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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre, n. 18077. La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre, n. 18077 Svolgimento del processo l’Avvocato B.P. ha depositato ricorso, illustrato con successiva memoria, con il quale chiede la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 agosto 2015, n. 16317. La notifica di un provvedimento in forma esecutiva eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, che è difensore ex lege dell’Amministrazione Statale in causa, rende la notifica medesima idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 agosto 2015, n. 16317   Svolgimento del processo S.G. adiva in data 20.10.2008 la Corte di Appello di Lecce, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 24 Marzo 2001, n.89, al fine di ottenere l’equo indennizzo per la violazione del principio di ragionevole durata del...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 marzo 2015, n. 4386. Non sussiste contraffazione del marchio se un'impresa decide di utilizzare un nome che è già presente sul mercato. Il tutto naturalmente a condizione che la sovrapposizione letterale non coincida anche con quella sostanziale delle attività rese dalle due imprese

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 marzo 2015, n. 4386 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347. In tema di trasporto di persone, viene affermato che la presunzione di responsabilita' che l'articolo 1681 c.c., e l'articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita' presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe' il sinistro e' posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attivita' di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilita', il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita' dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 24347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21939. La legge fallimentare, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21939   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA...