Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2399. In tema di prostituzione, ogniqualvolta la condotta dell’agente rivesta un’efficacia causale e rafforzativa dell’altrui volonta’

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2.2. Deduce, con il secondo motivo del ricorso (avv. (OMISSIS)), il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, comma 1, nn. 4), 5) ed 8), quanto alla configurabilita’ delle condotte di induzione e favoreggiamento della prostituzione e correlato vizio motivazionale di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ con riferimento alle predette condotte.
In sintesi, sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che questi avesse svolto una “interposizione agevolativa” segnalando la ragazza al coimputato (OMISSIS) affinche’ questi la conducesse presso la residenza dell’On.le (OMISSIS); detta condotta, tuttavia, sarebbe stata contraddittoriamente qualificata, nel contempo, come ipotesi di induzione e favoreggiamento della prostituzione, nonostante la stessa giurisprudenza di legittimita’ escluda che la medesima condotta possa integrare contemporaneamente le due ipotesi di reato, anche perche’ il favoreggiamento e’ logicamente posteriore all’induzione; in ogni caso, si sostiene, l’induzione non sarebbe configurabile nel caso in esame, a tal proposito richiamando, tra altre, anche una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (la n. 16207/2014), atteso che non vi sarebbe stata nel caso in esame alcuna opera di persuasione, convincimento o rafforzamento della volonta’ della ragazza di incontrare l’On.le (OMISSIS), dalla stessa definito “grande occasione” e “bella opportunita’”, sin dalla prima conversazione telefonica con il coimputato (OMISSIS); inoltre, si aggiunge, la mera presentazione della ragazza al coimputato (OMISSIS) non integrerebbe nemmeno l’ipotesi del favoreggiamento; a tal proposito, dopo aver richiamato l’evoluzione giurisprudenziale della nozione di favoreggiamento, la difesa del ricorrente evidenzia come la nozione sia stata chiaramente intesa in senso restrittivo, conseguendone che dovrebbe escludere dalla condotta incriminata quella di colui che siasi limitato a diffondere giudizi personali sulle capacita’ amatorie della persona che offre la prestazione, occorrendo pur sempre sul piano psicologico che il comportamento agevolativo sia assistito dalla consapevolezza di facilitare l’attivita’ di prostituzione, e non una qualsiasi attivita’ moralmente discutibile o riprovevole; nella specie, pertanto, il ricorrente sarebbe risultato pacificamente estraneo a tutte le attivita’ successive alla mera presentazione della ragazza al coimputato (OMISSIS), non avendo affatto concorso all’organizzazione dell’incontro con l’On.le (OMISSIS) e non avendone nemmeno parzialmente sostenuto le spese.
3.1. Deduce, con il primo motivo del ricorso (avv. (OMISSIS)), il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, comma 1, n. 4).
In sintesi, sostiene il ricorrente che la condotta contestata al capo n) per cui e’ intervenuta parziale condanna (essendo stata ritenuta insussistente la condotta di sfruttamento della prostituzione), sarebbe errata, in quanto viene ad essere contestata al ricorrente la condotta di induzione alla prostituzione della ragazza, laddove, invece, la Legge Merlin, articolo 3, comma 1, n. 4), disciplina la fattispecie del reclutamento e non quella dell’induzione, erroneamente contestata, prevista invece dal n. 5); si tratterebbe di un errore non meramente formale, soprattutto laddove si consideri che, per le medesime condotte poste in essere nei confronti di altra ragazza e contestate al capo v), il ricorrente e’ stato assolto; tanto nella vicenda relativa ai fatti per cui e’ stato assolto dal reato sub v), quanto nella vicenda relativa ai fatti per cui e’ intervenuta parziale condanna per il reato sub n), sarebbero state contestate al ricorrente le stesse condotte (mettere in contatto la ragazza con il coimputato (OMISSIS); non aver prestato alcun contributo diretto ad ingaggiare o facilitare l’ingaggio della ragazza), con la conseguenza che se il capo sub n) fosse stato formulato correttamente il ricorrente sarebbe stato senz’altro assolto anche per il reclutamento della ragazza asseritamente indotta alla prostituzione; a questo, del resto, andrebbe aggiunto il fatto che il medesimo ricorrente e’ stato assolto dal delitto di sfruttamento della prostituzione contestato al medesimo capo n), e se raffrontati i fatti contestati sub n) con quelli sub v), la Corte territoriale avrebbe dovuto, sulla base dello stesso percorso logico con cui e’ pervenuta ad assolvere il ricorrente per i fatti sub v), assolverlo anche per i residui fatti di cui al capo n); vengono, a tal fine, richiamati gli elementi di prova utilizzati per pervenire a giudizio di condanna (verbale s.i.t. della p.o. del 14.09.2009; intercettazioni telefoniche relative alle conversazioni intercorse tra il coimputato (OMISSIS) e il ricorrente il 25.09.2008 e il 26.09.2008) evidenziando come il modus procedendi del ricorrente sia lo stesso di quello della vicenda sub v), essendosi anche in questo caso limitato a presentare una ragazza all’amico e coimputato (OMISSIS), con l’unica differenza, nel caso sub iudice, rappresentata dal linguaggio “piu’ colorito” relativo alle capacita’ sessuali della ragazza utilizzato dai due interlocutori nelle conversioni intercettate; si fa tuttavia osservare che sia nel caso sub n) che in quello sub v) il c.d. resoconto dell’incontro tra la ragazza e l’On.le (OMISSIS) venne richiesto dal ricorrente al (OMISSIS), con la conseguenza che, essendo stato assolto dall’uno avrebbe dovuto essere assolto anche dall’altro, atteso che i fatti addebitati sono identici, non potendo assurgere ad elemento differenziale tra le due vicende quello rappresentato dal riferimento, presente nel caso qui esaminato, alle capacita’ sessuali della ragazza; non apparirebbe infatti univocamente ragionevole ma, anzi, del tutto irragionevole attribuire rilevanza penale al riferimento concernente della capacita’ sessuale (ossia quella di saper “trombare bene” della ragazza), non potendo da cio’ solo trarsi la prova della c.d. interposizione agevolativa ascritta al ricorrente rispetto alla prostituzione della ragazza stessa, atteso che la fantasia sessuale farebbe parte del patrimonio genetico degli uomini donde le espressioni utilizzate costituirebbero meri commenti tipicamente maschili che sarebbe solo grottesco considerare come lesivi dell’interesse tutelato.
3.2. Deduce, con il secondo motivo del ricorso (avv. (OMISSIS)), il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, comma 1, n. 4) e n. 8), con riferimento al capo n) e correlato vizio di mancanza di motivazione.

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