Il “danno ingiusto” arrecato ad una delle parti dall’incolpato in violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, idoneo ad integrare la fattispecie normativa di cui al successivo art. 2, comma 1, lett. a), non viene meno allorquando l’imputato, illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura preventiva sofferta. Invero, l’attuale assetto dei valori costituzionali implica che la condanna successiva non compensa il danno alla libertà personale subito dall’indagato, tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati. Peraltro, il danno si determina nel momento e per tutto il periodo in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può poi estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto, comunque incerto sia nel se che nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna
Il magistrato ha l’obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini. Pertanto, si è ritenuto che integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – illecito disciplinare punito dall’art. 2, comma 1, lett. g), cit. – il comportamento del giudice dell’udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con ritardo rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare. In proposito, il fatto che il giudice sia stato sottoposto, in quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte con notevole produttività o che risulti il fatto obiettivo dell’omessa e/o lacunosa indicazione da parte della cancelleria dello stato di detenzione non possono assumere rilievo come cause eccezionali, potenzialmente apprezzabili quali esimenti della responsabilità disciplinare, potendo invece solo rilevare sul piano della commisurazione del trattamento sanzionatorio
Integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – illecito disciplinare punito dall’art. 2, comma 1, lett. g), cit. – il comportamento del giudice dell’udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con ritardo rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare. In proposito, il fatto che il giudice sia stato sottoposto, in quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte con notevole produttività o che risulti il fatto obiettivo dell’omessa e/o lacunosa indicazione da parte della cancelleria dello stato di detenzione non possono assumere rilievo come cause eccezionali, potenzialmente apprezzabili quali esimenti della responsabilità disciplinare, potendo invece solo rilevare sul piano della commisurazione del trattamento sanzionatorio
Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite civili
sentenza 8 giugno 2016, n. 11708
Ritenuto in fatto
1. Nel corso dell’ispezione ordinaria svoltasi presso il tribunale di Rossano dal 5 al 22 marzo 2013 si appurava che il dott. Q.F. , nella qualità di giudice dell’udienza preliminare, aveva omesso i dovuti controlli sulle scadenze dei termini di fase e aveva tardivamente disposto la liberazione dagli arresti domiciliari di tre imputati rispettivamente l’11 aprile, il 24 aprile e il 23 settembre 2008, mentre i termini di fase erano scaduti rispettivamente il 4 aprile, il 21 aprile e il 19 settembre 2008. Sicché costoro erano restati per qualche giorno ristretti senza titolo, in violazione degli artt. 306 e 303, comma 1, lett a), cod. proc. pen..
Pertanto il magistrato, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, era tratto a giudizio dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura perché incolpato dell’illecito di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g) d.lgs. 109/2006 per avere omesso i dovuti controlli sulle scadenze dei termini di fase, liberato in ritardo i tre imputati e così compromesso il prestigio dell’ordine giudiziario perché immeritevole di fiducia e considerazione.
2. La sezione disciplinare, con decisione n. 113 del 20 marzo – 13 ottobre 2015, ha dichiarato il dott. Q. responsabile della incolpazione ascrittagli e gli ha inflitto la sanzione della censura.
Il giudice di merito, premesso che il codice di rito penale impone al giudice di disporre immediatamente la liberazione delle persone soggette a misura cautelare che abbia perduto efficacia per il decorso del termine di fase, rileva che i contestati ritardi sono sostanzialmente pacifici.
Osserva che la condotta ascritta all’incolpato s’inquadra nelle fattispecie di cui alle lett. a) e g) sopra citate essendovi tra esse un rapporto di “specialità bilaterale per specificazione e aggiunta”, laddove sia l’illecito previsto dalla lett. g) che l’illecito previsto dalla lett. a) sono in rapporto di specialità con l’illecito previsto dalla lett. q) del medesimo art. 2, comma 1, atteso che la fattispecie di cui alla lett. g) risulta applicabile soltanto ai comportamenti illegali diversi dai ritardi – che sono sanzionati dalla lett. q) solo in quanto reiterati, oltre che gravi e ingiustificati – mentre un unico ritardo, se grave, può essere certamente sanzionato a norma della lett. a), quale violazione del dovere di diligenza e laboriosità, solo quando ne sia conseguito per alcuna delle parti un danno o un vantaggio indebito, specifico e ulteriore rispetto a quello comunque insito nello stesso ritardo.
Afferma, inoltre, che l’inosservanza da parte del dott. Q. di norme di diritto processuali è giuridicamente riconducibile al “caso di unico episodio” che esclude l’applicabilità della lett. q) e rientra per un verso nella lett. a), laddove ha causato un danno ingiusto agli imputati col prolungamento della rispettiva restrizione, e per un altro nella lett. g), laddove la violazione integra gli estremi della negligenza inescusabile, stante l’obbligo officioso di dichiarare la cessazione delle misure cautelari per scadenza dei termini di fase. Stigmatizza, infine, che il ritardo nella liberazione di alcuni imputati, non può ritenersi giustificato né dal fatto che la compressione della libertà personale degli imputati sia stata limitata ad alcuni giorni, né dalla carenza organizzativa della cancelleria, atteso che il giudice è personalmente responsabile della gestione dello scadenzario relativo alle misure custodiali.
3. Per la cassazione di tale decisione il dott. Q. propone ricorso affidato a tre motivi; l’intimato Ministero della giustizia non svolge attività difensiva.
Considerato in diritto
1. Il ricorrente, in disparte il marginale diverso computo di un giorno nella decorrenza dei termini di custodia cautelare, richiama in generale le condizioni di grave sofferenza dell’ufficio (riscontrate dalle dichiarazioni della direttrice di cancelleria, dalle relazioni del magistrato coordinatore, dalla presenza di anomalie nelle scarcerazioni da parte anche di altri colleghi), la pluralità delle funzioni svolte oltre a quelle tabellari di giudice delegato e soprattutto quelle aggiuntive (in supplenza senza esonero di collega in maternità) di giudice dell’udienza preliminare. Queste ultime comportavano, in particolare, la disponibilità del fascicolo processuale solo con la richiesta di rinvio a giudizio e dopo la prima e lacunosa lavorazione da parte della cancelleria con manchevolezze nelle annotazioni di copertina circa lo status de libertate degli imputati.
Più in dettaglio, col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione delle lett. a) e g) dell’art. 2 cit. e vizio di motivazione, laddove la sezione disciplinare trascura di considerare che non può esservi danno Ingiusto per l’imputato quando, come nella specie, la restrizione sofferta senza titolo può e deve essere, per legge, scompu-tata dalla maggior pena detentiva inflitta.
Con il secondo motivo, denunciando gli stessi vizi, censura la sentenza disciplinare laddove trascura ogni verifica della scusabi/ità dell’errore commesso e della non esigibilità del controllo dei termini di fase in ragione delle disfunzioni strutturali dell’ufficio e organizzative della cancelleria, non rilevando neppure la documentata laboriosità del magistrato.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 3-bis d.lgs. cit. e vizio di motivazione, censura la sentenza disciplinare laddove esclude la scarsa rilevanza del fatto, senza adeguatamente – e talvolta illogicamente – apprezzare la modestia dei ritardi, il recupero del presofferto, le gravose condizioni lavorative, l’effettivo grado di negligenza, l’inerzia della parte processuale danneggiata, la mancanza di risonanza del fatto nell’ambiente giudiziario e la positiva storia professionale del ricorrente.
2. Il primo motivo non è fondato dovendosi dare ulteriore seguito al principio giuridico recentemente affermato dalle sezioni unite secondo cui il “danno ingiusto” arrecato ad una delle parti dall’incol-pato in violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, idoneo ad integrare la fattispecie normativa di cui al successivo art. 2, comma 1, lett. a), non viene meno allorquando l’imputato, illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura preventiva sofferta. Invero, l’attuale assetto dei valori costituzionali implica che la condanna successiva non compensa il danno alla libertà personale subito dall’indagato, tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati. Peraltro, il danno si determina nel momento e per tutto il periodo in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può poi estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto, comunque incerto sia nel se che nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Cass. s.u. 12 marzo 2015, n. 4954).
3. Il secondo motivo non è fondato, dovendosi dare ulteriore seguito al principio giuridico affermato dalle sezioni unite secondo cui il magistrato ha l’obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini (Cass. s.u. 29 marzo 2013, n. 7933 e 25 gennaio 2013, n. 1767).
Pertanto, si è ritenuto che integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – illecito disciplinare punito dall’art. 2, comma 1, lett. g), cit. – il comportamento del giudice dell’udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con ritardo rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare. In proposito, il fatto che il giudice sia stato sottoposto, in quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte con notevole produttività o che risulti il fatto obiettivo dell’omessa e/o lacunosa indicazione da parte della cancelleria dello stato di detenzione non possono assumere rilievo come cause eccezionali, potenzialmente apprezzabili quali esimenti della responsabilità disciplinare, potendo invece solo rilevare sul piano della commisurazione del trattamento sanzionatorio (Cass. s.u. 12 gennaio 2011, n. 507 e 29 luglio 2013, n. 18191).
4. Il ricorrente nel formulare i primi due motivi di ricorso pare anche dubitare delle compatibilità logica della contestuale prospettazione dl due ipotesi d’illecito disciplinare. Però, se comune ad entrambe le fattispecie è la violazione del dovere di diligenza che grava sul magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, la lett. g) aggiunge una qualificazione, quella che la violazione deve anche integrare una grave violazione di legge per ignoranza o negligenza inescusabile, mentre la lett. a) aggiunge invece un effetto, quello che la violazione deve aver arrecato un danno ingiusto o un indebito vantaggio ad una delle parti. Nelle due ipotesi in esame ogni tatbestand ha un dato comune, ovverosia la violazione di un dovere del magistrato, e un dato specifico, ovverosia la qualificazione della violazione e l’evento ulteriore.
Si tratta, dunque, di un caso di specificità bilaterale che consente il concorso formale laddove l’ordinario rapporto di specialità (unilaterale) tra illeciti esclude il concorso propria per la prevalenza della fattispecie speciale. Si applica solo la lett. a) se la violazione del dovere ha determinato l’evento, ma sia priva della qualificazione di cui alla lett. g). Si applica solo la lett. g), Invece, se la condotta riveste tale qualificazione ma non determina eventi dannosi o indebitamente vantaggiosi. Se, infine, la fattispecie concreta integra tutti gli elementi comuni e specifici previsti dalle due previsioni, gli illeciti sono in concorso formale tra loro, ipotesi prevista e regolata dall’art. 5, comma 2, d.lgs. cit..
In questo senso si sono univocamente espresse le più recenti decisioni di legittimità (Cass. s.u. 12 marzo 2015, n. 4954; 21 maggio 2014, n. 11228; 27 novembre 2013, n. 26548; 22 aprile 2013, n. 9691; 11 marzo 2013, n. 5943).
5. Il terzo motivo non è fondato in punto di diritto laddove l’art. 3-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, secondo cui “l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”, introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, per il quale la sussistenza dell’illecito va, comunque, riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto, effettuato ex post.
Tale bene giuridico va considerato unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare ed è Identificabile – secondo quanto emerge dall’art. 3, lett. h), e dall’art. 4, lett. d), del d.lgs. cit. – anche con la compromissione dell’immagine del magistrato (Cass. s.u. 13 dicembre 2010, n. 25091). Ne deriva che l’esimente della scarsa rilevanza del fatto deve essere accertata, in tesi generale, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito (Cass. s.u. 31 marzo 2015, n. 6468).
Tale valutazione, però, deve essere compiuta dal giudice disciplinare sulla base dl quanto risultante dal procedimento e il giudizio negativo è soggetto al sindacato dl queste sezioni unite solo se gli elementi circostanziali acquisiti siano potenzialmente idonei a condurre ad una soluzione di segno positivo, prendendo in considerazione esclusivamente quelle caratteristiche e situazioni oggettive relative al fatto addebitato che siano strettamente riferibili alla condotta dello stesso incolpato e rigorosamente attinenti al fatto medesimo (Cass. s.u. 23 aprile 2012, n. 6327).
6. Nella sentenza disciplinare l’esame di tale peculiare e delicato profilo è affidato alla icastica asserzione secondo cui “non è ipotizzabile l’applicazione dell’art. 3-bis… in considerazione della gravità del danno arrecato con l’indebita protrazione, sia pure per qualche giorno, del loro stato di privazione personale”.
Si tratta di affermazione sì assai sintetica, ma non di certo apodittica. Essa è logicamente e giuridicamente correlata, innanzitutto, al rilievo che ogni magistrato è tenuto a vigilare sul permanere delle condizioni cui la legge subordina la privazione della libertà personale dei soggetti da lui indagati (vedasi cit. Cass. s.u. 29 marzo 2013, n. 7933 e 25 gennaio 2013, n. 1767). Mentre non rilevano – come esimenti di tali condotte contrastanti con un dovere d’ufficio – neppure situazioni personali o familiari, salvo che la natura eccezionale di queste ultime circostanze abbia impedito l’ordinario lavoro del magistrato medesimo (Cass. s.u. 29 luglio 2013, n. 18191, cit.).
Nel caso di specie l’incolpato ha violato il suo dovere di liberare tre imputati dagli arresti domiciliari, in violazione delle norme di legge che ne imponevano la liberazione per scadenza dei termini.
Sussiste nel caso chiara la condizione di esigibilità della condotta omessa, Si tratta d’infrazione non giustificabile se non per l’esistenza di impedimenti gravissimi in rapporto a quel diritto costituzionale alla libertà personale che è violato in concreto e impone, invece, speciale diligenza nei giudici.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, non possono costituire esimenti la capacità e laboriosità dimostrata dal magistrato incolpato nelle altre attività giudiziarie o l’unicità dell’episodio contestato e accertato ovvero particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate (Cass. s.u. ult. cit. e 12 gennaio 2011, n. 507).
Né, In tesi generale, vale addurre la posizione funzionale di supplente non potendo la natura transitoria dell’incarico essere di per sé stessa causa di giustificazione nella comparazione con la salvaguardia di diritti assoluti della persona costituzionalmente presidiati.
7. Orbene, ciò premesso in punto di diritto, è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Inoltre, ai fini della logicità della motivazione della sentenza, il giudice disciplinare, al pari di ogni altro ogni giudice di merito, quando esamina i fatti di prova, non deve limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, che è il solo contenuto statico della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nel processo cognitivo attraverso il quale giungere alla statuizione finale del giudizio, che rappresenta il necessario contenuto dinamico della dichiarazione stessa. E tutto ciò non può dirsi di certo mancante nell’impugnata sentenza rispetto alla peculiare offensività della condotta omissiva ascritta al dott. Q. nell’attuale assetto dei valori costituzionali riguardo allo stato d’illegittima privazione personale.
7. In conclusione, stante l’infondatezza dei tre motivi, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata in punto di spese non essendovi stata attività difensiva da parte del Ministero intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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