Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2399. In tema di prostituzione, ogniqualvolta la condotta dell’agente rivesta un’efficacia causale e rafforzativa dell’altrui volonta’

In tema di prostituzione, ogniqualvolta la condotta dell’agente rivesta un’efficacia causale e rafforzativa dell’altrui volonta’, nel senso che senza il fatto del colpevole il soggetto passivo non si sarebbe determinato a prostituirsi, e’ ravvisabile quella condotta di “induzione” sub specie di determinazione a concedere ad altri il proprio corpo, normativamente richiesta dalla legge ai fini della punibilita’ del reo.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2399
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di BARI in data 3/12/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3.12.2015, depositata in data 6.05.2016, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP/tribunale della stessa citta’ del 10.12.2013, appellata dal (OMISSIS), assolveva il medesimo dal reato di sfruttamento della prostituzione contestata al capo n) per insussistenza del fatto, da tutti i reati contestati al capo v), per insussistenza del fatto e, per l’effetto, considerate le circostanze attenuanti generiche gia’ riconosciute in primo grado, rideterminava la pena inflitta per i residui reati in mesi 11 e gg. 10 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del solo reato di induzione e favoreggiamento della prostituzione di una donna (L. n. 75 del 1958, articolo 3, nn. 4 ed 8), fatto contestato come commesso secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione, in relazione a fatti consumati dal (OMISSIS).
2. Contro la predetta sentenza ha proposto separati ricorsi per cassazione l’imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, iscritti all’albo speciale ex articolo 613 c.p.p., deducendo complessivamente quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo del ricorso (avv. (OMISSIS)), il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, comma 1, nn. 4), 5) ed 8), quanto alla nozione di prostituzione e correlato vizio motivazionale di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’.
In sintesi, sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe recepito la nozione di prostituzione accolta dal primo giudice, che aveva aderito ad una nozione estensiva, intesa come qualsiasi prestazione sessuale ricompensata con denaro od altra utilita’ economica, ivi compresa la possibilita’ di ottenere un lavoro e l’effettiva assunzione; si tratterebbe di un’operazione non condivisibile e costituzionalmente illegittima alla luce della giurisprudenza piu’ avvertita di questa Corte, atteso che, l’interpretazione accolta, comportando la rilevanza ai fini penali non gia’ del commercio sessuale, bensi’ degli scopi ultimi perseguiti da ciascun individuo nelle proprie scelte sessuali, non solo non apparirebbe conforme alla ratio legis, ma colliderebbe con i principi di legalita’, determinatezza e tipicita’ delle fattispecie penali, in particolare violando la liberta’ di autodeterminazione ex articolo 2 Cost., laddove si volesse qualificare come penalmente illecito un rapporto sessuale in cui una delle due parti risulti motivata anche o esclusivamente da un interesse diverso dal puro sentimento o dal puro piacere; si sostiene, a tal fine, che la giurisprudenza di questa Corte, come anche quella della CGUE, ha sempre ritenuto che gli atti sessuali per essere qualificati come prostituzione, devono essere oggetto di commercio e, quindi, caratterizzati dall’elemento retributivo, ossia dallo scambio di un quid pro quo, dunque un preciso e comprovato rapporto sinallagmatico tra prestazione sessuale e retribuzione, almeno promessa; l’elemento retributivo non potrebbe quindi essere confuso con la generica disponibilita’, di un uomo o di una donna, a concedere i propri favori sessuali ad una persona determinata per conseguire un possibile vantaggio futuro, come avvenuto nel caso di specie; la mera aspettativa di conseguire un vantaggio, per se’ o per altri, non integrerebbe alcuno scambio ne’ tantomeno il do ut des caratterizzante l’esercizio del meretricio; richiamando, sul punto, giurisprudenza di questa Corte proprio relativa a vicenda analoga riguardante le feste che l’On.le (OMISSIS) organizzava presso la propria residenza di Arcore, questa Corte avrebbe infatti escluso che nella condotta della ragazza (che il ricorrente avrebbe indotto a prostituirsi e la cui prostituzione egli avrebbe favorito) non sarebbe configurabile alcuna forma di prostituzione; richiamando in sintesi gli elementi emersi in sede di merito, il ricorrente ricorda che la ragazza non fosse una prostituta e che ella si determino’ a recarsi presso la residenza dell’On.le (OMISSIS) in quanto nutriva “aspirazioni nel mondo dello spettacolo” e con la dichiarata finalita’ di cogliere questa “bella opportunita’”; emerge, ancora, come solo a seguito di tale incontro e ben prima di vedere realizzato il suo desiderio di trovare una collocazione lavorativa, tra la ragazza e l’On.le (OMISSIS) ebbe ad instaurarsi una vera e propria relazione sentimentale, come del resto risulterebbe palese dalle dichiarazioni dalla stessa rese ex articolo 441 c.p.p., avendo la medesima chiarito di aver immediatamente accettato l’invito ad incontrare il premier non solo in ragione delle sue personali aspirazioni artistiche, ma in quanto affascinata dalla sua personalita’ e ansiosa di conoscerlo; emergerebbe, quindi, che la ragazza ebbe ad incontrare per propria volonta’ l’On.le (OMISSIS), instaurando spontaneamente con lui sin da quella serata una relazione non solo fisica, sfociata in una lunga frequentazione affettiva e sentimentale, ad onta della differenza di eta’; si tratto’, pertanto, nella prospettazione difensiva, di un rapporto sin dall’origine voluto e gestito dalla ragazza per soddisfare i propri personali desideri ed interessi, senza alcun coinvolgimento del ricorrente, a cui forni’ una versione diversa da quella reale; il fatto che, successivamente, la ragazza abbia tratto dal rapporto con l’On.le (OMISSIS) un vantaggio per la propria carriera professionale, non muterebbe affatto la natura della sua condotta, essendo del tutto rispondente all’id quod plerumque accidit ricevere aiuto e sostegno dal proprio partner, amante o fidanzato che dir si voglia; analogamente, la circostanza per la quale il ricorrente coltivasse proprie personali aspettative in ragione del rapporto di frequentazione ed amicizia instaurato dal coimputato ( (OMISSIS)) con l’On.le (OMISSIS) proprio in virtu’ della presentazione di donne giovani, avvenenti e disponibili, fra cui la ragazza asseritamente indotta e la cui prostituzione venne favorita, non integrerebbe alcuna ipotesi di reato, come del resto gli stessi giudici baresi riconoscono assolvendo il ricorrente medesimo dall’analoga vicenda contestata al capo v) che vedeva favorita un’altra ragazza; sarebbe quindi irrilevante la circostanza che, dopo la festa, il ricorrente cerco’ di informarsi senza successo circa l’esito della serata, come, ancora, irrilevante sarebbe il tenore della telefonata di presentazione della ragazza da parte del ricorrente al coimputato (OMISSIS) – in cui la stessa viene descritta come una ragazza per bene ma disponibile ad avere un rapporto sessuale (“tromba bene”) indicandola anche come particolarmente capace (“..sicuro tromba, hai capito, bene pure…”) – che sarebbe manifestamente incompatibile con la descrizione di una escort, che non ha bisogno di alcuna specificazione in ordine alla disponibilita’ ad intrattenere rapporti sessuali e senza considerare che, mai, nelle conversazioni intercettate e valorizzate nella sentenza, il ricorrente o il coimputato (OMISSIS) hanno mai fatto riferimento ad un’eventuale remunerazione della ragazza; non essendovi dunque alcun rapporto sinallagmatico tra prestazione sessuale e utilita’ economica, difetterebbero in radice gli elementi costitutivi del reato per cui e’ intervenuta condanna e, in ogni caso, la totale omissione valutativa delle dichiarazioni della ragazza, traducendosi in un travisamento probatorio, inficerebbe la sentenza impugnata.

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