Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30307. Anche tra edifici diversi il lastrico di copertura può essere assoggettato alla presunzione di proprietà comune se tale è l’uso o la destinazione.

Anche tra edifici diversi il lastrico di copertura può essere assoggettato alla presunzione di proprietà comune se tale è l’uso o la destinazione.

Ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30307
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 24364 – 2014 R.G. proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della PROVINCIA di CASERTA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il dott. (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS);
– intimato –
e
(OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2299/2014; udita la relazione nella camera di consiglio del 19 settembre 2017 del consigliere dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato il 9.12.2004 il condominio di (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, l'”Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta”, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Esponeva che (OMISSIS), conduttore di una porzione immobiliare di proprieta’ dell'”I.A.C.P.”, aveva intrapreso l’esecuzione di opere di ristrutturazione del solaio di copertura del fabbricato, onde accorparlo ai locali della pizzeria di sua spettanza posta al civico n. (OMISSIS) del confinante fabbricato.
Chiedeva accertarsi la proprieta’ comune del solaio di copertura dell’edificio e la sua illecita utilizzazione con condanna dei convenuti al ripristino dello status quo ante.
Si costituiva l'”I.A.C.P.”.
Deduceva che il solaio di copertura era di sua esclusiva proprieta’.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Si costituiva (OMISSIS).
Instava del pari – tra l’altro – per il rigetto dell’avversa domanda.
Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con sentenza n. 170/2009 il tribunale adito accoglieva la domanda del condominio e per l’effetto dichiarava di proprieta’ condominiale l’area controversa e condannava i convenuti al ripristino dello status quo ante.
Interponeva appello l'”I.A.C.P.”.
Resisteva il condominio.
Resisteva (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) venivano dichiarati contumaci.

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