Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 27 novembre 2015, n. 24300

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ricorso 29029-2011 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. P.I. 11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1398/2011 del TRIBUNALE di PROSINONE, depositata il 13/10/2011 R.G.N. 05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) proponeva opposizione, in contraddittorio con (OMISSIS) S.p.a. e Inps, avverso il preavviso di fermo amministrativo, relativo a veicolo di sua proprieta’, emesso in ragione di omesso pagamento di crediti contributivi nei confronti dell’Inps. Chiedeva l’annullamento del preavviso, assumendo l’estinzione parziale del debito, l’emissione di sgravio da parte dell’Inps, la cessazione dell’attivita’, la prescrizione dei credito.

2. Il Tribunale di Frosinone, investito del ricorso, lo dichiarava inammissibile in ragione di due rilievi: A) le cartelle esattoriali in forza delle quali era stato emesso il preavviso di fermo non erano piu’ contestabili quanto alla sussistenza del credito, non essendo stati fatti valere eventuali rilievi entro il termine di 40 giorni Decreto Legislativo n. 46 del 1999, ex articolo 24, comma 5, con conseguente incontrovertibilita’ dei crediti; B) ogni altra doglianza esperibile avverso l’atto impugnato sarebbe preclusa, sostanziandosi in una opposizione agli atti esecutivi Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 57 e Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 29, comma 2, proponibile nel termine decadenziale di 20 giorni decorrenti dalla notificazione ai sensi degli articoli 618 bis e 617 c.p.c. (dagli atti, infatti, poteva desumersi che il ricorso giudiziale era stato depositato il 3/1/2010, a fronte di preavviso di fermo notificato al ricorrente il 25/11/2010).

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidato a due motivi. (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso. L’Inps svolge le difese in virtu’ di delega in calce al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce “violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 1999, articolo 3, Legge n. 241 del 1990, articolo 1, comma 2, comma 4, articolo 92 c.p.c., comma 2, nonche’ motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Osserva che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del termine di 60 giorni, superiore a quello risultato applicabile secondo la qualificazione dell’impugnazione ad opera del giudice, indicato nell’atto di preavviso di fermo quale termine per proporre il ricorso. Rileva che, anche a presumere la correttezza della qualificazione data all’azione nella sentenza impugnata, l’indicazione del termine di impugnazione contenuta nell’atto da impugnare non poteva essere ritenuta mera irregolarita’ priva di ogni effetto, ma era idonea a comportare la scusabilita’ dell’errore dell’interessato. Evidenzia che il ricorso era stato proposto nel termine di 60 giorni indicato nel preavviso di fermo, esattamente il 39 giorno dalla notificazione del medesimo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’articolo 617 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 29, nonche’ motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Osserva che il giudice di primo grado aveva erroneamente e contraddittoriamente qualificato l’atto impugnato quale atto della procedura esattoriale funzionale all’espropriazione forzata, qualificando l’impugnativa come opposizione agli atti esecutivi, laddove la qualificazione di atto della procedura esecutiva e’ attribuita al fermo amministrativo e non al preavviso di fermo.

3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento a cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa, che l’erronea indicazione contenuta nell’atto dell’autorita’ alla quale proporre opposizione e del relativo termine “determina non gia’ la nullita’ dell’atto, bensi’ una mera irregolarita’, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine Legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 22, in ragione della scusabilita’ dell’errore in cui l’interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l’opponente l’onere di dimostrare (ed il giudice il dovere di rilevare) la decisivita’ dell’errore stesso, la cui scusabilita’ non rende impugnabile l’atto incompleto in ogni tempo” (Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 21/01/2013, Rv. 624962). Analogo indirizzo e’ stato espresso da questa Corte in tema di contenzioso tributario: “la clausola d’impugnazione, obbligatoriamente inserita in ogni atto impositivo ai sensi della Legge n. 212 del 2000, articolo 7, produce l’effetto di far gravare interamente sull’autorita’ amministrativa le conseguenze del rischio di errore delle informazioni in essa contenute, attuandosi in tal modo la tutela dell’affidamento del contribuente, ai sensi dell’articolo 10 della predetta legge. Ne consegue che l’adesione del destinatario anche ad una sola delle informazioni contenute nella clausola in questione (nella specie, l’indicazione del termine, divenuta erronea per effetto di “ius superveniens”) e’ sufficiente a giustificare la rimessione in termini ai fini dell’impugnazione, anche quando il contribuente sia riuscito autonomamente a rettificare l’errore incidente su altre informazioni (nella specie, riguardanti l’organo giurisdizionale e le modalita’ dell’impugnazione)” (Sez. 5, Sentenza n. 10822 del 05/05/2010, Rv. 613280).

4. I richiamati principi di tutela dell’affidamento incolpevole devono trovare applicazione, in presenza di un errore scusabile, anche in ambito di opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo disposto a seguito di omesso pagamento di cartelle esattoriali per crediti previdenziali. Anche nel caso in disamina, infatti, si e’ di fronte a una clausola d’impugnazione sulla quale il destinatario e’ legittimato a fare affidamento con riferimento alle conoscenze trasmessegli e a pretendere che l’errore nel quale egli incorra, seguendo le indicazioni date, sia da considerare scusabile e, conseguentemente, privo di effetti.

5. Quanto alla scusabilita’ dell’errore, va rimarcato che nella specie la stessa risulta dalla circostanza dell’essersi l’opponente attenuto alle indicazioni contenute nell’atto circa il termine per impugnare, essendo pacifico che la notifica dell’atto e’ intervenuta il 25/11/2010, mentre il ricorso in opposizione e’ stato proposto mediante deposito in cancelleria il 3/1/2011.

6. In base alle argomentazioni svolte va accolto il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbito nella pronuncia di accoglimento il secondo. Va disposto, pertanto, il rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’, al giudice del merito, il quale, nel riesaminare la questione, si atterra’ al seguente principio di diritto: “in tema di opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo disposto a seguito di omesso pagamento di cartelle esattoriali per crediti previdenziali, il destinatario dell’atto e’ legittimato a fare affidamento sulle conoscenze trasmessegli mediante l’atto medesimo, talche’ incorre in errore scusabile nel caso in cui abbia proposto impugnazione nel termine in esso indicato, ancorche’ non corrispondente al termine risultante dalla qualificazione data all’impugnazione dal giudice”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Frosinone in altra composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *