Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 15 aprile 2016, n. 15851

Ritenuto in fatto

1. L’avv. B.V. ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma di quella emessa in primo grado dal Tribunale di Parma nei confronti del ricorrente e di Br.Gi. , ha, sugli appelli proposti dal B. e dalla parte civile L.G. , dichiarato non doversi procedere nei confronti del B. per essere i reati a lui ascritti estinti per intervenuta prescrizione ed ha dichiarato lo stesso B. ed il Br. responsabili ai soli effetti civili del reato di calunnia di cui al capo B dell’imputazione e del reato di diffamazione – così diversamente qualificato il fatto originariamente rubricato al capo A come tentativo di estorsione – con condanna degli imputati al risarcimento in favore della parte civile del danno, ulteriore rispetto alla somma già liquidata in primo grado nell’importo di 25.000 Euro, da liquidarsi in separato giudizio e alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile in grado d’appello.
L’avv. B.V. e Br.Gi. sono stati tratti a giudizio per rispondere:
A)del reato di cui agli artt. 110, 56 e 629, comma 2, cod. pen. in relazione all’art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen., perché in concorso tra loro compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di estorsione in danno dell’avv. L.G. . In particolare il Br. , all’epoca detenuto presso la Casa Circondariale di Parma, faceva pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma e alla Cancelleria del Tribunale di Parma una memoria relativa a procedimento penale pendente in fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Parma nel quale lo stesso era imputato del reato di diffamazione in danno dell’avv. L. e della di lui moglie, nella quale accusava lo stesso avvocato L. di essersi macchiato, a partire dagli anni sessanta, di gravi reati, dall’apologia di fascismo alla riorganizzazione del disciolto Partito Fascista, memoria che terminava testualmente: “Con diverso e separato atto giudiziario esaminerò le condizioni per la denunzia a carico di L. per le dichiarazioni rese in forma testimoniale nel dibattimento del processo che mi riguarda in quanto dichiarazioni apologetiche di fascismo e collusive”. Contestualmente l’avv. B. , nella sua qualità di difensore del Br. , con riferimento esplicito alla suddetta memoria “spedita in via autonoma dal Br. a codesto Consiglio”, ma in realtà da lui almeno in parte predisposta e redatta, inviava una nota al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Parma nella quale rappresentava di essere stato incaricato di radicare notizia di reato a carico dell’avv. L. per la consumazione di fatti che il Br. , suo assistito, riteneva rilevanti ex art. 4 Legge Scelba e invitava il Consiglio a promuovere tentativo di conciliazione ex art. 22 capo II del Codice Deontologico “evitativo di ulteriori questioni giudiziarie e possibilmente estintivo di quelle già pendenti”. Dava inoltre notizia di tale sua iniziativa al difensore della parte civile L. “affinché lei possa valutare le condizioni di transazione estintiva del processo penale pendente e prima della imminente udienza”, così compiendo, nella prospettiva accusatoria, la minaccia di presentare denunzia per i fatti esposti nella memoria – integranti, se provati, reati perseguibili d’ufficio – atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre l’avv. L. a rimettere la querela sporta nel processo penale pendente nei confronti del Br. e a rinunciare ad ogni pretesa patrimoniale derivante dal procedimento.
B) Del reato di cui agli artt. 110 e 368 cod. pen. perché, in concorso tra loro, con gli atti sopra descritti fatti pervenire a soggetti tenuti all’obbligo di denunzia, incolpavano l’avv. L. , sapendolo innocente, di aver commesso a partire dagli anni sessanta dei reati di apologia di fascismo e di ricostituzione del disciolto Partito Fascista.
Ad esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Parma derubricava i reati di tentata estorsione e calunnia nel reato di diffamazione e riteneva colpevole di tale ultimo delitto il solo avv. B. , condannandolo, a lui concesse le attenuanti generiche e i doppi benefici, a pena pecuniaria ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile avv. L. , liquidati in 25.000 Euro, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e intervento sostenute dalla stessa parte civile. Il Br. veniva invece assolto dal reato ritenuto in sentenza perché il fatto non costituisce reato.
2. L’avv. B.V. ricorre avverso la suddetta sentenza d’appello lamentando:
A) Violazione di legge per avere la sentenza impugnata dichiarato responsabile del reato di diffamazione una persona diversa dall’autore del fatto, non avendo il ricorrente realizzato alcun rilevante contributo concorsuale. Non sarebbe infatti configurabile a carico del ricorrente alcuna partecipazione di tipo materiale (la memoria in questione è stata indirizzata al Tribunale e all’Ordine degli Avvocati di Parma personalmente dal Br. ) ovvero morale, in quanto la condizione del difensore è scriminata rispetto agli atti del processo sia dall’art. 51 che dall’art. 598 cod. pen.. Analogamente, scriminate risultano le denunce al Consiglio dell’Ordine di comportamenti scorretti tenuti dalla parte civile nei rapporti col denunciante – il Br. – che si era limitato a riportare fatti veri e reali, consistenti nell’essere L. “il fondatore del movimento neofascista Ordine Nuovo a Parma”, considerato “tipica manifestazione di ricostituzione del partito fascista” fino al suo scioglimento coatto nel 1973.
B) Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’intervenuta condanna per il delitto di calunnia, mancando nel caso di specie il carattere calunnioso della memoria in esame e comunque, nei due imputati, la consapevolezza dell’innocenza del denunciato, che aveva fondato a Parma un circolo politico di ideologia neofascista aggregante varie formazioni della destra eversiva al quale partecipavano esponenti neofascisti già condannati per il reato di ricostituzione del disciolto partito fascista, e che nel corso del processo penale per diffamazione a carico del Br. aveva indicato come proprio modello il comandante della formazione militare repubblichina “Decima Mas”. Sicché del tutto plausibile e giustificata doveva ritenersi l’attribuzione nella memoria incriminata all’avv. L. di fatti qualificabili come ricostituzione del disciolto partito fascista e apologia di fascismo. Inoltre, l’estensione al difensore dell’incriminazione dell’imputato violerebbe, anche a tale riguardo, l’art. 51 cod. pen. e il ruolo e le prerogative defensionali.
C) Violazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto la compatibilità dei delitti di calunnia e diffamazione e, ai soli fini civili, la sussistenza di entrambi i reati, allorché quella di primo grado aveva derubricato le originarie imputazioni di estorsione e calunnia ritenendo integrato a carico dello stesso ricorrente il solo reato di diffamazione. La calunnia è infatti reato complesso che contiene in sé tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché quest’ultimo reato deve ritenersi assorbito nel primo ex artt. 15 e 84 cod. pen. La stessa parte civile aveva inoltre nel corso del giudizio affermato che mai aveva pensato che i fatti rubricati costituissero una calunnia, bensì una grave diffamazione. Tale doglianza viene reiterata col quinto motivo di ricorso, del quale si eviterà dunque, di seguito, ulteriore descrizione.
D) Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione per avere la sentenza di primo grado condannato il ricorrente con motivazione solo apparente per il reato di diffamazione, originariamente non contestato, incorrendo nella violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Inoltre, anche in questo caso la comunicazione della memoria incriminata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma sarebbe stata contestata al solo Br. . La sentenza d’appello avrebbe poi proceduto riconoscendo il ricorrente, seppure ai soli fini civili, colpevole del delitto di calunnia – ad una reformatio in peius della sentenza di primo grado, assolutoria sul punto, senza adempiere all’obbligo di motivazione rafforzata incombente in tal caso sulla Corte territoriale. Al riguardo, la sentenza impugnata si caratterizzerebbe per la confusione tra due reati, la calunnia e la diffamazione, per i quali è impossibile ritenere il concorso, nonché per l’omessa motivazione circa la sussistenza degli elementi specializzanti della calunnia (falsa incolpazione di reati con la piena consapevolezza della loro insussistenza).
E) Infine, col sesto motivo di ricorso, si lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso la considerazione e il conseguente esame dell’ottavo e nono motivo di appello – coi quali il B. aveva contestato la razionalità del giudizio di primo grado in punto di addebito di dolo diffamatorio – perché ritenuti non comprensibili. Si tratta invero di censura che sembra ripetitiva di quella volta al riconoscimento della piena liceità dell’attività difensiva che si limiti a trasferire all’autorità giudiziaria notizie di reato (ricavate a dire del ricorrente da milioni di pagine dei processi relativi all’attività eversiva di Ordine Nuovo) apprese a seguito dell’esercizio di attività investigativa ex art. 327-bis cod. proc. pen..
3. Ricorre avverso la sopra descritta sentenza d’appello, per mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, anche la parte civile L.G. , che con unico motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta insussistenza del delitto di tentata estorsione originariamente contestato al capo A dell’imputazione ad entrambi gli imputati. In particolare, la sentenza non spiegherebbe le ragioni per le quali la minaccia portata dagli imputati all’avv. L. non presentasse i caratteri di serietà e idoneità tali da coartarne la volontà. Un’obiettiva valutazione delle emergenze probatorie, puntualmente richiamate nell’atto d’appello della parte civile, avrebbe invece dovuto condurre a riconoscere la valenza gravemente intimidatoria delle condotte concordate e coordinate dei due imputati, l’uno dei quali, il Br. , pluripregiudicato con specifici precedenti penali anche per estorsione, e l’altro, l’avv. B. , che ha utilizzato un’inesistente origine ebraica come pretesto per gratuite aggressioni personali mosse al collega che oltre dieci anni prima, quale Presidente dell’Ordine forense, lo aveva sanzionato ad esito di due procedimenti disciplinari. Inoltre, il giudice d’appello ha omesso di considerare che in tema di estorsione tentata non rileva il grado di resistenza della vittima alla coartazione esercitata dall’agente, bensì unicamente l’idoneità degli atti, da valutarsi ex ante e secondo i comuni criteri probabilistici, a piegare la volontà della parte offesa, indipendentemente dall’effettivo ottenimento dello scopo. Sicché la sussistenza del delitto di estorsione, anche solo tentata, non può essere esclusa con valutazione ex post ogniqualvolta la vittima abbia resistito, per i più vari motivi, alla coartazione esercitata in suo danno. Né, sotto altro profilo, la sentenza d’appello spiega perché la condotta contestata al capo A potesse essere ritenuta inidonea a cagionare alla vittima l’effettivo danno economico consistente nella preclusione del risarcimento dei danni e della rifusione delle spese di intervento che l’eventuale rimessione di querela avrebbe definitivamente realizzato, a nulla rilevando, in senso contrario, l‘invero problematica possibilità di concreto recupero di quei crediti nei confronti del Br. .
4. Con memoria difensiva depositata il 21/12/2016 l’avv. B.V. ha replicato al ricorso della parte civile e ulteriormente illustrato i propri motivi di ricorso, formulando infine espressa richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute nei diversi gradi di giudizio, da liquidarsi d’ufficio.

Considerato in diritto

1. Il terzo motivo del ricorso proposto dal ricorrente B. , relativo alla ritenuta sua responsabilità – sia pure, in appello, ai soli affetti civili – per il reato di diffamazione, è fondato, nei limiti e sotto i profili di seguito specificati.
Non sussiste infatti un concorso formale tra calunnia e diffamazione, ma sussiste, per il principio di specialità, il solo reato di calunnia. Invero, gli stessi fatti che sostanziano la falsa incolpazione rientrano nella fattispecie astratta dei due delitti, in quanto con la specifica falsa attribuzione di un reato nei confronti della persona offesa si realizzano non solo gli estremi della calunnia, ma anche l’offesa della “reputazione” e la comunicazione “con più persone”, sicché la calunnia si pone con carattere assorbente in rapporto di specialità rispetto alla diffamazione (Sez. 6, n. 26994 del 6.2.2003, Rv. 227714; Sez. 6, n. 45360 del 4.11.2011, Di Napoli e Gatto; Sez. 6, n. 34266 del 2.11.2012, Renis).
Nel caso di specie, gli atti di cui si discute furono diretti all’Autorità giudiziaria e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, che alla prima aveva l’obbligo di riferire, ed avevano la chiara finalità di sollecitare l’attivazione delle relative indagini sui fatti riferiti per l’eventuale esercizio dell’azione penale (secondo la stessa imputazione, il medesimo ricorrente ha espressamente precisato, con la nota indirizzata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di essere stato incaricato di radicare notizia di reato a carico della parte civile).
In tal caso, la consapevole non corrispondenza al vero dei fatti denunciati integra, in astratto, il solo reato di calunnia e non anche quello di diffamazione, sicché la sentenza impugnata deve sul punto essere annullata senza rinvio, ai soli effetti civili, perché il fatto non sussiste.
Il Collegio osserva al riguardo che l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. – per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative – non si applica allorché l’esposizione infedele espressa con la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato integri un fatto costitutivo di illecito penale (calunnia), essendo, in tal caso, del tutto irrilevante la circostanza di avere agito nell’espletamento di condotta difensiva (ex multis, Sez. 5, n. 31115 del 30/06/2011, Rv. 250587), sicché risultano assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente Avv. B. con riferimento alle pronunce della Corte territoriale in ordine al delitto di diffamazione.
2. Fondato è anche, nei limiti e termini di seguito precisati, il quarto motivo del ricorso B. . La sentenza d’appello ha infatti proceduto – riconoscendo il ricorrente, seppure ai soli fini civili, colpevole del delitto di calunnia – ad una reformatio in peius della sentenza di primo grado, assolutoria sul punto, senza adempiere all’obbligo di motivazione rafforzata incombente in tal caso sulla Corte territoriale.
Infatti, la sentenza di appello di riforma del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083).
Al riguardo, la sentenza impugnata, il cui percorso argomentativo appare caratterizzato dalla già censurata sovrapposizione tra le condotte di calunnia e la – originariamente non contestata – diffamazione, si connota altresì per contraddittorietà e genericità della motivazione circa la sussistenza degli elementi specializzanti della calunnia esclusi dal primo giudice (falsa incolpazione di reati con la piena consapevolezza della loro insussistenza).
Invero, la Corte territoriale non ha adempiuto l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza su tali punti, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589). In particolare, il provvedimento impugnato, che pure censura la sentenza di primo grado circa il generico riferimento da essa operato alle cosiddette “etichette esterne” dei reati attribuiti alla parte civile, si limita a sua volta ad evocare “per titoli” quei reati, senza definire in modo appena sufficiente le concrete condotte, penalmente rilevanti, oggetto delle infondate accuse di cui al capo B della rubrica (p. 13 e s. – p. 15). Tale genericità si riflette inevitabilmente sul discorso giustificativo riguardante la consapevolezza del ricorrente in ordine alla falsità delle accuse rivolte alla parte civile. Tale falsità viene infatti affermata in modo apodittico con riferimento al complesso indistinto di quelle accuse, in mancanza di adeguata analisi specificamente indirizzata alle concrete condotte criminose addebitate all’Avv. L. con gli atti richiamati nel capo B dell’imputazione. Infondate e comunque assorbite risultano le altre censure formulate dal ricorrente con riferimento alla ritenuta sua responsabilità civile per il delitto di calunnia, il cui autore, come si è già visto, non risulta scriminato dalla circostanza di avere posto in essere le relative condotte con scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative nell’espletamento di mandato defensionale (ex multis, Sez. 5, n. 31115 del 30/06/2011, Rv. 250587).
Alla luce di quanto fin qui esposto, si rende quindi necessario, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente, ai soli effetti civili, per il reato di calunnia contestato al capo B della rubrica, con rinvio degli atti al giudice civile competente in grado d’appello perché, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della motivazione.
3. Il ricorso presentato nell’interesse della parte civile è inammissibile. Esso si sostanzia infatti nella riproposizione di censure di merito relative alla prospettata sussistenza del reato di tentata estorsione di cui al capo A della rubrica, in presenza di una giustificazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici fornita dalle, sul punto, conformi decisioni di primo e secondo grado, in particolare per quanto concerne la ritenuta inidoneità della minaccia – oggettivamente sprovvista dei necessari caratteri di serietà – a coartare la volontà del soggetto passivo (vedi p. 14 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso conseguono a carico della parte civile ricorrente le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
4. Quanto alla richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute nei diversi gradi di giudizio, formulata dal ricorrente B. con la memoria difensiva depositata il 21.12.2015, ritiene il Collegio che in ragione della complessità della regiudicanda e della natura dei rapporti tra le parti, sussistano, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., giustificati motivi per la totale compensazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili nei confronti di B.V. senza rinvio con riferimento al reato di cui all’art. 595 c.p. e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello con riferimento al reato di cui all’art. 368 c.p..
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile, L.G. , che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Spese compensate

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