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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016, n. 681. Nel contratto di trasporto di persone regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate; e comprese la salita o la discesa), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento, mentre incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ai sensi dell’art. 1681 cod. civ., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 gennaio 2016, n. 681 Svolgimento del processo § 1. – II Comune di Gaeta ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5060 del 12.10.12 della corte di appello di Roma, con cui, in accoglimento dei gravame avvero la sentenza dei tribunale di Latina...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 novembre 2015, n. 23838. In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 23 novembre 2015, n. 23838 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 dicembre 2015, n. 25216. La sopravvenuta abrogazione della disposizione prevista dall’articolo 5 della legge 18/2015 non esplica efficacia retroattiva, per cui l’ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere deliberata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 dicembre 2015, n. 25216 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 dicembre 2015, n. 24935. In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento e’ determinato da piu’ soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilita’ solidale ai sensi dell’articolo 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi e’ chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilita’ contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso e’ ricollegabile eziologicamente a piu’ persone, e’ sufficiente, ai fini della responsabilita’ solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalita’ ed il concorso di piu’ cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 dicembre 2015, n. 24935 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 56. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. dv., ha carattere oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostratione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostan.Ze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia f effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. A ciò deve aggiungersi che l’allocazione della responsabilità oggettiva per custodia in capo al proprietario del bene demaniale per i danni che esso può provocare agli utenti non esime gli utenti stessi dal dover far uso di una ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 56 Svolgimento del processo e ragioni della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “nel 2006 P.G. conveniva in giudizio il Comune di Catania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona e al mezzo riportati a seguito della caduta dal...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2015, n. 25963. In tema di responsa­bilità professionale dell’avvocato, la mancata indicazione delle prove indispensabili per l’accoglimento, della domanda costituisce di per sé manifestazione di negligenza del difen­sore, salvo che il predetto dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nel caso di specie, potevano essergli ragionevolmente richieste, tenuto conto che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normal­mente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione dei giudice. A tale principio si è attenuto il giudice d’appello, il quale ha ritenuto, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, che colui che agisce in confessoria servitutis ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza del diritto, e che tale onere non viene meno a fronte di ammissioni del con­venuto, trattandosi dell’esistenza di un diritto reale, rima­nendo salva soltanto la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi che scaturiscono dalle ammissioni del conve­nuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall’attore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2015, n. 25963 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Trento, depositata il 1° dicembre 2009, che ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’avvocato A.P. avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto e nei confronti di R. e G. P. (eredi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 2573. Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. (del quale amplia l’ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente cui viene opposta l’exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25731   Svolgimento del processo B.F. citò in giudizio, dinanzi al giudice di Pace di Foggia, l’Enel distribuzione denunciando l’inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata fornitura di energia elettrica in conseguenza della quale erano a lui derivati danni di diversa natura dei quali...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25603. Il generico dovere di vigilanza che incombe sull’ente territoriale all’interno di una struttura pubblica (nella specie, un parco giochi), finalizzato a motivi di sicurezza e di ordine pubblico, non può ritenersi esteso anche alla regolarità delle strutture in concessione a privati

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 dicembre 2015, n. 25603 I fatti Ma. e N.C., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore M., insieme con S.C., convennero dinanzi al Tribunale di Treviso G.Z. e il comune di Quarto Altino, esponendo che, il 2 agosto 1984, il figlio E., tredicenne, mentre si...