Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 febbraio 2018, n. 796. La corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto

La corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto non deve essere intesa in modo assoluto, ma in termini di congruenza contenutistica, secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento

Sentenza 7 febbraio 2018, n. 796
Data udienza 1 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6354 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Bu. & Co. s.a.s di Ma. Gu. Ma., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mi. Di. Do., Do. Da., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ge. Er. Ar. in Roma, Circonvallazione (…);
contro
Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni “(omissis)”, non costituita in giudizio;
Ar. BA/6 – Am. Ra. Ot. BA/6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ge. Ro. No., con domicilio eletto presso lo studio dott. Al. Pl. in Roma, via (…);
nei confronti di
Se. di In. Te.- S.I.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Da. De. Vi., domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE I n. 00720/2017, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto dall’odierna appellante avverso l’illegittima ammissione alla gara della controinteressata S.I.T.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ar. BA/6 – Am. Ra. Ot. BA/6 e della SIT s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Di. Do., Da. e No.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Bu. & co. s.a.s. ha interposto appello avverso la sentenza 22 giugno 2017, n. 720 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez I, con la quale è stata in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere ed in parte respinto il ricorso dalla stessa esperito avverso, rispettivamente, la propria esclusione e l’ammissione della controinteressata SIT-Se. In. Te. s.r.l. alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura a corpo di attrezzature per il “potenziamento della raccolta differenziata” nei Comuni dell’Am. Ra. Ot.-Ar. BA/6, indetta dallo stesso Ar. BA/6 con capofila il Comune di (omissis).
La società Bu., inizialmente esclusa dalla gara in ragione dell’asserita invalidità del contratto di avvalimento, è stata poi riammessa nella seduta del 20 febbraio 2017; ha peraltro censurato, con il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti, l’ammissione della S.I.T. s.r.l. in quanto asseritamente priva dei requisiti speciali di partecipazione (in particolare di quello dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per “attività inerente l’oggetto dell’appalto”) e per avere falsamente dichiarato di avere realizzato nell’ultimo triennio il fatturato specifico prescritto dalla lex specialis.
2. – La sentenza qui appellata, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo all’esclusione della Bu. s.a.s., ha respinto il ricorso avverso l’ammissione della S.I.T. s.r.l.
3. – Con l’appello la Bu. & co. s.a.s censura la sentenza di prime cure deducendo che la controinteressata non è in possesso del requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto dell’appalto (ovvero relative alla fornitura da appaltare, concernente attrezzature per la raccolta differenziata, quali press-container, cassoni scarrabili, compostiere domestiche, cassonetti ed isola ecologica) come prescritto dall’art. 14 del bando di gara, e neppure del requisito economico-finanziario costituito dal fatturato specifico non inferiore, negli ultimi tre esercizi, ad euro 300.000,00, circostanza, questa, che evidenzia altresì la falsità dell’autodichiarazione presentata dalla S.I.T. in data 13 dicembre 2016.
4. – Si sono costituite in resistenza l’Ar. BA/6, nonché la S.I.T. s.r.l. chiedendo la reiezione dell’appello.
5.- All’udienza pubblica dell’1 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dall’Amministrazione resistente in ragione dell’intervenuta stipulazione (in data 29 dicembre 2017) del contratto e della sua pressochè integrale esecuzione, e della mancata proposizione in appello della domanda risarcitoria.
Ed infatti, come chiarito nel corso dell’udienza dal difensore dell’appellante, la domanda risarcitoria è connessa all’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione, che, nel corso del processo, è stata “separata” dal presente ricorso, informato al rito super-speciale di cui all’art. 120, comma 2-bis. Cod. proc. amm.

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