Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30307. Anche tra edifici diversi il lastrico di copertura può essere assoggettato alla presunzione di proprietà comune se tale è l’uso o la destinazione.

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In questi termini si evidenzia che i vizi motivazionali sostanzialmente veicolati dal primo e dal terzo mezzo di impugnazione rilevano nel segno della novella formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (la sentenza della corte partenopea e’ stata depositata il 23.5.2014) e nei limiti di cui all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica si rappresenta quanto segue.
Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste’ menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.
Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale – siccome si e’ in precedenza posto in risalto – ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Dall’altro, che la corte campana ha sicuramente disaminato il fatto caratterizzante la res litigiosa ovvero l’appartenenza o meno al condominio del solaio di copertura dell’edificio sede dello “I.A.C.P.”.
L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta percio’ in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.
In particolare si rappresenta ulteriormente quanto segue.
In primo luogo, che il condominio e’ configurabile pur tra edifici strutturalmente autonomi (cfr. Cass. 12.11.1998, n. 11407), giacche’ anche in tale evenienza puo’ operare, specificamente in relazione – siccome nella fattispecie – al lastrico di copertura, la presunzione legale di proprieta’ comune allorche’ si abbia riscontro alla stregua di elementi oggettivi della destinazione all’uso ed al godimento comune.
Su tale scorta si ribadisce che la corte d’appello ha opinato per l’applicabilita’ della presunzione ex articolo 1117 c.c., giacche’, con valutazione “in fatto” ineccepibile, esaustiva e congrua, ha riscontrato che le unita’ indicate all’articolo 1 del regolamento di condominio “costituiscono comunque articolazioni di un unico complesso edilizio atteso che (…) i due corpi di fabbrica, e cioe’ l’originaria sede dell’Istituto e quello retrostante del c.d. Condominio dell’Edificio, sono collegati da un terzo corpo di fabbrica (…). Le varie porzioni, dunque, non risultano (…) indipendenti ma sono collegate” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 6).
In tal guisa e’ ben evidente che gli assunti del ricorrente secondo cui non sussiste “tra i vari edifici alcun vincolo di accessorieta’” (cosi’ ricorso, pag. 11) e secondo cui “il solaio sovrastante l’area condominiale e le colonne (…) sono svincolate da qualsiasi rapporto di accessorieta’ con la superficie di appoggio” (cosi’ memoria del ricorrente, pag. 2) si risolvono nella prospettazione di un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti e quindi involgono gli aspetti del giudizio afferenti al libero convincimento del giudice, si’ da sostanziarsi in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti della corte di merito (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394).
In secondo luogo, che la corte distrettuale ha puntualmente rimarcato che nulla il titolo di provenienza prevede in modo tale da ostacolare l’operativita’ della presunzione legale di proprieta’ comune del solaio di copertura dell’edificio sede dell'”I.A.C.P.” (“non essendo diversamente previsto nel titolo”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 7. Cfr. Cass. 21.12.2007, n. 27145, secondo cui presunzione ex articolo 1117 c.c. puo’ essere vinta da un titolo contrario, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata dal condomino che vanti la proprieta’ esclusiva del bene, potendosi a tal fine utilizzare il titolo – salvo che si tratti di acquisto a titolo originario – solo se da esso si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione).

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