Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22983. Divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c.  e deroga operata dalla disposizione di cui all’articolo 1453 c.c., comma 2

La deroga recata al divieto di domande nuove in appello fissato dall’articolo 345 c.p.c. dalla disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 1453 c.c. può essere estesa a domande diverse dalla domanda risolutoria (purchè a questa consequenziali), solo in caso di accoglimento della domanda stessa, giacché, in caso contrario, dette domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui esse dipendono.

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Ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22983
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16985-2014 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RILEVATO

che il signor (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Messina che, confermando la sentenza del tribunale della stessa citta’, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della signora (OMISSIS), avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. del contratto preliminare con cui la signora (OMISSIS) si era obbligata a vendergli un fondo sito in (OMISSIS), per il prezzo, da lui interamente versato, di 200.000 Euro;

che la corte distrettuale, rigettando l’appello del (OMISSIS), ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il contratto preliminare per violazione del divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c., accertando lo stato di bisogno della promittente venditrice e la conoscenza di tale stato da parte del promissario acquirente, nonche’ la sproporzione tra il prezzo del bene promesso in vendita ed il valore del medesimo, come stimato nella c.t.u. espletata in causa;

che la corte messinese ha rigettato altresi’ la domanda di risoluzione proposta in appello dal (OMISSIS), ritenendo assorbente la pronuncia di nullita’ sull’assunto che la domanda di risoluzione presupponga la validita’ del contratto;

che i signori Carmelo Salvatore (OMISSIS) e Nunzia (OMISSIS), eredi di (OMISSIS) (gia’ costituiti in grado di appello) hanno depositato controricorso;

che la causa e’ stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 13 luglio 2017, per la quale solo il Procuratore Generale ha depositato una memoria.

CONSIDERATO

che col primo motivo di ricorso – riferito alla violazione e falsa applicazione degli articoli 2932 e 2744 c.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio – il ricorrente deduce che nessuna prova sarebbe stata raggiunta in merito alla sussistenza del patto commissorio, il quale, si argomenta nel mezzo di gravame, presuppone una funzione di garanzia che nella fattispecie mancherebbe, ne’ potrebbe rinvenirsi, in assenza di un piu’ ampio collegamento negoziale, in un contratto preliminare;

che il motivo e’ inammissibile perche’ il ricorrente non individua specifiche affermazioni di diritto della sentenza gravata che si pongano in contrasto con il disposto degli articoli 2932 e 2744 c.c., ma censura l’apprezzamento di fatto operato dalla corte territoriale sulla qualificazione della causa effettiva del contratto preliminare dedotto in giudizio come causa di garanzia; apprezzamento di fatto a cui il ricorrente si limita a contrapporre il proprio diverso apprezzamento, senza sviluppare una doglianza riconducibile al rigoroso paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 nel testo (applicabile nel presente procedimento in relazione alla data di deposito della sentenza gravata) novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con la L. n. 143 del 2012;

che col secondo motivo di ricorso – riferito alla violazione dell’articolo 1448 c.c. e articolo 246 c.p.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio – si deduce che nella specie non sussisterebbero i presupposti per pronunciare la rescissione del contratto per lesione, giacche’, per un verso, il prezzo indicato nel preliminare corrisponderebbe ai prezzi delle compravendite analoghe sul medesimo territorio (e sarebbe addirittura superiore al prezzo a cui la signora (OMISSIS) avrebbe venduto tempo dopo un diverso e piu’ esteso terreno limitrofo) e, per altro verso, difetterebbe la prova dello stato di bisogno, essendo stato quest’ultimo attestato solo dai figli della (OMISSIS), da ritenere scarsamente attendibili;

che il secondo motivo va disatteso, perche’ le argomentazioni ivi sviluppate per contestare che nella specie ricorressero i presupposti di una pronuncia di rescissione per lesione, per un verso, risultano prive di pertinenza al contenuto della sentenza gravata (la quale non ha pronunciato una rescissione per lesione del contratto dedotto in giudizio, ma ha dichiarato il medesimo nullo in quanto dissimulante un patto commissorio) e, per altro verso, si risolvono in considerazioni di puro merito, o in critiche dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla corte territoriale, che non possono trovare ingresso in sede di legittimita’;

che con il terzo motivo – riferito alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 1453 c.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo – si attinge l’affermazione della sentenza gravata secondo cui la dichiarata nullita’ del contratto preliminare avrebbe impedito la pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto stesso, proposta dal (OMISSIS) solo in grado di appello, e, conseguentemente, la pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto da costui versato a causa di tale contratto;

che il ricorrente deduce, con un primo profilo di censura, che la domanda risolutoria sarebbe stata esaminabile perche’, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, il contratto preliminare doveva ritenersi valido ed efficace e, con un secondo profilo di censura, che comunque la corte avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda restitutoria – disattesa sull’assunto che la stessa non costituisse “una conseguenza autonoma della dichiarazione della nullita’ del contratto” (pag. 4, terzultimo rigo, della sentenza garavata) – in base al principio che le prestazioni effettuate in forza di un contratto nullo o annullato sono soggette a ripetizione al pari di quelle effettuate in forza di un contratto risolto;

che il primo profilo di cesura e’ inammissibile perche’ muove da un presupposto – la validita’ del contratto dedotto in giudizio – escluso dalla corte territoriale con una statuizione che ha resistito alle critiche portatele con il primo mezzo di impugnazione;

 

[……..segue pag. successiva]

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