Ai fini della validita? della richiesta di giudizio immediato, non sussiste la necessita? di procedere a nuovo interrogatorio dell’indagato dopo lo svolgimento delle indagini richieste dalla difesa, a verifica della tesi a discolpa
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 5 giugno 2017, n. 27790
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/07/2014 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Tampieri Luca, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 17 luglio 2014, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli che aveva condannato (OMISSIS) per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e gli aveva irrogato la pena di un anno di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, con diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Precisamente, secondo i giudici di merito, il fatto, commesso il (OMISSIS), ha avuto ad oggetto la detenzione illecita di cocaina per grammi netti 0,417, frazionata in due confezioni, e la cessione di sostanza dello stesso tipo a persona non identificata.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia del (OMISSIS), articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’articolo 374 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), avendo riguardo alla emissione del decreto di giudizio immediato nonostante l’omesso interrogatorio dell’indagato dopo lo svolgimento di attivita’ di indagine supplementare.
Si deduce che il Pubblico ministero, dopo aver svolto le ulteriori indagini richieste dalla difesa, ha ignorato l’istanza di nuovo interrogatorio formulata al Pubblico ministero. D’altro canto, lo svolgimento delle indagini richieste dalla difesa e’ la dimostrazione dell’assenza del presupposto dell’evidenza della prova, e, quindi, di una condizione fondamentale per l’emissione del decreto di giudizio immediato.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo al mancato esame di un testimone.
Si deduce che il testimone era stato indicato nella lista del Pubblico ministero, che il mancato esame dello stesso era stato dedotto in appello con specifico motivo nel quale si richiedeva la riapertura dell’istruttoria, e che nulla ha motivato in proposito la sentenza impugnata.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo all’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato.
Si deduce che la ricostruzione del fatto e’ lacunosa: se il verbalizzante escusso a dibattimento ha detto di avere svolto attivita’ di osservazione unitamente ad altri quattro colleghi, posizionati da tutti i lati, resta incomprensibile la ragione per non e’ stato fermato il preteso acquirente; inoltre, il quantitativo di droga in sequestro rientra nella dose media giornaliera, ed il denaro in possesso dell’imputato e’ il frutto della cessione in locazione del taxi la cui licenza e’ a lui intestata.
2.4. Con il quarto ed il quinto motivo, congiuntamente, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli articoli 132 e 133 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Si deduce che la sanzione non e’ proporzionata al fatto in contestazione e non tiene conto dell’incensuratezza dell’imputato e che, per le stesse ragioni, va concessa la sospensione condizionale della pena, sul cui diniego, per di piu’, nulla ha detto la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Le doglianze formulate con il primo motivo attengono alla ritualita’ e validita’ dell’esercizio dell’azione penale nelle forme del rito immediato, lamentando, da un lato, l’omissione di un nuovo interrogatorio da parte del Pubblico ministero procedente, nonostante lo svolgimento di indagini richieste dalla difesa, e la contestuale istanza, da parte della medesima parte processuale, di un nuovo interrogatorio all’esito delle investigazioni domandate, nonche’, dall’altro, l’insussistenza del presupposto dell’evidenza della prova.
2.1. Quanto alla pretesa illegittimita’ derivante dall’omissione del nuovo interrogatorio richiesto dalla difesa, due sono le questioni poste.
2.1.1. La prima questione e’ se il Pubblico ministero abbia l’obbligo, sanzionato a pena di nullita’, di compiere l’interrogatorio dell’indagato ogniqualvolta vi sia specifica istanza della difesa.
Secondo una pronuncia di legittimita’, non si produce alcuna nullita’ processuale nel caso in cui il pubblico ministero rifiuti di prendere contatto con la persona sottoposta alle indagini che intenda presentarsi per rilasciare dichiarazioni ai sensi dell’articolo 374 c.p.p., posto che da questa disposizione “non puo’ trarsi alcuno spunto ermeneutico per sostenere che e’ operativo un obbligo dell’organo della pubblica accusa” di assumere dichiarazioni spontanee o di procedere ad interrogatorio, e che, anzi, la proposta di modifica di tale disciplina, presentata alla Camera dei Deputati in data 12 ottobre 2004, e ritenuta evidentemente necessaria per fondare il dovere di compiere l’atto richiesto, e’ rimasta senza esito (cosi’ Sez. 1, n. 8158 del 28/01/2010, Cosentino, Rv. 246627).
Puo’ aggiungersi che proprio l’esame del sistema normativo conferma che il legislatore, quando ha voluto attribuire alla richiesta dell’interrogatorio da parte dell’indagato efficacia vincolante per il Pubblico ministero procedente, lo ha fatto espressamente: e’ quanto emerge, in particolare, dall’articolo 415-bis c.p.p., comma 2, nel quale, con specifico riferimento all’istanza presentata successivamente alla notificazione dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, si e’ ritenuto necessario disporre con chiarezza: “Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi”.
2.1.2. La seconda questione, invece, e’ la seguente: se, ai fini della valida presentazione della richiesta di giudizio immediato, sia necessario procedere a nuovo interrogatorio dell’indagato in conseguenza dello svolgimento di nuove indagini esperite su richiesta della difesa, nonostante il compimento di precedente interrogatorio.
A tal proposito, e’ utile muovere dal dato normativo: secondo la disciplina generale di cui all’articolo 453 c.p.p., comma 1, una valida richiesta di giudizio immediato presuppone che “la persona sottoposta alle indagini e’ stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’articolo 375, comma 3, secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire”. Sulla base di tale premessa, sembra corretto ritenere che la parola “fatti”, ai fini dell’articolo 453 c.p.p., sia da intendersi con riferimento non alla realta’ storica oggetto di contestazione, bensi’ agli elementi di indagine addotti dall’accusa a fondamento della richiesta: da un lato, il sintagma usato dal legislatore e’ “fatti dai quali emerge l’evidenza della prova”; dall’altro, la funzione dell’interrogatorio e’ quella di consentire all’indagato di contestare e contrastare l’efficacia persuasiva dei dati conoscitivi acquisiti dall’Autorita’ giudiziaria procedente. Pero’, siccome i “fatti” cui allude l’articolo 453 c.p.p., comma 1, sono costituiti dagli “elementi” dimostrativi che inducono il Pubblico ministero a ritenere la sussistenza dell’evidenza della prova, nel novero degli stessi non rientrano di per se’ gli “elementi” acquisiti su richiesta della difesa per verificare la tesi dell’indagato: questi ultimi, invero, non sono acquisiti per fondare l’evidenza della prova, ma per verificare se i “fatti dai quali emerge l’evidenza della prova” conservano la loro efficacia persuasiva, e, quindi, proprio per assicurare effettivita’ al diritto di difesa, a completamento della garanzia dell’interrogatorio. In altri termini, gli elementi acquisiti su richiesta della difesa in opposizione alla tesi di accusa non implicano, logicamente e giuridicamente, la necessita’ di una contestazione e di una confutazione, e, quindi di un interrogatorio a discolpa, bensi’, diversamente, l’esigenza di una valutazione e precisamente di un’analisi se essi, proprio unitamente a quanto dedotto nell’interrogatorio, siano idonei ad infirmare l’attendibilita’ dimostrativa degli elementi a carico. 4ie
Del resto, con riferimento alla, per certi versi simile, vicenda relativa alla chiusura delle indagini preliminari, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui non e’ dovuta la rinnovazione dell’avviso di conclusione delle investigazioni ex articolo 415-bis c.p.p. se il pubblico ministero, sollecitato dalla difesa a seguito della sua notificazione, compie atti di indagine che costituiscono conseguenza delle deduzioni e delle sollecitazioni di quest’ultima (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 12656 del 26/02/2016, Parlascino, Rv. 266870, e Sez. 3, n. 14756 del 03/03/2004, Genovese, Rv. 228531). Interessante, in particolare, per la sua attitudine generalizzante, significativa anche ai fini della necessita’ di rinnovare l’interrogatorio prima di presentare richiesta di giudizio immediato, e’ l’osservazione esposta da Sez. 3, n. 14656 del 2004, Genovese, appena citata: “(…) la rinnovazione dell’avviso (ex articolo 415-bis c.p.p.) comporterebbe il diritto dell’indagato a prospettare altri atti di indagine, qualora richieda di essere risentito, dando luogo ad una spirale infinita, secondo quanto sostenuto dal P.G. nella sua requisitoria scritta, e comportando una sostanziale remissione in termini non stabilita da alcuna norma”.
Puo’ cosi’ concludersi che, ai fini della validita’ della richiesta di giudizio immediato, non sussiste la necessita’ di procedere a nuovo interrogatorio dell’indagato dopo lo svolgimento delle indagini richieste dalla difesa, a verifica della tesi a discolpa.
2.2. Quanto al profilo concernente l’evidenza della prova, invece, si assume che la decisione del Pubblico ministero di disporre lo svolgimento delle indagini richieste dalla difesa dimostra l’insussistenza del requisito in esame: in altri termini, se la prova fosse stata evidente, non ci sarebbe stata alcuna necessita’ di procedere alle ulteriori indagini richieste dalla difesa.
E’ sufficiente rilevare, pero’, che la questione trova puntuale risposta nel principio affermato dalle sezioni unite, ed in relazione al quale non sono addotti elementi di rimeditazione, secondo cui la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non puo’ essere oggetto di ulteriore sindacato, in particolare perche’ il provvedimento adottato dal medesimo G.i.p. chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell’imputato, con la conseguenza che l’unica ipotesi suscettibile di verifica da parte del giudice del dibattimento e’ quella relativa ad una richiesta non preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullita’ a norma dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p. (cosi’ Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018).
3. Le doglianze formulate con il secondo motivo si riferiscono al mancato esame di un testimone indicato nella lista del Pubblico ministero, e la cui ammissione era stata revocata all’esito dell’istruttoria dibattimentale in primo grado, nonostante specifica deduzione in appello nonche’ richiesta di eventuale rinnovazione istruttoria.
La sentenza impugnata osserva che la revoca, da parte del Tribunale, dell’ordinanza ammissiva della deposizione testimoniale in questione e’ avvenuta contestualmente alla dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale, stante la rinuncia del Pubblico ministero e nulla osservando la difesa, e che, quindi, ogni doglianza in proposito era, gia’ davanti ad essa, inammissibile.
La conclusione della Corte d’appello e’ corretta. Non solo, infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell’istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti medesime (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076, nonche’ Sez. 5, n. 19262 del 06/03/2012, Boni, Rv. 252523). In effetti, si e’ anche espressamente precisato che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluita’ della prova, produce una nullita’ di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa e’ sanata (cosi’, tra le tante, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210, nonche’ Sez. 5, n. 5122 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891).
Ne’ d’altro canto, risulta censurabile la decisione della Corte d’appello di non procedere a rinnovazione istruttoria ex articolo 603 c.p.p., comma 1.
E’ sufficiente richiamare il costante insegnamento, piu’ volte autorevolmente ribadito, in forza del quale la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, e’ un istituto di carattere eccezionale al quale puo’ farsi ricorso esclusivamente allorche’ il giudice ritenga, nella sua discrezionalita’, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr. per tutte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974).
4. Le doglianze formulate con il terzo motivo riguardano la ricostruzione del fatto, ritenuta lacunosa e logicamente inattendibile.
La sentenza impugnata ha evidenziato che la responsabilita’ dell’imputato e’ il risultato di una diretta attivita’ di osservazione da parte della polizia giudiziaria.
In particolare, uno degli operanti, agente della Squadra mobile di Napoli, ha rappresentato di aver constatato che il (OMISSIS): a) aveva occultato le dosi di cocaina in una scatoletta metallica attaccata con una calamita sotto le autovetture o a profilati metallici di oggetti presenti nella zona destinata a luogo di spaccio; b) dopo aver ricevuto del denaro da un giovane di eta’ tra i venti ed i venticinque anni, si era avvicinato ad una fioriera, si era abbassato, aveva prelevato “qualcosa” dalla scatoletta metallica poi sequestrata, e, dopo aver riposto la stessa, aveva effettuato la consegna; c) all’atto dell’intervento dei poliziotti, si era allontanato ed era stato fermato e rinvenuto nella disponibilita’ di denaro per l’importo di Euro 345,00 in banconote di vario taglio.
L’agente, ancora, ha rappresentato che l’acquirente era rimasto sconosciuto anche perche’, mentre alcuni operanti avevano inseguito il (OMISSIS), altri avevano proceduto al recupero della scatola metallico contenente lo stupefacente.
Sulla base di questi elementi, i giudici di secondo grado hanno rilevato che l’attivita’ di osservazione e di indagine compiuta dalla polizia non da’ luogo ad incertezze e che, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la somma sequestrata corrisponda a quella ricevuta quale rata per la locazione della licenza per l’esercizio di un taxi o che l’imputato, al momento del fatto, fosse abituale assuntore di stupefacente, e, quindi, cessionario e non cedente in relazione allo stesso. Segnatamente, da un lato, il locatore della licenza ha confermato di corrispondere la somma dovuta con cadenza quindicinale e di sera, al termine della giornata lavorativa, ma non anche di poter identificate la somma rinvenuta dalla polizia in quella da lui corrisposta; dall’altro, poi, non e’ stato prodotta alcuna documentazione attestante condizioni di tossicodipendenza relativamente al (OMISSIS).
Le conclusioni esposte dalla Corte d’appello risultano immuni da vizi logici o giuridici. In particolare, resta correttamente spiegato perche’ l’acquirente non sia stato individuato. Inoltre, le deduzioni concernenti la modesta quantita’ dello stupefacente rinvenuto e la legittimita’ della provenienza del denaro sequestrato, a fronte del ragionamento articolato dai giudici di merito, si traducono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimita’.
5. Le doglianze formulate con il quarto ed il quinto motivo hanno riguardo al trattamento sanzionatorio, e lamentano la mancata considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato, anche ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena.
La sentenza impugnata, innanzi tutto, ha valorizzato, ai fini delle scelte relative alla determinazione della pena base, sia la qualita’ dello stupefacente, cocaina, sia le modalita’ dell’azione, caratterizzate dal ricorso ad un “sistema ingegnoso per eludere le investigazioni (quello mediante l’uso della calamita) che dimostra come l’attivita’ di cessione non fosse affatto ne’ occasionale ne’ estemporanea”. Ha poi rilevato che lo stato di incensuratezza non impone la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e che le stesse debbono essere negate proprio per le modalita’ della condotta posta in essere, oltre che per l’assenza di segni di resipiscenza e, anzi, per l’assunzione di successivi comportamenti inosservanti delle prescrizioni imposte con l’applicazione degli arresti domiciliari, per effetto dei quali e’ stata addirittura stabilito l’aggravamento della misura. Ha infine osservato che, a parte tutto, i comportamenti di trasgressione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari, denunciati anche dalla moglie convivente, escludono una prognosi favorevole circa l’astensione nel futuro dal compimento di analoghe condotte.
Anche queste conclusioni risultano immuni da vizi logici o giuridici: le stesse, infatti, si pongono all’esito di una analitica valutazione di tutti gli elementi disponibili e ne danno compiuta spiegazione.
6. All’infondatezza delle doglianze formulate, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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