cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 14 luglio 2015, n. 14737

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19383-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2013 del TRIBUNALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di PUTIGNANO del 3/06/2013, depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell’aprile del 2006 la (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Putignano (OMISSIS) ed esponeva:

a) di avere stipulato con la parte convenuta il (OMISSIS) un contratto di fornitura di gas GPL e di concessione in comodato di un impianto, costituito da un serbatoio e dalle attrezzature accessorie, in funzione della relativa immissione del gas oggetto della fornitura;

b) che, in forza di clausola contrattuale, la parte convenuta si obbligava a consentire il collocamento dell’impianto sul suo immobile e a non rimuoverlo senza il consenso dell’attrice;

c) che la durata del contratto veniva pattuita per due anni decorrenti dal primo rifornimento di gas, con previsione di tacito rinnovo per eguale periodo, in mancanza di disdetta a favore di ognuna delle parti, da inviarsi tre mesi prima della scadenza, mentre il recesso veniva stabilito, sempre a favore di ognuna, per sopravvenuti ed imprevedibili gravi motivi;

d) che, nel caso di cessazione del contratto, la societa’ attrice si impegnava alla rimozione dell’impianto a spese dell’utente, salva la facolta’ di acquisto da parte di costui ai sensi del Decreto Legislativo n. 32 del 1998, articolo 10;

e) che alla data di scadenza (13 luglio 2004) del primo biennio di durata dalla prima fornitura il contratto si era tacitamente rinnovato per mancanza di disdetta;

f) che con lettera dell’11 maggio 2005 l’utente aveva dichiarato di non voler piu’ utilizzare l’impianto e richiesto alla societa’ di ritirarlo;

g) che essa attrice, dopo aver constatato che il serbatoio era stato rimosso dalla sede di installazione sulla proprieta’ dell’utente e sostituito con altro di diverso fornitore, aveva, con propria raccomandata, intimato inutilmente al convenuto di risistemarlo in loco e di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di fornitura quanto all’approvvigionamento del gas, significando peraltro che l’ultima fornitura di gas era avvenuta il 14 dicembre 2004.

1.1. Sulla base di tali allegazioni la societa’ attrice chiedeva innanzitutto accertarsi che il contratto si era rinnovato tacitamente per il secondo biennio di durata e che la parte convenuta era inadempiente avendo proceduto alla rimozione ed al distacco dell’impianto. In conseguenza domandava la declaratoria della risoluzione del contratto per il duplice inadempimento della parte convenuta, rappresentato dalla rimozione dell’impianto e dalla cessazione della fornitura, e la sua condanna al risarcimento del danno da lucro cessante derivato dal mancato guadagno per il periodo dall’ultima richiesta di somministrazione di gas sino alla data di scadenza derivante dalla tacita rinnovazione, nonche’ del danno emergente derivante dal costo delle operazioni di ritiro del serbatoio e di ripristino della sua funzionalita’.

2. Nella costituzione della parte convenuta, che assumeva l’infondatezza della domanda, il Giudice di Pace, con sentenza del luglio del 2007, sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto e riconosceva alla societa’ attrice soltanto parzialmente il danno da lucro cessante.

3. La sentenza veniva appellata dall’utente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano, e, nella resistenza della societa’, il Tribunale, con sentenza n. 168 del 2013, in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava le domande proposte dall’ (OMISSIS) con gravame delle spese di due gradi di merito.

4. Avverso la sentenza l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Ha resistito con controricorso l’utente.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo si duole che il Tribunale abbia ricondotto il rapporto contrattuale intercorso fra le parti alla figura del cd. collegamento negoziale e non, come aveva fatto il Giudice di Pace, a quella del contratto misto.

Nell’illustrazione ci si diffonde sulle ragioni per cui il Tribunale avrebbe errato e, nella prospettazione conclusiva, si assume che, se il rapporto fosse stato qualificato come contratto misto il Tribunale, nella ricerca delle norme giuridiche destinate a regolarlo, avrebbe dovuto applicare il principio di cd. prevalenza dei caratteri di una figura contrattuale tipica e, conseguentemente, avrebbe dovuto reputare applicabile la disciplina del contratto di somministrazione.

1.2. Il motivo – come, del resto, ha anche eccepito parte resistente – e’ inammissibile, perche’ non si correla all’effettiva motivazione della sentenza impugnata.

E’ vero, infatti, che il Tribunale, come emerge dalle pagine 7-8 della sentenza impugnata, dopo aver riferito del dibattito fra le parti in ordine alla qualificazione del contratto e della prospettazione dell’appellante che il rapporto sarebbe stato riconducibile alla figura del collegamento negoziale e non a quella del contratto misto, come sostenuto dal primo giudice e dalla societa’, ha preso posizione sulla questione di qualificazione, adducendo l’esattezza di quella dell’appellante.

Senonche’ il Tribunale, dopo avere brevemente dichiarato la sua opzione per la qualificazione in termini di collegamento negoziale, ha scritto testualmente innanzitutto che “sennonche’ l’opzione interpretativa non sposta i termini della questione perche’, sia nell’ipotesi di contratto misto che in quella del collegamento negoziale cosi’ come inteso, il dedotto inadempimento alle obbligazioni gravanti sull’utente (nella specie, come dedotte dall’ (OMISSIS), non staccare e spostare l’impianto senza il consenso dell’ (OMISSIS) ed approvvigionarsi della quota di GPL convenuta sino alla scadenza contrattuale), influenza tutta l’operazione economica, perche’ si risolve nella impossibilita’ di proseguire il rapporto di somministrazione, con applicazione della regola simul stabunt simul cadent”. Quindi, il Tribunale ha cosi’ continuato: “Posto che la decisione del giudice di pace di inquadrare l’operazione negoziale nella struttura del contratto misto non muta la conseguenza cui pure questo giudicante ritiene di pervenire, ossia la cessazione di entrambi i vincoli contrattuali ove l’inadempimento dedotto assuma i caratteri della gravita’, con conseguente pronuncia di risoluzione in danno della parte inadempiente, il motivo di impugnazione proposto dall’appellante e’ inammissibile perche’ non e’ diretto ad ottenere un effetto specifico e particolare sulla decisione adottata”.

1.3. Ebbene, con tale motivazione il Tribunale, assumendo di essere stato investito di un apposito motivo di appello dall’utente riguardo alla decisione di primo grado che aveva qualificato il rapporto contrattuale come contratto misto ha espressamente motivato che detto motivo era inammissibile perche’ non diretto ad ottenere alcun effetto sulla sentenza impugnata. Tale affermazione implicava, in sostanza, che, poiche’ l’esattezza della specifica qualificazione del rapporto da parte del giudice di pace, si palesava del tutto ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza dell’inadempimento, ritenuta dal giudice onorario, ne derivava la conseguenza che, non avendo determinato il tenore della decisione su quel punto, non poteva la relativa questione assumere rilievo per censurarla. In pratica, il Tribunale ha affermato, a torto o a ragione e’ irrilevante, che, in quanto la doglianza spiegata dall’utente circa la qualificazione del rapporto contrattuale era stata ininfluente sulla decisione del Giudice di Pace di Putignano ai fini della individuazione dell’inadempimento dell’utente che egli aveva ravvisato, la critica svolta dall’utente appellante riguardo a quella qualificazione per negare la sussistenza del suo inadempimento era del tutto priva di pertinenza con il decisum del giudice onorario, onde, per valutare se quel giudice aveva ritenuto l’inadempimento a torto o a ragione quella questione era irrilevante. E cio’ perche’ la sussistenza o meno dell’inadempimento non si correlava ad una delle due discusse qualificazione del rapporto contrattuale e, quindi, a quella ritenuta dal Giudice di Pace.

Ne segue che, questa essendo stata la decisione assunta dal Tribunale sul punto del rilievo della qualificazione del rapporto, la qui ricorrente, ove avesse ritenuto che come tale essa fosse stata erronea di per se’ oppure comunque avesse avuto incidenza sulla decisione assunta dal Tribunale stesso, avrebbe dovuto impugnare la valutazione di irrilevanza della questione e non la dichiarata irrilevante opinione del Tribunale su di essa.

Viceversa, il motivo in esame assoggetta a critica non gia’ la suddetta effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, bensi’ la valutazione, espressa in modo assolutamente ininfluente ai fini della sua adozione, espressa dal Tribunale a proposito della qualificazione del rapporto.

In tal modo il motivo e’ inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui “Il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4″ (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

1.4. D’altro canto, il Tribunale non solo ha considerato irrilevante ai fini della sua decisione sull’appello la questione della qualificazione del rapporto in funzione del motivo svolto dall’utente appellante, ma ha anche in concreto deciso l’appello con la riforma della sentenza di primo grado proprio considerando – coerentemente con la premessa – a questo fine espressamente ininfluente la scelta fra l’una e l’altra qualificazione del rapporto contrattuale, giacche’ ha reputato infondata la domanda dell’ (OMISSIS) intesa ad ottenere l’accertamento della tacita rinnovazione del rapporto per il secondo biennio di durata senza dare effettivamente rilievo alla qualificazione del rapporto. Qualificazione che, del resto – essendo riferibile la clausola di tacito rinnovo al rapporto sic et simpliciter e non ad una delle alternative qualificatorie dibattute interpartes, cioe’ essendo la clausola valida o no tanto nell’un caso che nell’altro – era effettivamente priva di rilevanza ai fini dell’apprezzamento della sua validita’ ed efficacia.

1.4.1. L’inammissibilita’ sotto tale gradato profilo del motivo in esame e’, d’altro canto, palesata dallo stesso ragionamento svolto nella memoria dalla ricorrente in replica alla deduzione di inammissibilita’ svolta dalla parte: a pagina 7 della memoria, infatti, si sostiene che la questione di qualificazione del rapporto sarebbe di assoluto rilievo, ma tale rilievo viene espressamente spiegato nel senso che diventerebbe “argomento decisivo” una volta dimostrato l’errore del giudice d’appello nel ritenere il dedotto inadempimento inesistente in quanto il contratto non si era tacitamente rinnovato.

Ne deriva, nella stessa prospettazione della ricorrente, che la questione di qualificazione assumerebbe rilievo solo una volta superata quest’ultima valutazione del giudice d’appello, di cui si occupa il secondo motivo, come si vedra’ immediatamente. Il motivo, in tale prospettazione sarebbe allora rilevante solo se fosse accolto il secondo motivo.

1.5. Peraltro, avendo il Tribunale, come s’e’ detto ritenuto inammissibile il motivo di appello sulla qualificazione, la conseguenza della sua decisione e’, cosa che sfugge alla ricorrente, ma anche alla parte resistente, che la motivazione resa dal giudice di pace sulla qualificazione del rapporto contrattuale come contratto misto ebbe a consolidarsi, il che, in presenza del relativo giudicato interno, rendeva – a prescindere dalle sopra rilevate ragioni di inammissibilita’ – perfettamente inutile il motivo di ricorso in esame sotto il profilo dell’interesse dell’ (OMISSIS), giacche’ la sua prospettazione, trattarsi di contratto misto, e’ coperta da giudicato interno.

1.6. Il primo motivo e’, dunque, dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione degli articoli 1341, 1342, 1321 e 1372 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo, che si articola con la riproduzione della motivazione della sentenza impugnata per la parte successiva a quella evocata sopra in sede di esame del primo motivo, prospetta due censure.

2.1. Con la prima ci si duole che il Tribunale abbia considerato, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. inefficace la clausola di tacito rinnovo, desumendone la conseguenza che il rapporto contrattuale era cessato alla scadenza del primo biennio e che, pertanto, non essendovi stata prosecuzione del rapporto dopo di essa, era priva di fondamento la domanda dell’ (OMISSIS) intesa ad ottenere la risoluzione per inadempimento ed il ristoro dei danni conseguenti, atteso che il vincolo contrattuale era cessato.

Si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato irrilevante la circostanza della bilateralita’ della previsione del tacito rinnovo evocando Cass. n. 11734 del 2004, il cui insegnamento era stato invece sperato da Cass. n. 6314 del 2006.

2.1.1. La censura non e’ fondata.

Va rilevato che lo stato della giurisprudenza della Corte e’ effettivamente scolpito dalla sentenza n. 11734 del 2004, che e’ l’ultima oggetto di massima ufficiale nel sito Italgiureweb e suona in questi termini: “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente piu’ forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’articolo 1341 c.c., comma 2, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocita’ e bilateralita’”. (Cass. n. 11734 del 2004).

Tale orientamento era, del resto, risalente nel tempo.

In precedenza, si veda, infatti, l’affermazione del principio di diritto secondo cui: “Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non e’ a carico soltanto dell’altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti – nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta – non percio’ e’ sottratta alla necessita’ di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’articolo 1341 cod. civ., perche’ comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che percio’ e’ necessario vi ponga particolare attenzione” (Cass. n. 2152 del 1998).

Tale decisione si conformava a Cass. n. 3161 del 1968, n. 2879 del 1974, n. 2276 del 1976, n. 6145 del 1978.

Successivamente e prima della sentenza del 2004, si veda Cass. n. 5131 del 2001.

Si veda ancora Cass. n. 6510 del 2001 per la chiara affermazione che “In tema di vessatorieta’ della clausola di proroga tacita nei contratti per adesione, il legislatore non ha specificato ne’ il requisito della bilateralita’ ne’ quello della unilateralita’ degli effetti della proroga, per cui essa si riferisce ad entrambe le ipotesi”.

2.1.2. Parte ricorrente sostiene che il riferito orientamento sarebbe stato, pero’, superato da Cass. n. 6314 del 2006, ma l’assunto e’ privo di fondamento.

Detta sentenza, infatti, escluse la vessatorieta’ per il carattere di bilateralita’ della clausola con riferimento non gia’ ad una clausola di tacito rinnovo, bensi’ con riguardo ad una clausola di recesso. Tale esclusione (peraltro gia’ affermata da Cass. n. 541 del 1991) si spiega sulla base della lettera dell’articolo 1341 c.c., mentre proprio la stessa lettera di tale norma spiega l’irrilevanza al contrario della bilateralita’ a proposito della clausola di rinnovazione tacita.

2.1.3. Invero tale norma, nello stabilire che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita’, facolta’ di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta’ di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria”, chiaramente contrappone:

a) ipotesi nelle quali si tratta di clausole il cui effetto si risolve nell’attribuzione di una posizione vantaggiosa al contraente predisponente, consistente nella previsione della legittimita’ di un suo comportamento (recesso, sospensione dell’esecuzione) o della limitazione della sua soggezione alla responsabilita’;

b) ipotesi che invece si risolvono in un effetto che vien detto “a carico” dell’altro contraente e che, come emerge dall’elencazione e’ rappresentato dall’imposizione ad esso di particolari oneri comportamentali.

Ora, stante il riferimento delle prime ipotesi alla previsione che la clausola sia prevista a vantaggio del predisponente e’ palese che, quando l’oggetto di queste ipotesi e’ contemplato nel contratto sia a favore del predisponente che a favore dell’altro contraente, la bilateralita’ della previsione si concreta in una fattispecie che, concreandosi nella previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non puo’ ritenersi compreso nella previsione di vessatorieta’. E cio’ perche’, se nel contratto il comportamentale regolato dalla clausola e’ disciplinato allo stesso modo con riguardo ad entrambe le parti, la situazione di eguaglianza in cui si trovano le parti fuoriesce dalla previsione normativa, perche’ non ne deriva un “vantaggio” a favore del predisponente. Detto vantaggio si configura solo nel caso della unilateralita’ della clausola.

D’altro canto, avendo il legislatore sottolineato la rilevanza della posizione implicata dalla condizione predisposta dalla parte forte sub specie di “vantaggio”, ha voluto individuare la ratio dell’inefficacia imponendo all’interprete di procedere alla valutazione con esclusivo riferimento alla clausola dal punto di vista della posizione di quella parte. E’ per questo che, se la clausola e’ bilaterale, la valutazione, secondo le circostanze del caso, puo’ essere diversa, perche’ la bilateralita’ incide sull’apprezzamento del “vantaggio”.

Viceversa, stante la correlazione della valutazione ex lege di vessatorieta’ delle ipotesi contemplate nella norma dopo la disgiuntiva “ovvero” e la loro caratterizzazione come condizioni relative ad un comportamento della sola parte debole, non e’ possibile un’interpretazione che, in ragione della bilateralita’ della condizione contrattale prevista, escluda la vessatorieta’. In queste ipotesi, infatti, avendo il legislatore espressamente considerato vessatoria la condizione in quanto “a carico” dell’altro contraente, la valutazione ex lege cosi’ espressa non risulta superabile per il fatto che la stessa condizione operi anche “a carico” della parte predisponente. La ragione e’ che il legislatore ha considerato la vessatorieta’ connaturata alla clausola siccome impositiva di comportamento “a carico” dell’altro contraente e, dunque, l’ha implicitamente ritenuta non elisa dalla bilateralita’ e cio’, evidentemente, per l’assorbente rilievo che, avendole predisposte la parte forte, la circostanza che essa le abbia imposte anche a suo “carico” non e’ stata ritenuta idonea ad escludere la vessatorieta’ .

Nelle prime ipotesi, quelle previste con l’espressione “a vantaggio” e’, invece, ragionevole reputare che, avendo il legislatore considerato vessatoria la condizione perche’ “a vantaggio” del predisponente, l’ha ritenuta tale proprio e solo in quanto non bilaterale, cioe’ non comune alle parti, id est non attributiva di vantaggio ad entrambe.

2.1.4. La censura e’, dunque, infondata sulla base della corretta esegesi dell’articolo 1341, per cui va ribadito che “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente piu’ forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’articolo 1341 c.c., comma 2, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocita’ e bilateralita’.”.

2.1.5. Va rilevato che nella memoria parte ricorrente, in replica alla parte resistente, sostiene che, al contrario di quanto da essa dedotto nel controricorso, non aveva alcun onere di dedurre che il rapporto inter partes non la vedeva nella posizione di parte “forte”, dato che il Tribunale su tale questione non si era soffermato.

Non essendovi stata censura su detta questione da parte della ricorrente e’ palese che la discussione fra le parti riguarda una questione che in alcun modo fa parte del motivo in esame e che, dunque, non dev’essere esaminata. Lo si rileva non senza rimarcare che la stessa natura del rapporto e la qualita’ delle parti, ove la questione si fosse dovuta esaminare, avrebbero evidenziato che l’utente resistente riveste la posizione di parte debole.

2.2. Con una seconda censura si assume che la motivazione resa dal Tribunale per sostenere che il rapporto, in ragione dell’inefficacia della clausola di tacito rinnovo, era cessato alla scadenza del primo biennio di durata, sarebbe affetta da “contraddittorieta’ ed illogicita’” rispetto all’affermazione che Esso ha fatto nel senso che il distacco e la rimozione del serbatoio da parte dell’utente, avvenuto dopo quella scadenza e fra l’ultima somministrazione di gas e la lettera con cui egli chiedeva di provvedere al suo ritiro, aveva costituito “l’unica violazione contrattuale addebitarle” ad esso in quanto contraria al disposto dell’articolo 2 del contratto. La contraddizione starebbe nel fatto che, per esserci violazione di tale articolo del contratto quest’ultimo avrebbe dovuto essere vigente.

2.2.1. La censura, in disparte ogni valutazione circa l’incompatibilita’ di una illogicita’ e contraddittorieta’ di motivazione nel vigore del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5 (secondo la lettura datane da Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014) e dovendosi, altresi’, constatare che nemmeno essa risulta ricondotta, nel silenzio sul punto, ad uno specifico diverso paradigma dell’articolo 360, appare inammissibile, perche’ non individua la parte della motivazione affetta dalla pretesa contraddittorieta’.

2.2.2. Se, d’altro canto, superando tale mancata individuazione, si procedesse a ricercare nella sentenza impugnata un dictum cui la censura si potrebbe correlare, non lo si rinverrebbe.

Infatti, a pagina 9 la sentenza, dopo aver riferito la motivazione della sentenza del giudice di pace, dice che essa non e’ condivisibile, perche’ “a tutto voler concedere l’unico inadempimento imputabile” all’utente riguarda il distacco del serbatoio e la sua rimozione, in quanto attivita’ compiuta in violazione dell’articolo 2 del contratto, ma tale affermazione – accompagnata anche da quella che non si sarebbe trattato di inadempimento giustificativo della risoluzione – e’ fatta prima dell’enunciazione della successiva e decisiva motivazione di accertamento dell’inefficacia della clausola di tacito rinnovo e, quindi, della cessazione del rapporto alla scadenza del primo biennio. Inoltre, a pag. 15 la sentenza successivamente alla valutazione espressa circa la scadenza del contratto per l’inefficacia della clausola, dice che non e’ stato provato il danno emergente per l’essere stato distaccato il serbatoio dall’utente anziche’ dall’ (OMISSIS), cosi’ mostrando di ritenere che tale comportamento potesse astrattamente essere considerato fonte di danno.

Ora, l’affermazione di scadenza del contratto alla data di decorso del primo biennio e quella astratta di responsabilita’ dell’utente per il distacco, sebbene avvenuto dopo di essa, non sono affatto fra loro in contraddizione, atteso che, pur cessato il contratto alla scadenza del primo biennio, a causa dell’inefficacia della clausola di tacito rinnovo, il serbatoio era comunque rimasto nel godimento dell’utente. Tale godimento era divenuto certamente non piu’ giustificato dalla pendenze del contratto, ma cio’ non toglie che, riguardo ad esso, l’utente vedeva regolata la sua obbligazione restitutoria sempre dalla previsione contrattuale. Essa regolava l’obbligazione restitutoria conseguente alla cessazione della locazione nel senso che l’utente non poteva procedere comunque di sua iniziativa al distacco.

Si aggiunga che le parti non hanno discusso in sede di merito in alcun modo di una possibile incidenza dell’effettuazione di un’ultima fornitura di gas mediante immissione nell’impianto dopo la scadenza del primo biennio di durata ai fini di poter ritenere continuato comunque il rapporto sulla base di una rinnovazione avvenuta per fatto concludente. La domanda dell’ (OMISSIS) non era in alcun modo basata su simile prospettazione e nemmeno essa e’ stata introdotta – salvo verificare se avrebbe potuto esserlo e salva ogni diversa spiegazione della fornitura successiva alla scadenza del primo biennio – a fronte della postulazione con l’appello dell’utente dell’inefficacia della clausola.

2.2.3. Anche la seconda censura del secondo motivo e’ inammissibile.

3. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 32 del 1998, articolo 10, comma 1, nonche’ degli articoli 1560, 1564, 1375 e 1223 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo pertiene alla valutazione espressa dal Tribunale nelle pagine 10-11 a proposito del modo in cui il contratto, al lume della norma del Decreto Legislativo indicato, avrebbe dovuto regolare la posizione dell’utente in ordine al quantitativo di gas da fornire.

3.1. Senonche’ anche in tal caso si critica un’opinione espressa dal giudice d’appello prima di enunciare la ratio decidendi decisiva riguardo alla cessazione del rapporto contrattuale alla scadenza del primo biennio, sicche’ il motivo e’ inammissibile in quanto non concerne un problema che ha acquisito rilevanza ai fini dell’esito dell’appello. Cio’ e’ tanto vero che a pagina 15 della memoria la ricorrente scrive espressamente che l’accertamento svolto dal Tribunale “seppur non determinate ai fini della decisione, deve essere censurato da (OMISSIS) in quanto infondato”.

Il motivo e’, pertanto, inammissibile.

4. Con un quarto motivo ci si duole di “violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

In disparte l’evocazione del parametro dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 anziche’ di quello dell’articolo 360, n. 4 che sarebbe stato pertinente, essendosi denunciata la violazione di norme del procedimento, si rileva che:

aa) la censura di violazione dell’articolo 91, prospettata sotto il profilo che vi sarebbe stata soccombenza virtuale dell’utente in quanto il suo motivo di appello sulla qualificazione del contratto era stato considerato inammissibile ed il Tribunale aveva ritenuto esistente un suo inadempimento riguardo al distacco dell’impianto, non considera che ai fini dell’applicazione del principio di soccombenza rileva l’esito finale della lite davanti al giudice che provvede sulle spese: tale esito ha visto rigettata la domanda di accertamento della durata del contratto per un secondo biennio e negato in conseguenza l’inadempimento rappresentato dal mancato rispetto da parte dell’utente del conseguente vincolo contrattuale, mentre il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al problema del distacco negando che fosse stato dimostrato un danno;

bb) la censura di violazione dell’articolo 92 c.p.c., prospettata sia sulla base dell’esistenza di ragioni di compensazione delle spese per la reciproca soccombenza sia per l’esistenza di giusti motivi, rappresentati dall’essere stata introdotta la questione dell’inefficacia della clausola di rinnovo tacito solo in appello, si scontra non solo, quanto al primo aspetto con l’inesistenza della soccombenza reciproca per le ragioni indicate sub aa), sia con il principio di diritto secondo cui “In tema di spese processuali, la facolta’ di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolta’, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. sez. un. n. 14989 del 2005; da ultimo Cass. (ord.) n. 2784 del 2015; Cass. n. 17593 del 2014, fra tante).

5. Conclusivamente il ricorso e’ rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 nel minimo dello scaglione avuto riguardo al valore (e non, come da nota spese, nel valore intermedio), atteso il carattere seriale della controversia.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1092,50, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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