Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 10 dicembre 2015, n. 24935

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26429/2011 proposto da:

(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) a r.l.), C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1254/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/11/2010 r.g.n. 1510/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 358 del 2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lucca, riconosciuta l’esistenza di un appalto di manodopera, in forza del quale (OMISSIS), socio lavoratore della coop. (OMISSIS), era da considerare direttamente dipendente della (OMISSIS) s.r.l., condannava quest’ultima, contumace, a corrispondere al (OMISSIS) la retribuzione spettantegli in relazione alle mansioni lavorative espletate presso di essa (addetto al macchinario di tornitura metallica) a far data dal 6-7-2000, oltre rivalutazione e interessi come indicato, nonche’ al versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assistenziali; condannava altresi’, in solido, la cooperativa (OMISSIS) e la (OMISSIS) a corrispondere all’attore – a titolo di risarcimento del danno subito dal (OMISSIS) (amputazione delle ultime tre dita della mano destra) nel corso dell’espletamento di mansioni (preposto a tornio) svolte presso la (OMISSIS), completamente esulanti dall’oggetto dell’appalto (pulizia e facchinaggio) -, la complessiva somma euro 90.768,83, oltre rivalutazione e interessi come indicato; respingeva la domanda di garanzia proposta dalla cooperativa (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS); condannava le convenute a rifondere le spese di lite del ricorrente e la sola (OMISSIS) quelle della chiamata compagnia di assicurazioni.

La cooperativa (OMISSIS) proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto del ricorso introduttivo e, in subordine, che essa appellante fosse manlevata da (OMISSIS) s.r.l. ed in ulteriore subordine che fosse sollevata da qualsiasi conseguenza ad opera della propria compagnia di assicurazioni (OMISSIS) s.p.a..

La (OMISSIS) restava contumace.

Il lavoratore (OMISSIS) resisteva chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale e proponendo appello incidentale per ottenere la condanna della (OMISSIS) al pagamento delle retribuzioni non erogate a far data dal 26-7-2000.

La (OMISSIS) s.p.a., si costituiva chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 5-11-2010, rigettava entrambi gli appelli e condannava l’appellante principale a rimborsare al lavoratore la meta’ delle spese del grado, compensando la restante meta’, come pure le spese tra il lavoratore e le restanti parti, condannando altresi’ la stessa appellante principale al rimborso delle spese in favore dell’ (OMISSIS) s.p.a..

In sintesi la Corte territoriale collegava la responsabilita’ della Cooperativa al fatto di aver inviato il lavoratore a fornire una prestazione senza accertarsi della sua preparazione specifica e delle condizioni di lavoro e rilevava la sussistenza, nella specie, del nesso causale fra condotta ed evento, senza che neppure fosse in discussione una qualche interferenza di una condotta atipica del lavoratore o di terzi. La Corte, poi, sulla scorta dell’indirizzo dettato da Cass. S.U. n. 22910/2006, riteneva infondata la domanda di condanna solidale dell’interponente al pagamento delle retribuzioni omesse dalla data in cui effettivamente era sorto il rapporto fra il lavoratore e l’interponente stesso.

Per la cassazione di tale sentenza la (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) a r.l.) ha proposto ricorso con due motivi.

La (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. sono rimasti intimati.

La (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2094 c.c., premesso che il (OMISSIS) era stato mandato dalla (OMISSIS) a lavorare presso la (OMISSIS) con le “mansioni di addetto all’attivita’ di pulizia e/o facchinaggio”, sostiene che unica responsabile dell’infortunio era la (OMISSIS), che aveva adibito il (OMISSIS) ad un compito differente (“addetto ad un macchinario di tornitura metallica”).

In sostanza, secondo la ricorrente, erroneamente la Corte di merito ha considerato responsabili in solido tanto la Cooperativa quanto la (OMISSIS), considerato che “l’infortunio e’ avvenuto in costanza dell’attivita’ lavorativa e dunque la responsabilita’ e’ da ascriversi interamente alla societa’ che all’epoca dei fatti era la datrice di lavoro del (OMISSIS) ed in quanto tale aveva i poteri di direzione sul lavoratore, ossia la (OMISSIS)”.

Il motivo non merita accoglimento, giacche’ la sentenza impugnata ha confermato la responsabilita’ solidale della Cooperativa in forza di uno specifico “addebito extracontrattuale” (e non contrattuale ex articolo 2087 c.c.) accertato in capo alla stessa, con motivazione conforme a diritto ed adeguata, peraltro, a ben vedere, neppure specificamente censurata.

Come e’ stato affermato da questa Corte, “in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento e’ determinato da piu’ soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilita’ solidale ai sensi dell’articolo 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi e’ chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilita’ contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso e’ ricollegabile eziologicamente a piu’ persone, e’ sufficiente, ai fini della responsabilita’ solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalita’ ed il concorso di piu’ cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire” (v. Cass. 9-4-2014 n. 8372).

In particolare, attenendosi a tale principio, la Corte di merito nel respingere l’appello della Cooperativa, premesso che nella specie “non si prospetta alcun concorso di responsabilita’ da parte dell’infortunato nella causazione del danno, ne’ e’ dubitato che esso sia derivato dalla violazione delle norme antinfortunistiche da parte della (OMISSIS)”, ha addebitato alla Cooperativa la “condotta positiva di aver ordinato – con la indiscutibile autorevolezza derivante dal fatto che ad impartire l’ordine fosse il (apparente) datore di lavoro – al lavoratore di porre le proprie energie lavorative a disposizione” della (OMISSIS), senza accertare le condizioni nelle quali quell’ordine doveva essere adempiuto, in mancanza di qualsiasi adeguata formazione.

La Corte, inoltre, ha accertato che tale “condotta”, senz’altro causativa del danno, venne “posta scientemente” dalla Cooperativa (vedi sent. penale richiamata “ove si evincono elementi di perfetta consapevolezza della diversita’ delle mansioni che il lavoratore andava a svolgere”), di guisa che si poteva “tranquillamente concludere, sul piano dell’elemento psicologico, che il rischio fu assunto “in ogni caso”, cioe’ con evidente colpa (cosciente), quando non addirittura con dolo (eventuale)”.

In tal modo, quindi, sono stati accertati tutti gli elementi prescritti dall’articolo 2043 c.c., cosi’ configurandosi la responsabilita’ solidale della Cooperativa non gia’ come responsabilita’ contrattuale (concorrente con il datore di lavoro effettivo), bensi’ come distinta responsabilita’ extracontrattuale (derivante dalla condotta specifica del datore di lavoro apparente, nella fattispecie concreta).

Tale statuizione, conforme a diritto e congruamente motivata, resiste alla censura della ricorrente che, a ben vedere, insistendo semplicemente sul fatto che il datore di lavoro effettivo era la (OMISSIS), neppure coglie nel segno.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al rigetto della domanda della chiamata in garanzia svolta dalla Cooperativa, la quale andava accolta “posto che il lavoratore era stato inviato presso la (OMISSIS) per lavori di facchinaggio e pulizie” e che “dette mansioni rientravano nell’oggetto dell’assicurazione”, mentre “il fatto, poi, che il lavoratore in concreto avesse svolto mansioni diverse per l’interposizione di un terzo ( (OMISSIS) s.r.L), avrebbe potuto semmai, costituire per l’ (OMISSIS) titolo per richiedere il rimborso delle somme eventualmente corrisposte, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., al terzo responsabile e quindi in ultima analisi alla (OMISSIS) s.r.l.”.

Anche tale motivo non coglie nel segno ed anzi, invero, risulta inconferente con il decisum.

Posto, infatti, che l’impugnata sentenza sul punto ha rilevato che “la motivazione della decisione con cui il primo giudice ha rigettato la domanda di manleva svolta dalla S.c.a.r.l. (OMISSIS) nei confronti della propria assicuratrice, non e’ stata assoggettata a specifica critica”, essendosi la parte limitata a “riproporre, in ipotesi, detta domanda”, la ricorrente anche in questa sede ha sostenuto la fondatezza della domanda stessa, ignorando del tutto la specifica statuizione preliminare della Corte di merito e lamentando, anche in questa sede, semplicemente, il mancato accoglimento della domanda medesima.

Il ricorso va pertanto respinto e, in ragione della soccombenza, la societa’ ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente (OMISSIS) s.p.a.. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente a pagare alla (OMISSIS) le spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge; nulla per le spese nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l..

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