Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 23 novembre 2015, n. 23838

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2175/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonche’ da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 55/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/200 r.g.n. 998/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/11/08 – 13/1/2009 la Corte d’appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo lombardo, ha condannato la societa’ (OMISSIS) s.p.a. al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS), in relazione al demansionamento accertato dal primo giudice, nella misura del 10% della retribuzione mensile per ciascun mese di illegittima dequalificazione a decorrere dall’1.11.2004, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La parte confermata della sentenza di primo grado concerneva il riconoscimento del diritto del (OMISSIS) ad essere inquadrato nel livello A, posizione contributiva A1, con decorrenza dall’1.7.2004, con condanna della societa’ postale ad attribuirgli tale livello da quest’ultima data e a reintegrarlo nelle mansioni gia’ svolte sin dall’1.1.2004.

La Corte di merito ha spiegato che il (OMISSIS) aveva il diritto all’inquadramento nel livello “A1” in forza dello svolgimento, per un periodo continuativo di sei mesi, delle mansioni di direttore dell’ufficio postale di (OMISSIS) e a seguito dell’intervenuta riclassificazione del medesimo ufficio nel piu’ importante settore “Cluster A1”. Inoltre, per il demansionamento subito la stessa Corte ha rilevato che il relativo danno, desunto da elementi presuntivi, poteva essere liquidato in forma equitativa nella misura di cui sopra.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. con otto motivi.

Resiste con controricorso il (OMISSIS), il quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi, al cui accoglimento si oppone la societa’ postale. Le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

1. Col primo motivo del ricorso principale la societa’ (OMISSIS) s.p.a. censura l’impugnata sentenza per l’insufficienza e la contraddittorieta’ della motivazione sul riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, per il fatto che la Corte d’appello ha affermato che non doveva essere fornita la prova dell’avvenuto svolgimento di mansioni superiori e neppure doveva essere effettuata alcuna valutazione di merito del dipendente ai fini dell’attribuzione del superiore inquadramento, limitandosi a confermare la statuizione di primo grado.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., la ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello ha affermato la sussistenza del diritto del (OMISSIS) al superiore inquadramento senza aver svolto alcuna attivita’ istruttoria sull’effettivo svolgimento di tali mansioni da parte del lavoratore.

3. Col terzo motivo del ricorso principale, formulato per violazione e falsa applicazione del CCNL di settore del mese di luglio del 2003 e dell’articolo 2103 c.c., la societa’ postale censura l’impugnata decisione per avere la Corte territoriale affermato il diritto del dipendente all’inquadramento nel livello A1 in forza dello svolgimento delle mansioni di Direttore di un ufficio postale per effetto dell’intervenuta riclassificazione dello stesso nella categoria denominata “Cluster 1”, cioe’ in forza di un automatismo contrattuale e non sulla base del contenuto delle mansioni effettivamente svolte dal medesimo lavoratore.

4. Col quarto motivo del ricorso principale, proposto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c., si evidenzia che, ai fini della individuazione della qualifica superiore reclamata dalla controparte, la Corte d’appello avrebbe dovuto seguire il criterio logico-giuridico basato sull’accertamento in fatto delle mansioni realmente svolte dal dipendente, sulla verifica della categoria e dei livelli funzionali nei quali le stesse si articolavano alla luce delle disposizioni collettive e sul raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria dei singoli livelli contenuta nei testi contrattuali. Invece, secondo la ricorrente societa’, tale operazione non era stata eseguita dalla Corte di merito.

5. Col quinto motivo si imputa alla Corte d’appello di aver adottato una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza della dequalificazione professionale, in quanto la stessa si sarebbe limitata a definire corretta la statuizione del primo giudice, il quale aveva affermato che il trasferimento ad un ufficio postale riclassificato come “ClusterA2” comportava un demansionamento.

6. Col sesto motivo la ricorrente principale sostiene che la Corte territoriale ha violato e falsamente applicato l’articolo 2103 c.c., nel momento in cui ha ritenuto che si era avuta una dequalificazione professionale del dipendente in assenza di qualsivoglia allegazione da parte di quest’ultimo sul contenuto delle mansioni lamentate come dequalificanti e ad onta del fatto che il medesimo aveva continuato a ricoprire la posizione di Direttore.

Osserva la Corte che i primi sei motivi di doglianza della societa’ (OMISSIS) s.p.a. possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione in considerazione del fatto che attraverso gli stessi e’ contestato l’automatismo dell’attribuzione del superiore inquadramento del (OMISSIS) per effetto della nuova classificazione degli uffici.

Tali motivi sono infondati.

Invero, con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte d’appello ha correttamente rilevato che il giudizio di valutazione meritoria sulle mansioni in esame esercitate dal dipendente si rendeva superfluo a fronte di quello gia’ intrapreso dalle parti collettive sull’importanza connessa alle funzioni di direzione degli uffici riclassificati, come quello ricoperto dal (OMISSIS), per cui era sufficiente, ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento reclamato, lo svolgimento di fatto protratto per sei mesi delle mansioni che a decorrere dai nuovi accordi classificatori avevano acquisito maggiore rilevanza all’interno dell’organico.

La Corte d’appello ha, infatti, ritenuto di poter condividere il giudizio del primo giudice in merito alla considerazione che la nuova classificazione degli uffici derivava da specifiche valutazioni delle parti collettive sulla loro complessita’ organizzativa correlata anche alle disposizioni sull’inquadramento del personale da adibire agli uffici medesimi, sicche’ da quel momento in avanti le previsioni degli accordi collettivi avevano sicuramente il valore di un riconoscimento in punto di fatto che le mansioni di direttore di un ufficio di “Cluster A1” – quale nel frattempo era divenuto quello di (OMISSIS) diretto dal (OMISSIS) – erano mansioni di livello A1 nella classificazione del personale, per cui cio’ escludeva una preventiva valutazione di merito del dipendente ai fini dell’attribuzione del superiore inquadramento rivendicato.

Ne consegue anche la correttezza, sul piano logico-giuridico, dell’affermazione della Corte di merito in ordine alla ravvisata sussistenza del demansionamento subito dal (OMISSIS) per effetto del suo trasferimento all’ufficio postale di (OMISSIS), riclassificato nel settore inferiore “Cluster A2”.

7. Col settimo motivo del ricorso principale la ricorrente imputa alla Corte d’appello una motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia laddove la medesima ha affermato il diritto del dipendente al risarcimento del danno da dequalificazione professionale a decorrere dall’1.11.2004 senza aver svolto alcun approfondimento istruttorie, ma basandosi unicamente su elementi presuntivi.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., laddove la Corte di merito ha affermato l’esistenza del diritto del lavoratore al risarcimento del danno da dequalificazione professionale a decorrere dall’1.11.2004 senza aver svolto alcun approfondimento istruttorio, ma basandosi unicamente su semplici presunzioni.

Osserva la Corte che anche questi due ultimi due motivi, che possono esaminarsi unitariamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.

Invero, che la prova del danno possa fornirsi con presunzioni e’ stato ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. S.U. n. 6572 del 24.3.2006) che al riguardo hanno statuito quanto segue: “In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non puo’ prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico e’ subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrita’ psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalita’ nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita’, conoscibilita’ all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.

Nella fattispecie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con argomentazione logica il proprio convincimento sulla rilevata sussistenza del danno da demansionamento sulla base dei seguenti elementi presuntivi: – Durata della accertata dequalificazione, collocazione del dipendente in una posizione diversa da quella in precedenza ricoperta, sottrazione di mansioni dal contenuto professionale piu’ elevato e lo spostamento del medesimo alla direzione di una struttura qualificata dalla stessa societa’ di minore importanza e di minor rilievo. Pertanto, il ricorso principale va rigettato.

a.1. Col primo motivo del ricorso incidentale il lavoratore censura la sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in merito alla ritenuta mancanza di specifiche allegazioni in fatto sul contenuto delle mansioni svolte presso l’ufficio di (OMISSIS), considerato di minore importanza con riferimento all’epoca antecedente alla sua riclassificazione, cioe’ quella compresa tra l’1.7.1996 e il 31.12.2003, rispetto alla quale era stata pure avanzata la domanda del superiore inquadramento che era stata respinta, nonostante l’articolata richiesta di prova vertente sulla descrizione delle attivita’ svolte presso quella struttura e delle caratteristiche di tale ufficio.

a.2. Col secondo motivo e’ lamentata la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 414 c.p.c., n. 4 e articolo 436 c.p.c., comma 2, nonche’ degli articoli 2697 e 2103 c.c.. Si assume che anche con riferimento al periodo antecedente all’1.1.2004 era stata proposta in giudizio domanda per il superiore inquadramento ed era stato indicato in modo specifico il concreto contenuto delle mansioni svolte e delle loro modalita’ di espletamento, cosi’ come erano state segnalate le caratteristiche della struttura organizzativa nell’ambito della quale la prestazione era stata realizzata, per cui male aveva fatto il giudice di merito a rigettare la domanda sulla base della sola valutazione di una presunta coerenza dell’inquadramento con la ipotizzata minore importanza dell’ufficio di applicazione, cioe’ quello di (OMISSIS), nel periodo precedente la sua riclassificazione.

a. 3. Col terzo motivo del ricorso incidentale e’ lamentata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c., dell’articolo 45 del c.c.n.l. 26.11.1994 e degli articoli 1, 2 e 3 del c.c.n.l. 11.1.2001.

Il ricorrente, premesso che la domanda di superiore inquadramento riguardava il periodo precedente l’1.1.2004, data di operativita’ del nuovo sistema introdotto col contratto collettivo dell’11.7.2003, sostiene che la Corte di merito e’ incorsa in errore nel respingergli la domanda sulla base della sola presunta coerenza dell’inquadramento alla maggiore o minore importanza dell’ufficio di applicazione e pur in mancanza di una disposizione contrattuale che attribuiva esclusivo rilievo a tale elemento di valutazione o che definiva preventivamente la maggiore o minore importanza dell’ufficio e la correlazione coi livelli di inquadramento contemplati dalla contrattazione collettiva.

I tre motivi, tra loro connessi per l’identita’ della questione ad essi sottesa, sono infondati.

Invero, come ha correttamente posto in rilievo la Corte territoriale, con riguardo al periodo antecedente alla riclassificazione degli uffici, operativa dal mese di gennaio del 2004, il (OMISSIS) aveva operato come Direttore dell’Ufficio di (OMISSIS), inquadrato nella categoria A2. La stessa Corte, con motivazione congrua ed immune da rilievi di ordine logico-giuridico, ha ritenuto infondata la domanda del lavoratore tesa al superiore inquadramento in relazione al periodo anteriore al 2004 (epoca della riclassificazione degli uffici) in mancanza di specifiche allegazioni in ordine all’effettivo contenuto delle mansioni svolte e dovendosi, peraltro, presumere che le mansioni dal medesimo svolte nel periodo antecedente al 2004 fossero coerenti con l’inquadramento in relazione alla minore importanza che l’ufficio di (OMISSIS) aveva avuto prima della nuova classificazione.

In realta’ le predette censure si risolvono in un tentativo di rivisitazione del merito istruttorio volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione (v. fra tante Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007; Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04) e, in ogni caso, rimane insuperato il rilievo di fondo della mancanza di specifiche allegazioni sull’effettivo contenuto delle mansioni svolte.

Neanche e’ ravvisabile la non meglio specificata violazione delle norme collettive di cui sopra, tanto piu’ che la Corte d’appello ha correttamente rilevato che il giudizio di valutazione meritoria sulle mansioni in esame esercitate dal dipendente si rendeva superfluo a fronte di quello gia’ intrapreso dalle parti collettive sull’importanza connessa alle funzioni di direzione degli uffici riclassificati a partire da una certa data, come quello ricoperto dal (OMISSIS), per cui in relazione all’epoca precedente alla nuova classificazione era logico presumere che le mansioni svolte fossero state quelle del precedente inquadramento.

Pertanto, anche il ricorso incidentale va rigettato.

La reciproca soccombenza delle parti induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.

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