente che non sarebbe sufficiente il mero collegamento tra diverse statuizioni, dovuto ad analogie di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere, ma invece sarebbe richiesto un collegamento per cui l’altro giudizio, oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale – cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito della causa da sospendere -, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti.

Nella fattispecie, secondo l’istante, non sarebbe configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria in ordine a cause pendenti tra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea rispetto ad uno di essi – nella fattispecie il committente -potrebbe sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione del giudizio asseritamente pregiudiziale.

In secondo luogo, il contratto di subappalto sarebbe res inter alios acta rispetto al committente, non avendo quest’ultimo alcun rapporto diretto col subappaltatore, né potendo il committente esercitare alcuna azione diretta (almeno contrattuale) verso il subappaltatore, con la conseguenza che l’eventuale responsabilità del subappaltatore verso l’appaltatore comunque non eliderebbe la responsabilità di quest’ultimo verso il committente.

Aggiunge la ricorrente che l’inidoneità dei lavori eseguiti in garanzia dall’appaltatore, fino a gennaio 2018, come certificata dalla persistenza delle infiltrazioni dopo detti lavori e dal conforme accertamento mediante A.T.P., escluderebbe che le cause delle infiltrazioni fossero quelle poste a base del primo giudizio, sicché sarebbe comunque necessaria l’esecuzione di interventi ulteriori a cura dell’appaltatore.

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

2.1. Il ricorso è fondato.

2.2. Infatti, conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.M., nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario due cause connesse, è illegittima l’ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento “pregiudicato” rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12441 del 17/05/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20149 del 24/09/2014; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012).

Di tale diverso stato dei procedimenti, tale da rendere antieconomica la riunione, nessun cenno vi è nell’ordinanza impugnata.

Non è rilevante che la questione della prevalenza della riunione non sia stata oggetto di specifico motivo di ricorso, in quanto il regolamento di competenza non è vincolato ai motivi propositi, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte di cassazione “la questione di competenza”, affinché la decida in via definitiva, a prescindere dalle censure espressamente formulate dal ricorrente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17312 del 03/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016; Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006; Sez. U, Ordinanza n. 14569 del 11/10/2002). La stessa regola vale nella ipotesi in cui sia oggetto di regolamento il provvedimento di sospensione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 7410 del 27/03/2007; Sez. 3, Ordinanza n. 399 del 12/01/2006).

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

2.3. A fortiori non ricorrono i presupposti della pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico-giuridico, posto che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 21794 del 24/09/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 27426 del 28/12/2009).

Nel caso di specie la causa sospesa verte sull’azione proposta dal committente verso l’appaltatore e il direttore dei lavori per i vizi lamentati sull’opera appaltata mentre la causa asseritamente pregiudiziale attiene all’azione spiegata dall’appaltatore verso il subappaltatore per il recupero dei costi affrontati per porre rimedio ai vizi imputabili al subappaltatore.

Senonché il committente è estraneo rispetto al rapporto di subappalto intercorrente tra appaltatore e subappaltatore.

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

Infatti, in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 23633 del 28/09/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 15786 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 17/02/2017; Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 5806 del 12/04/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990).

Pertanto, l’accertamento di cui al procedimento vertente tra appaltatore e subappaltatore non può produrre alcun effetto verso il committente, che peraltro non è parte – neanche in senso formale – di tale giudizio.

3. In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso va, pertanto, accolto e, cassata l’ordinanza di sospensione oggetto del presente regolamento, deve disporsi che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle spese dell’odierno procedimento al giudice di merito.

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Lecce, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 12 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2024.

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