Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 14 novembre 2014, n. 24347

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7477/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), quale unica erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del proprio Commissario Straordinario e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 38/2013 del TRIBUNALE di ROMA del 15/01/2013, depositato il 06/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), in data 18.01.2011 proponeva tempestiva domanda di ammissione al passivo della (OMISSIS) s.p.a. sull’indennita’ dovuta dall’assicuratore precisando che in data (OMISSIS) l’aliscafo (OMISSIS) appartenente alla (OMISSIS) s.p.a. aveva urtato violentemente contro la scogliera del molo al posto di (OMISSIS) e in seguito alla collisione la passeggera (OMISSIS), figlia dell’istante, aveva riportato un grave trauma cranico tale da provocarne il decesso. L’istante riferiva che con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., in data (OMISSIS) il comandante dell’aliscafo (OMISSIS) era stato ritenuto responsabile, a titolo di colpa, del decesso.
Sosteneva,quindi la responsabilita’ della (OMISSIS) s.p.a. sia quale societa’ datoriale del proprio dipendente (OMISSIS), sia perche’ quale vettore marittimo era soggetto tenuto al risarcimento dei danni subiti dai passeggeri.
Il 5-04-2011 il Giudice Delegato escludeva l’istanza di ammissione al passivo affermando che dell’incidente era stato ritenuto penalmente responsabile solo (OMISSIS) e che era mancante la prova in ordine all’esistenza del credito ed alla sua quantificazione.
Con ricorso in opposizione allo stato passivo notificato in data 2-08-2011 la opponente chiedeva l’ammissione allo stato passivo per il relativo credito.
Il tribunale di Roma, con sentenza n. 38/2013, rigettava l’opposizione allo stato passivo della (OMISSIS) con riferimento alla responsabilita’ contrattuale per intervenuta prescrizione ed a quella extracontrattuale perche’ infondata, compensando le spese.
Contro tale sentenza (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), propone ricorso per Cassazione sulla base di nove motivi.
La (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere il tribunale accolto l’eccezione di prescrizione dell’azione contrattuale sollevata dalla parte opposta sull’assunto che in base al combinato disposto degli articoli 409 e 418 cod. nav. sarebbe decorso il termine semestrale previsto per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e la relativa responsabilita’ contrattuale del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero.
Il motivo e’ da ritenere fondato.
Recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell’articolo 2947 c.c., (secondo il quale, se il fatto e’ previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso e’ prevista una prescrizione piu’ lunga, questa si applica anche all’azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilita’ indiretta. (Cass. 28464/13; Cass. 20437/08).
E’ stato altresi’ ulteriormente chiarito che la disposizione dell’articolo 2497 c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purche’ sia considerato dalla legge come reato (Cass. Sez. U, 1479/97; Cass. 5693/01, Cass. 5009/09).
La fattispecie per cui e’ causa e’ senza dubbio riferibile al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito costituito dall’omicidio colposo, addebitabile al comandante dell’aliscafo, ai danni della sorella della ricorrente ed era, pertanto, applicabile l’articolo 2947 c.c., comma 3, il quale prevede una disciplina di collegamento con la normativa penale in tutti quei casi in cui la tutela civile venga a incrociarsi con la protezione che l’ordinamento penale accorda a determinate fattispecie.
Il motivo va pertanto accolto.
Con il secondo di ricorso viene denunziata sotto diversi profili la nullita’ del provvedimento per omessa pronuncia sul profilo della domanda risarcitoria nei confronti della (OMISSIS) per fatto di proprio ausiliario e/o dipendente.
Con il terzo motivo viene censurata la violazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1228, 2043, 2049 e 2059 c.c., articolo 185 c.p., articolo 274 codice navale, deducendo la ricorrente che diversamente da quanto ritenuto in sentenza l’armatore e’ responsabile dei fatti dell’equipaggio .
Con il quarto motivo si contesta la sentenza per aver ritenuto che il sinistro dovesse ascriversi a colpa esclusiva del comandante (OMISSIS).
Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti per avere il tribunale omesso di esaminare la dedotta circostanza che il comandante fosse ausiliario e dipendente della (OMISSIS).
Essendo le circostanze dedotte nei motivi tutte riferibili al mancato riconoscimento del rapporto di dipendenza tra il comandante dell’aliscafo e la (OMISSIS), che avrebbe determinato in capo a quest’ultima la responsabilita’ per il danno subito, esse risultano tra loro collegate e meritano trattazione congiunta dalla quale appare che i motivi siano fondati.
Nella sentenza di cui si chiede la cassazione e’ stata apoditticamente ritenuta mancante di prova la tesi del ricorrente e in seguito e’ stato solamente richiamato il verbale di inchiesta formale sui sinistri marittimi prodotto dalla (OMISSIS) in cui si conclude per l’attribuzione esclusiva della colpa per negligenza, imprudenza e imperizia al comandante e al direttore di macchina e per l’esclusione del fattore umano inerente alle condizioni di stress da lavoro come concausa.
La qualita’ dello (OMISSIS) di dipendente della (OMISSIS), quale armatore e proprietaria dell’aliscafo, come risulta dalle premesse in fatto della sentenza, e come e’ stato accertato, inoltre, anche in sede penale, e’ una circostanza che in motivazione e’ stata, invece, totalmente trascurata dal giudice di merito determinando prima l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e poi l’omessa pronuncia in relazione a quanto dedotto in giudizio dal ricorrente, ossia riguardo alla responsabilita’ indiretta dei debitori che nell’adempimento della prestazione si avvalgono dell’opera di dipendenti disciplinata dall’articolo 2049 c.c..
E’ utile richiamare all’uopo la giurisprudenza di questa Suprema Corte la quale afferma che l’articolo 274 codice navale, nel disporre che l’armatore e’ responsabile dei fatti dell’equipaggio detta, in subiecta materia, una disposizione speciale e, come tale, prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all’articolo 2049 c.c., senza, peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilita’ dell’armatore, che rimane soggetta alle norme del cod. civ. (articolo 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice navale. (Cass. 11124/1997).
A tale proposito si osserva che non puo’ essere invocato come esimente il disposto dell’articolo 274 codice navale, comma 2, che stabilisce che l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489,490,ne’ degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione .
Esclusa infatti nel caso di specie l’esenzione per l’osservanza degli articoli 489 e 490, si osserva che gli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione, devono intendersi solo quelli espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge come facenti capo al comandante personalmente, quali, ad esempio, gli obblighi gravanti sullo stesso quale ufficiale dello stato civile o quelli relativi alla adozione di specifiche misure di sicurezza ovvero quelli relativi ad obblighi di carattere doganale o quant’altro.
Tra tali obblighi specificatamente previsti per legge non rientra un generico obbligo di prudenza e di perizia nella gestione della navigazione ed in particolare quello di effettuare correttamente le manovre della nave ivi compresa quella di attracco.
In tal senso, in tema di trasporto di persone, viene affermato da costante giurisprudenza che la presunzione di responsabilita’ che l’articolo 1681 c.c., e l’articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall’inizio dell’imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attivita’ del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita’ presunta a suo carico, qualora provi che l’evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe’ il sinistro e’ posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attivita’ di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l’uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l’avvenuto rilascio del certificato di navigabilita’, il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita’ dell’incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull’adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest’ultimo, salvo che l’evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo. (Cass. 16893/10; Cass. 3825/06; Cass. 5177/97; Cass. 3285/1978; Cass. 1803/1979; Cass. 2658/72).
In sostanza, il vettore, sia quello terrestre che quello marittimo ed aereo, e’ tenuto a predisporre e ad adottare tutte quelle misure che di volta in volta si presentano necessarie per assicurare, secondo una normale diligenza e prudenza, la piena incolumita’ dei viaggiatori o passeggeri, per modo che la sua responsabilita’ viene meno soltanto quando rimanga accertata la mancanza di colpa, da parte sua e da parte dei suoi dipendenti e preposti, ovvero la mancanza del nesso causale con l’evento dannoso. (Cass. 1795/1968).
Nel caso di specie, la colpa del comandante, quale dipendente della (OMISSIS), nonche’ il nesso causale tra il danno e il sinistro occorso sull’imbarcazione, ancorche’ dedotti dalla ricorrente (ed accertati in sede penale), non sono state oggetto di esame da parte della sentenza impugnata.
Con il sesto motivo viene dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla scelta della (OMISSIS) di effettuare tutte le corse programmate in giornata nonostante l’avaria di un altro aliscafo, circostanza che sarebbe stata fonte di stress da lavoro per il comandante tale da far sorgere una responsabilita’ diretta in capo alla (OMISSIS).
Con il settimo, ottavo motivo e nono motivo viene censurato, sotto il profilo dell’omessa pronuncia e per la violazione del Decreto Legislativo n. 271 del 1999, articolo 11, che non sia stata data adeguata motivazione in ordine alla presunta infondatezza della tesi circa lo stress da eccessivo lavoro direttamente imputabile alla (OMISSIS) e circa la presunta inammissibilita’ della prova orale richiesta da parte opponente.
I motivi risultano assorbiti nell’accoglimento dei precedenti.
In conclusione vanno accolti i primi cinque motivi del ricorso, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi cinque motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Roma diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

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