GIORNALI

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 22 gennaio 2016, n. 3073

Fatto e diritto

1. Con sentenza pronunciata il 28.5.2014 la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Roma in data 11.7.2012, assolveva, tra gli altri, M.P. e G.M. dai reati loro rispettivamente contestati ai capi E); 2) e 3) (artt. 57, 595, c.p., 13, l. 47/48); D) e 1) (artt. 595, co. 2 e 3, c.p., 13, l. 47/48), con la formula perché il fatto non sussiste, mentre, con riferimento al P. , imputato dei reati di cui ai capi B) e 5) (57, 595, co. 2 e 3, c.p., 13, l. 47/48) riduceva la pena pecuniaria allo stesso P. inflitta, nonché l’entità della provvisionale disposta a suo carico in favore della costituita parte civile S.M. .
In particolare il P. è imputato per non avere esercitato, in qualità di direttore responsabile dell’agenzia di stampa ADNKRONOS, il controllo necessario ad impedire che attraverso una serie di comunicati lanciati dalla suddetta agenzia ad opera del N.G. , i magistrati del tribunale di (OMISSIS) , S.M. e R.F. , venissero espressamente indicati, entrambi, come soggetti coinvolti in un’indagine antimafia, che aveva condotto all’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in quanto indagati per concorso in corruzione in atti giudiziari; la sola R. come arrestata, notizia non corrispondente al vero, in quanto i due magistrati non erano destinatari di alcuna misura cautelare ed erano indagati solo per il reato di abuso d’ufficio.
Il M. , invece, è imputato per non avere esercitato, in qualità di direttore responsabile dell’agenzia di stampa ANSA, il controllo necessario ad impedire che attraverso una serie di comunicati lanciati dalla suddetta agenzia ad ore diverse del 10.11.2006, ad opera del G. , i suddetti magistrati venissero presentati come soggetti coinvolti in un’indagine antimafia, che coinvolgeva il presidente di un collegio dello stesso tribunale, la Pa. , indicata nei lanci di agenzia come persona ritenuta dagli investigatori “molto vicina al clan Ma. “, di cui i due giudici venivano indicati come assidui collaboratori, e che aveva condotto all’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in quanto indagati per concorso in corruzione in atti giudiziari unitamente alla Pa. , e la R. , in particolare, come arrestata, notizia non corrispondente al vero, in quanto, come si è detto, i due magistrati non erano destinatari di alcuna misura cautelare ed erano indagati solo per abuso d’ufficio.
2. La corte territoriale opera una distinzione tra le posizioni del P. , del M. e del G. .
Secondo il giudice di secondo grado, in particolare, a prescindere dalla circostanza che il M. , all’epoca dei fatti, non era direttore responsabile dell’ANSA, il reato allo stesso contestato non è configurabile perché in nessuno dei tre lanci di agenzia del (OMISSIS) , che si sono susseguiti alle ore 9.52, alle ore 10.09 ed alle ore 11.00, vengono indicati i nomi dei magistrati R.F. e S.M. , che, nel corpo degli articoli incriminati, non sono identificabili in alcun modo, anche in considerazione della grandezza del tribunale di (OMISSIS) e del numero di giudici che in esso lavorano, ragione per la quale non può sostenersi che i suddetti S. e R. abbiano subito una lesione della loro reputazione, attraverso i menzionati lanci di agenzia.
Alle stesse conclusioni non può giungersi, secondo la corte territoriale, per i lanci di agenzia imputati al P. , in quanto in essi vengono specificamente spesi i nomi della R. e del S. , in un contesto oggettivamente diffamatorio, venendo gli stessi indicati come coloro che avrebbero collaborato con la Pa. nelle sue condotte, ipotizzate come tendenti a favorire la cosca Ma. di XXXXXXX.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione innanzitutto l’imputato P.A. , a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Pietro Nocita ed avv. Roberto Ruggiero, del Foro di Roma, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte territoriale ha errato nell’ancorare la responsabilità penale del P. alla sola circostanza di avere indicato specificamente i nomi dei magistrati coinvolti nell’indagine, laddove il semplice errore nell’indicazione del nomen juris del reato ad essi attribuito non rappresenta un elemento sufficiente per ritenere lesa la reputazione della R. e del S. , trattandosi di fatto veridico e corrispondendo al vero la circostanza che questi ultimi erano oggetto di un’indagine penale, senza trascurare, poi, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, allo scopo di giustificare la riduzione della entità del trattamento sanzionatorio, valorizza alcuni elementi che avrebbero giustificato una pronuncia assolutoria.
3. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione anche la parte civile S. , a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Paolo Gallinelli, del Foro di Roma, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, la mancata indicazione dei nomi dei due magistrati coinvolti nell’indagine antimafia non ne escludeva la individuazione da parte del lettore, avendo la corte territoriale trascurato, al riguardo, il contenuto della deposizione testimoniale del S. ; inoltre non appare revocabile in dubbio il carattere diffamatorio dei lanci di agenzia evidenziato proprio dalla posizione del termine Ndrangheta all’inizio del titolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riduzione dell’importo della provvisionale a carico del P. che non si giustifica sia in relazione alla gravità della condotta ascrivibile all’imputato, come descritta dalla stessa corte territoriale, sia perché priva di adeguata motivazione non potendosi ricondurre il danno morale nell’alveo del c.d. danno prevedibile.
4. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
5. Ed invero non colgono nel segno le doglianze del P. , volte a far valere l’esimente del diritto di cronaca, nonché la mancanza stessa di una lesione della reputazione delle persone offese, sul presupposto che in ogni caso i due magistrati R. e S. erano sottoposti ad un’indagine penale quando vennero effettuati i lanci di agenzia, sia pure per un reato diverso da quello indicato nelle fonti giornalistiche.
Ed invero la sentenza della corte di appello, sul punto, appare assolutamente conforme ai principi da tempo affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio. Come è noto, infatti, ai fini dell’efficacia esimente della cronaca giudiziaria, occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi la fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale, l’obbligo del cronista giudiziario si specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell’addebito, oggetto di attenzione investigativa, idoneo ad integrare il requisito della verità oggettiva della notizia, presupposto ineludibile per il riconoscimento dell’esimente in questione. È, d’altra parte, necessaria, oltre all’interesse pubblico alla propalazione della notizia, la continenza, la quale non si risolve nella mera correttezza formale dell’esposizione ma, con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica – in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni – nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista — che ben può avere un’opinione al riguardo – rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell’imputato, ed a fortiori dell’indagato, sino a sentenza definitiva (cfr. Cass., sez. V, 11/05/2012, n. 39503, rv. 254789, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, 18.9.2014, n. 4158, rv. 262169).
In tema di cronaca giudiziaria, pertanto, la verità della notizia mutuata da un’indagine o da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art. 51, c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi (cfr. Cass., sez. V, 3.6.1998, n. 8036, rv. 211487).
Va, inoltre, ribadito il principio, del pari fatto proprio dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, soltanto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, non determinano il superamento della verità del fatto stesso (cfr. Cass., sez. V, 08/04/2009, n. 28258, rv. 244200), non potendosi ritenere certamente irrilevante per la reputazione di un soggetto, l’attribuzione allo stesso di un fatto-reato, diverso da quello effettivamente accertato nel corso delle indagini (cfr., in questo senso, Cass., sez. V, 4.12.2012, n. 5760, rv. 254970; Cass., sez. V, 11.5.2012, n. 39503, rv. 254790).
Ed invero il bene della reputazione, costituente oggetto della protezione giuridica accordata dal delitto di diffamazione, definibile come il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico ovvero come la stima diffusa nell’ambiente sociale nel quale l’uomo vive ed opera (cfr. Cass., sez. V, 28.2.2005, n. 3247, rv. 201054; Cass., sez. V, 22.9.2004, n. 47452), risulta leso dalla semplice attribuzione di un fatto non rispondente al vero, quali sono risultati, per tornare alla fattispecie in esame, l’arresto della R. (cfr., a tale ultimo riguardo, la già citata Cass., sez. V, 3.6.1998, n. 8036, rv. 211487) e la notizia che i due magistrati innanzi indicati fossero indagati per fatti di corruzione, anche finalizzati ad agevolare, indirettamente, l’attività della “cosca Ma. “, invece che per abuso d’ufficio.
Attiene, invece, al diverso tema della misura della compromissione della reputazione altrui e, quindi, della gravità oggettiva del reato di diffamazione, il caso in cui le condotte di soggetti effettivamente indagati in un procedimento penale vengano descritte sulla stampa come oggettivamente più gravi di quelle per cui si procede.
Nessuna incongruenza, pertanto, si rinviene nel percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, che, con argomentare intrinsecamente coerente, da un lato ha confermato la sentenza di condanna del P. , proprio perché, a differenza di quanto accaduto per altri imputati, i comunicati “lanciati” dall’agenzia ADNKRONOS attribuivano i fatti oggettivamente lesivi dell’altrui reputazione a due magistrati specificamente indicati, sicché non poteva sorgere alcun dubbio tra il pubblico in ordine alla loro identificazione; dall’altro ha ridotto l’entità della pena pecuniaria e della provvisionale posta a carico dell’imputato, attraverso una valutazione di minore gravità della condotta, che ha valorizzato proprio una serie di elementi fattuali oggettivamente riscontrati, come la sottoposizione ad indagine penale di entrambe le parti civili; il riferimento a queste ultime nel capo d’imputazione riportato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di altri imputati; l’avere fatto parte, in alcune occasioni, del collegio giudicante presieduto dalla Pa. (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso), elementi tutti che non incidono sulla falsità delle notizie diffuse.
6. Anche le doglianze della parte civile non possono essere condivise.
Il ricorso del S. appare del tutto apodittico nella parte in cui afferma che il lettore sarebbe stato in grado di identificare i nomi dei magistrati, nonostante che nei lanci di agenzia effettuati dal G. non fossero stati spesi i nomi della R. e del S. , nonché generico laddove fa riferimento alle dichiarazioni del S. , che, peraltro, in violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso, non sono state allegate.
La corte territoriale, del resto, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha evidenziato come l’insussistenza della diffamazione derivi dalla circostanza che non è configurabile la lesione della reputazione delle due parti civili, perché, in mancanza della indicazione dei loro nomi, il semplice riferimento alla loro condizione di magistrati in servizio presso il tribunale di (OMISSIS) , non era sufficiente ad identificarli, posto che “(OMISSIS) non è una grande città, ma neanche un paesino e il tribunale non è limitato ai giudici del civile, ma esiste anche il ramo penale oltre agli altri settori e uffici della giurisdizione presenti in loco” (cfr. p. 6 della sentenza impugnata).
Né, appare opportuno aggiungere, sarebbe stato possibile individuare i destinatari delle attribuzioni offensive attraverso il riferimento (mancante) ad una specifica decisione giudiziaria da essi inequivocabilmente adottata, che ne avrebbe consentito una facile identificazione.
Tale conclusione risulta assolutamente in linea con l’approdo interpretativo, condiviso dal Collegio, cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, che ha opportunamente evidenziato come in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’individuazione del destinatario dell’offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell’offesa, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell’offesa (cfr. Cass., sez. V, 5.12.2008, n. 11747, rv. 243329), non essendo configurabile il reato quando l’attribuzione lesiva dell’altrui reputazione, in mancanza di indicazioni nominative, non sia riferibile a persone individuabili ed individuate, anche in ragione della loro attività (cfr. Cass., sez. V, 21.10.2014, n. 2784, rv. 262681).
Manifestamente, infondato, infine, appare l’ultimo motivo di ricorso, in quanto, come si è visto, esaurientemente motivata risulta la sentenza della corte territoriale nella parte in cui ha ridotto l’entità della provvisionale in capo al P. , senza tacere, inoltre, che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.
Proprio in applicazione di tale principio la Suprema Corte, con condivisibile arresto, ha rigettato il ricorso della parte civile avverso la decurtazione, operata in appello, della provvisionale riconosciuta dal giudice di primo grado (cfr. Cass., sez. VI, 14.10.2014, n. 50746, rv. 261536).
7. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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