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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 marzo 2016, n. 4897. Per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la giurisprudenza ha individuato tre condizioni: a) la verità della notizia pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale nell’esposizione (c.d. continenza). La critica, proprio in quanto consiste nella manifestazione di un’opinione, non può che essere soggettiva e corrispondente al punto di vista di chi la esprime. Conseguentemente i giudizi critici non possono essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva. Inoltre, il diritto di esprimere dissensi può comportare che la contrapposizione di idee si manifesti anche in modo aspro, in relazione a fatti compiuti o a giudizi espressi da altri. Peraltro, anche nella valutazione dell’esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. La distinzione sopra fatta tra diritto di critica e diritto di cronaca è schematica, poiché nella pratica si verifica che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi, in relazione a ciascun contenuto espressivo vanno applicati i corrispondenti e diversi limiti scriminanti che sono propri della cronaca e della critica. A meno che l’interprete non ritenga, con congrua motivazione, che l’articolo, valutato nel suo complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio del diritto di cronaca o di critica, accordando conseguentemente rilievo all’una o all’altra scriminant

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 marzo 2016, n. 4897 Svolgimento del processo 1. Nel 2002, il gen. De.An. convenne in giudizio i giornalisti C.M. e V.W. , il Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.a. ed il direttore responsabile del quotidiano Repubblica, M.E. , per ottenere il risarcimento del danno da violazione del diritto all’onore...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 febbraio 2016, n. 6463. Sia il diritto di cronaca che quello di critica presuppongono che il fatto narrato sia corrispondente al vero e precisa che l’”immutatio veri” può essere ottenuta anche con la sapiente insinuazione, l’accostamento tendenzioso tra notizie, la maliziosa allusione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 febbraio 2016, n. 6463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente Dott. FUMO Maurizio – rel. Consigliere Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 febbraio 2016, n. 3727. La fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 cod. pen. .

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 25 febbraio 2016, n. 3727 Svolgimento del processo Il (omissis) il quotidiano (omissis) pubblicò un articolo dal titolo “Ora il dovere della chiarezza”. L’elaborato, a firma di D.G. , traeva spunto dall’avviso di conclusione delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in ordine...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 gennaio 2016, n. 3073. In tema di cronaca giudiziaria la verità della notizia mutuata da un’indagine o da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art. 51, c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi. In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, soltanto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, non determinano il superamento della verità del fatto stesso, non potendosi ritenere certamente irrilevante per la reputazione di un soggetto, l’attribuzione allo stesso di un fatto-reato, diverso da quello effettivamente accertato nel corso delle indagini

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 gennaio 2016, n. 3073 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 28.5.2014 la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Roma in data 11.7.2012, assolveva, tra gli altri, M.P. e G.M. dai reati loro rispettivamente contestati ai capi E); 2)...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 dicembre 2015, n. 48642. In tema di diffamazione a mezzo televisione, diritto di critica e importanza del contesto, può essere lecito apostrofare un giudice come ‘corrotto’. Attribuire la qualifica di “corrotti” a magistrati non indagati per corruzione, ma di cui sia accertata una degenerazione della funzione svolta, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 dicembre 2015, n. 48642 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere Dott. CASSANO Margherita – Consigliere Dott....