Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 ottobre 2015, n. 20767 Svolgimento del processo 1. È stata depositata la seguente relazione: 1. Il (OMISSIS) S.A. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale. La madre (V.F. ) ed il fratello (S.S. ) della vittima, al fine di ottenere il risarcimento dei danni rispettivamente...
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 18 settembre 2015, n. 18438. Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’articolo 1341, secondo comma, del Cc, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 18 settembre 2015, n. 18438 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi A. –...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 ottobre 2015, n. 20475. In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall’ara 1218 cod. civ. impone che, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non importabile all’obbligato”. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinché, fosse salvaguardata l’incolumità dei discenti minori
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 12 ottobre 2015, n.20475 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.’I coniugi A.d.P. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S. d.P., convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 settembre 2015, n. 19126. Il conduttore non deve risarcire il proprietario del negozio se l’incendio che l’ha distrutto è il frutto di un’azione dolosa condotta da terzi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 28 settembre 2015, n. 19126 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20366. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 ottobre 2015, n. 20366 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. «1. G.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la Parrocchia di Santa Cecilia, quale ente gestore del Duomo di Cagliari, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 settembre 2015, n.19267. Nell’ipotesi di morte della parte verificatasi e dichiarata regolarmente nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti, senza che sia stata dichiarata l’interruzione del giudizio, compresa la sentenza, devono considerarsi nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte colpita dall’evento interruttivo, con il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza. Consegue perciò al disposto dell’art. 161 cod. proc. civ. che oggetto dell’impugnazione debba essere la sentenza conclusiva del giudizio e che il regime impugnatorio sia quello dettato dal legislatore per la sentenza medesima
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 29 settembre 2015, n.19267 Ritenuto in fatto Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P. R., in proprio e quale erede di D.R., nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, con...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 settembre 2015, n. 17480. Mediazione e competenza, la sede è scelta in base al foro giudiziale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 settembre 2015, n. 17480 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 settembre 2015, n. 18110. Nell’economia del nuovo art. 819-ter c.p.c., essendo stabilito dall’ultimo comma della norma che soltanto in pendenza del procedimento arbitrale (nel qual caso compete al giudice arbitrale la valutazione della validità ed efficacia della convenzione, potendo la relativa domanda essere introdotta soltanto davanti ad esso e potendo, deve ritenersi, essere introdotta la relativa questione anche in via di eccezione, come esige la garanzia del diritto di difesa, se la domanda arbitrale sia stata proposta dalla parte che sostiene la validità ed efficace della convenzione) non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, deve ritenersi, per converso ed anzi in forza di un argumentum a contrario, che una domanda intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell’inefficacia della convenzione possa invece essere introdotta davanti all’autorità giudiziaria quando non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione. Tale domanda bene può essere proposta o di per se sola, cioè come domanda di accertamento, certamente assistita dal requisito dell’interesse ad agire (per evitare che eventuali controversie possano essere introdotte davanti agli arbitri), o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria potenzialmente troverebbe applicazione. Sempre per esigenza di parità delle armi, a tutela del diritto di difesa, deve ritenersi che, allorquando la parte introduca una domanda cui la clausola si applicherebbe o, come nel caso di specie, addirittura una domanda tesa a far dichiarare l’invalidità del contratto cui accede la clausola compromissoria, e sia la parte convenuta ad eccepire l’esistenza della clausola invocando la competenza arbitrale, la parte attrice è legittimata in via di controeccezione ad invocare l’invalidità o l’inefficacia della clausola, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria deve procedere alla valutazione di tale controeccezione in funzione della decisione sull’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale. Il relativo giudizio dev’essere condotto sulla base delle norme degli artt. 806 e 808 c.p.c. e particolarmente tenendo conto del criterio di cui al secondo comma di quest’ultima norma. Ove avverso la decisione del giudice di merito affermativa o negativa della competenza arbitrale venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 settembre 2015, n. 18110 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. B.F. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro il Coro Lirico Marchigiano V. Bellini, soc. coop. a r.l. avverso la sentenza del 13 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 settembre 2015, n. 17579. Le condizioni generali di contratto predisposte mediante moduli o formulali che, in relazione a rapporti ad esecuzione continuata o periodica, predispongano anche il termine di durata del rapporto non rientrano, di per sé sole, fra le clausole particolarmente onerose. Esse non equivalgono alla tacita proroga o rinnovazione del contratto, poiché attengono alla durata inizialmente stabilita; non all’obbligo di prorogarne la scadenza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 settembre 2015, n. 17579 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2010 la s.a.s. Alpina Games II di Alberini G. & C ha convenuto davanti al Tribunale di Trento la s.n.c. Teos di Matteo Pelanda & C, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 luglio 2015, n. 14737. Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 luglio 2015, n. 14737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella –...