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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1735. Ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, è necessario che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare sia regolarmente iscritto all’Albo dei mediatori professionali, mentre è sufficiente a far sorgere il diritto al compenso che l’iscrizione sia intervenuta dopo l’inizio dell’attività di mediazione e, finché essa sia in corso, e tuttavia, in questo caso la provvigione è dovuta solo da quel momento. Ne consegue che chi abbia svolto attività di intermediazione è tenuto a restituire l’acconto percepito. quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell’apposito albo, non bastando la sopravvenienza della suddetta qualifica nel corso del rapporto di mediazione, né l’unitarietà del compenso spettante al mediatore a legittimare “ex post” un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2016, n. 1735 Svolgimento del processo La società UCP immobiliare proponeva appello avverso la sentenza n 1 del 2006 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva respinto la sua domanda di condanna in solido dei coniugi Fl.Gi.Pi. e L.A. al pagamento di Euro 5.164,57 quale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 febbraio 2016, n. 1869. Ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. ristrutturazione per sovraindebitamento), la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 1 febbraio 2016, n. 1869 I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente, invocando rimpianto generale della l. n.3 del 2012 e la sua complessiva violazione, assumeva la qualità di consumatore a pieno titolo, così contestando le qualificazioni negative rispetto...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 gennaio 2016, n. 557. Con riguardo alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, revocatorio non può considerarsi né l’errore di diritto né qualsiasi errore di fatto, ma soltanto l’errore di fatto – riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità – che si risolva in una alterata percezione dei fatti di causa

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 gennaio 2016, n. 557 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere Dott. FEDERICO Guido – Consigliere Dott. IANNELLO...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 gennaio 2016, n. 576. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell’art. 43, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 gennaio 2016, n. 576 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere Dott. GRECO Antonio – Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. IOFRIDA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669. La diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonché la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell’estensione dell’istituto alla vendita forzata risultano ostative all’adozione in materia di una nozione lata dell’aliud pro alio. L’indicata nullità del decreto di trasferimento è, dunque, ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l’oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall’offerta dell’aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell’organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario. In tale prospettiva, e in applicazione di un criterio distintivo di natura funzionale, l’aliud pro alio va ravvisato anche quando, successivamente al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti del tutto inidonea, nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale risultante dagli atti del procedimento; cosi individuandosi il tratto distintivo dell’aliud prò alio, sub specie di mancanza delle particolari qualità della cosa necessaria ad assolvere la sua funzione economico-sociale rispetto al vizio redibitorio (che rientra, invece, nell’area dell’art. 2722 cod. civ.) in una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 29 gennaio 2016, n. 1669 Ritenuto in fatto Con sentenza n. 190 in data 08.03.2013 il Tribunale di Mantova ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la quale T.M. aveva chiesto dichiararsi la nullità dell’ordinanza di aggiudicazione del 23.02.2010 e del conseguente decreto di trasferimento...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2016, n. 539. Ai fini della validità della delibera adottata da un’assemblea condominiale, è sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 gennaio 2016, n. 539 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....