Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 2 ottobre 2017, n. 22981. In ordine alla morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alla altre parti – comporta che: la notifica della sentenza fatta al procuratore, sia idonea a far decorrere il termine per l’impugnativa nei confronti della parte deceduta (o del rappresentante legale dell’incapace); lo stesso procuratore (se provvisto di procura alla lite) sia legittimato a proporre impugnazione (eccetto il ricorso in Cassazione); sia ammissibile la notifica presso di lui.

Sentenza 2 ottobre 2017, n. 22981
Data udienza 12 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20659-2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio Legale (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS): nella qualita’ di eredi ed aventi causa di (OMISSIS);

(OMISSIS): in proprio e quale erede di (OMISSIS) e quale procuratore dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS) (entrambi quali eredi ed aventi causa di (OMISSIS));

(OMISSIS): quale erede ed avente causa di (OMISSIS);

(OMISSIS) GIOVANNA AUSILIA: in proprio e quale procuratrice di (OMISSIS);

(OMISSIS): quale erede ed avente causa di (OMISSIS);

tutti quali eredi ed aventi causa di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi alle conclusioni in atti depositate;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei controricorrente e ricorrenti incidentali, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza depositata il 15.1.2013, in parziale accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) contro la sentenza del locale Tribunale (n. 2475/04) ha respinto le domande degli eredi di (OMISSIS) tendenti ad ottenere l’annullamento, per incapacita’ del rappresentato, della procura speciale rilasciata dal loro dante causa a (OMISSIS) in data 12.2.1984, nonche’ del contratto di vendita del 18.4.1984 intercorso tra il predetto procuratore speciale e il compratore (OMISSIS); ha confermato invece la pronuncia di primo grado nella parte relativa all’accoglimento della domanda di annullamento del medesimo contratto per conflitto di interessi del rappresentante ai sensi dell’articolo 1394 c.c..

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito, superata la censura di natura procedurale sollevata dagli appellanti incidentali (nullita’ della notifica dell’appello eseguita nei confronti di alcuni soggetti defunti e non nei confronti dei rispettivi eredi), ha osservato;

– che le precarie condizioni di salute del (OMISSIS) e il fatto che fosse allettato non erano sufficienti a dimostrare una incidenza sulle sue facolta’ intellettive e volitive tale da diminuirle in modo da impedire e ostacolare la seria valutazione del rilascio della procura;

– che la mancanza di prova dello stato di incapacita’ del (OMISSIS) aveva carattere assorbente rispetto alla censure volte a contestare la ricorrenza dei presupposti per l’annullamento del contratto di compravendita ai sensi dell’articolo 428 c.c. e dell’articolo 1389 c.c.;

– che si giustificava invece l’annullamento del contratto per conflitto di interessi, comprovato da una serie di elementi convergenti in ordine alla assenza di una adeguata tutela degli interessi del rappresentato (prezzo di vendita di Lire 110.000.000 ritenuto irrisorio rispetto al valore di mercato dell’immobile accertato a mezzo CTU, circostanza senz’altro nota ai contraenti in considerazione delle loro rispettive qualita’ personali; frettolosita’ nella stipula del rogito in assenza di preliminare, di preventivo frazionamento e di indagini catastali; modalita’ di pagamento del prezzo attraverso dilazione di una rilevante somma con rinunzia all’ipoteca, in uno all’accettazione di assegni in bianco e senza quindi nessuna garanzia di adeguata provvista; persistente inadempimento del compratore nel versamento del residuo prezzo).

2. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di tre motivi a cui resistono con controricorso gli eredi del (OMISSIS) in epigrafe meglio indicati, i quali hanno proposto altresi’ ricorso incidentale articolato in quattro motivi e memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Evidenti ragioni di priorita’ logica consigliano di partire dall’esame del primo motivo di ricorso incidentale che denunzia un error in procedendo. Deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 164, 299, 286, 300 e 328 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti incidentali si dolgono del rigetto dell’eccezione di nullita’ dell’impugnazione nei confronti degli eredi di (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), degli eredi di (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) e degli eredi di (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS)). Osservano che la morte non venne dichiarata in giudizio, ma che comunque sarebbe stato onere del notificante accertarsi dell’esistenza in vita delle parti a cui notificare l’impugnazione, non trovando spazio condizioni interne di buna fede. Osservano che la sentenza di primo grado venne notificata al (OMISSIS) ad istanza degli eredi delle parti decedute ed anche se la notifica della sentenza avvenne dopo quella dell’impugnazione, il (OMISSIS) aveva l’onere di integrare la notificazione nei confronti degli eredi, non trovando spazio neppure la sanatoria a seguito della costituzione degli stessi.

 

[……..segue pag. successiva]

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