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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 ottobre 2015, n. 20767. La liquidazione del danno converte l’obbligazione di risarcimento (debito di valore) in un’obbligazione di pagamento di una determinata somma

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 ottobre 2015, n. 20767   Svolgimento del processo 1. È stata depositata la seguente relazione: 1. Il (OMISSIS) S.A. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale. La madre (V.F. ) ed il fratello (S.S. ) della vittima, al fine di ottenere il risarcimento dei danni rispettivamente...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 ottobre 2015, n. 20475. In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall’ara 1218 cod. civ. impone che, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non importabile all’obbligato”. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinché, fosse salvaguardata l’incolumità dei discenti minori

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 12 ottobre 2015, n.20475 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.’I coniugi A.d.P. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S. d.P., convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 settembre 2015, n. 19126. Il conduttore non deve risarcire il proprietario del negozio se l’incendio che l’ha distrutto è il frutto di un’azione dolosa condotta da terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 28 settembre 2015, n. 19126 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20366. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 ottobre 2015, n. 20366 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. «1. G.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la Parrocchia di Santa Cecilia, quale ente gestore del Duomo di Cagliari, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 settembre 2015, n. 17480. Mediazione e competenza, la sede è scelta in base al foro giudiziale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 settembre 2015, n. 17480 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 settembre 2015, n. 18110. Nell’economia del nuovo art. 819-ter c.p.c., essendo stabilito dall’ultimo comma della norma che soltanto in pendenza del procedimento arbitrale (nel qual caso compete al giudice arbitrale la valutazione della validità ed efficacia della convenzione, potendo la relativa domanda essere introdotta soltanto davanti ad esso e potendo, deve ritenersi, essere introdotta la relativa questione anche in via di eccezione, come esige la garanzia del diritto di difesa, se la domanda arbitrale sia stata proposta dalla parte che sostiene la validità ed efficace della convenzione) non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, deve ritenersi, per converso ed anzi in forza di un argumentum a contrario, che una domanda intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell’inefficacia della convenzione possa invece essere introdotta davanti all’autorità giudiziaria quando non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione. Tale domanda bene può essere proposta o di per se sola, cioè come domanda di accertamento, certamente assistita dal requisito dell’interesse ad agire (per evitare che eventuali controversie possano essere introdotte davanti agli arbitri), o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria potenzialmente troverebbe applicazione. Sempre per esigenza di parità delle armi, a tutela del diritto di difesa, deve ritenersi che, allorquando la parte introduca una domanda cui la clausola si applicherebbe o, come nel caso di specie, addirittura una domanda tesa a far dichiarare l’invalidità del contratto cui accede la clausola compromissoria, e sia la parte convenuta ad eccepire l’esistenza della clausola invocando la competenza arbitrale, la parte attrice è legittimata in via di controeccezione ad invocare l’invalidità o l’inefficacia della clausola, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria deve procedere alla valutazione di tale controeccezione in funzione della decisione sull’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale. Il relativo giudizio dev’essere condotto sulla base delle norme degli artt. 806 e 808 c.p.c. e particolarmente tenendo conto del criterio di cui al secondo comma di quest’ultima norma. Ove avverso la decisione del giudice di merito affermativa o negativa della competenza arbitrale venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 settembre 2015, n. 18110 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. B.F. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro il Coro Lirico Marchigiano V. Bellini, soc. coop. a r.l. avverso la sentenza del 13 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice...