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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3089. Ai fini della legittimità del recesso ex art. 1385 cod. civ., come della risoluzione, non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto della effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva dello stesso. Per altro, la mancata indicazione di un termine essenziale non vale ad escludere che i ritardi nella stipula del definitivo possano costituire di per sé un inadempimento di non scarsa importanza, ove concretamente i ritardi nell’adempimento superino ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all’oggetto del contratto e alla natura del medesimo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 11 febbraio 2014, n. 3089 Ritenuto in fatto Il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 283 del 2004 rigettava la domanda proposta da L.A. (promissario acquirente di un fabbricato abitativo sito in (omissis) località (omissis) , per la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore P.M....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2014, n. 629. È giustificato il recesso dell’acquirente dal preliminare di compravendita se il venditore non rilascia il certificato di abitabilità dell’immobile, in quanto si tratta di un requisito essenziale del bene idoneo ad incidere sulla sua funzione economico-sociale

Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza 14 gennaio 2014, n. 629 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PARZIALE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2014, n. 142. L’appaltatore puo’ provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell’opera appaltata siano state richieste dal committente,essendo richiesta la prova scritta dell’autorizzazione di quest’ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell’appaltatore

Suprema Corte di Cassazione sezione ii Sentenza 8 gennaio 2014, n. 142 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto – Presidente Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 novembre 2013, n. 26365. L’eccezione d’inadempimento è istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, che mira a conservare, in caso d’inadempimento di una delle parti, l’equilibrio sostanziale e funzionale del negozio, e perciò richiede quel giudizio sulla ragionevolezza del rifiuto di adempiere, espresso dal secondo comma dell’art. 1460 c.c., con la formula della non contrarietà alla buona fede. Il rimedio dell’eccezione d’inadempimento è applicabile al contratto di appalto nell’ipotesi di rifiuto del committente di pagare il corrispettivo all’appaltatore inadempiente all’obbligo di eliminare i vizi e le difformità dell’opera, nonché nell’ipotesi in cui l’appaltatore non consegni l’opera perché il committente, adducendo vizi e difformità inesistenti, rifiuta il pagamento del corrispettivo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 novembre 2013, n. 26365 Fatto e diritto Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 12 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con atto di citazione in data 29 dicembre 2004 la sig.ra V.R. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 ottobre 2013, n. 24132. La falsa rappresentazione della realtà circa la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell’oggetto, integra l’ipotesi normativa dell’errore di fatto e non di diritto, poiché la inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene, differenziandosi un terreno non fabbricabile da un altro utilizzabile a scopi edilizi essenzialmente sotto il profilo dei relativi, possibili impieghi, così che le parti di una compravendita si determinano alla stipula del negozio proprio in relazione alle qualità del terreno ed alle utilità (ed utilizzazioni) da esso ricavabili, incorrendo in errore essenziale in caso di ignoranza della sua vera natura (errore che, per converso, non influirà sulla validità del contratto qualora verta esclusivamente sul valore, attenendo, in tal caso, ai motivi che possano aver indotto le parti alla stipula e che, come tali, non spiegano una incidenza diretta sul processo formativo del volere negoziale)

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 ottobre 2013, n. 24132 Svolgimento del processo T..P. , con atto notificato in data 13.3.1990 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Lamezia Terme, i coniugi M.G. e J.J..W. , e, premesso di avere acquistato da questi ultimi un apprezzamento di terreno sito nel comune di (omissis)...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 settembre 2013, n. 20996. La mancata omologazione dell’impianto per GPL determina ex art. 1453 la risoluzione del contratto d’acquisto della medesima auto per grave inadempimento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  13 settembre 2013, n. 20996 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata L..D.S. conveniva davanti al GP di Chieti la G.P. CARS srl per sentirla condannare al pagamento di Euro 1140 pari al prezzo pagato il 25.5.2002 per la sostituzione dell’impianto di alimentazione a GPL dell’autovettura Volvo, targata...