Riconosciuto l’uso personale al tossicodipendente trovato in possesso di 21 confezioni di marijuana, si trattava cioè di una scorta che il soggetto aveva fatto (per l’acquisto) spostandosi da Avellino a Napoli.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 14 giugno 2017, n. 29798
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Ann – rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), n. ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 9/12/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza emessa a carico di (OMISSIS) dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, con rideterminazione della pena in quella di mesi otto di reclusione ed Euro mille di multa, in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Il (OMISSIS) il (OMISSIS) veniva controllato, presso il casello autostradale di (OMISSIS), e trovato in possesso di 21 confezioni di sostanza stupefacente tipo marijuana, risultata del peso di gr. 25,7 e contenente principio attivo dal quale erano ricavabili n. 75,5 dosi medie giornaliere, oltre che di due bussolotti, contenenti eroina e cobret.
Dalla detenzione a fini di cessione delle droghe pesanti l’imputato veniva assolto perche’ ritenute riconducibili all’uso personale dell’imputato, risultato iscritto al Ser.t come consumatore abituale di eroina oltre che consumatore occasionale di cocaina e cannabinoidi.
2. Con unico e articolato motivo di impugnazione il difensore denuncia la mancanza di motivazione ed il connesso vizio di violazione di legge, per la ritenuta fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, poiche’ la condotta riscontrata era sussumibile nella fattispecie di uso personale, quindi non punibile in sede penale. Erroneamente il giudice aveva ricondotto la detenzione di marijuana alla destinazione alla cessione in ragione della mera suddivisione in dosi della sostanza stupefacente e del dato quantitativo, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, poiche’ l’imputato veniva controllato mentre faceva rientro in Avellino, dopo l’acquisto della scorta di droga della quale si riforniva nelle piazze di spaccio del napoletano. Le conclusioni alle quali il giudice del merito era pervenuto erano, inoltre, contraddittorie, in presenza della intervenuta assoluzione per le condotte di detenzione ricondotte all’uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2.La Corte napoletana, pur richiamando la regula iuris dettata dalla giurisprudenza di legittimita’ sulla necessita’ di una valutazione globale di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini ai fini dell’applicazione della causa di non punibilita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, ha evidenziato la ricorrenza di plurimi elementi che, unitariamente apprezzati, denotano la destinazione alla cessione della droga rinvenuta indosso all’imputato soffermandosi esclusivamente sugli indici oggettivi della condotta. I giudici di appello hanno valorizzato, in particolare, il quantitativo di droga caduto in sequestro, nettamente superiore alle dosi medie singole di cui e’ consentita la detenzione per uso personale; le modalita’ ex se sospette del confezionamento in dosi e la diversa tipologia delle sostanze detenute dall’imputato (oltre alla marijuana, anche eroina e cobret). Al di fuori del panorama valutativo dei giudici di appello e’, invece, rimasta la valutazione dello status di tossicodipendenza dell’imputato, che pure ne ha comportato l’assoluzione per la detenzione delle droghe cd. pesanti, status documentato dalla certificazione del Ser.t che ne comprova la dipendenza cd. multifilo, di guisa che trova giustificazione nel dedotto uso personale la “scorta” da questi effettuata in (OMISSIS), citta’ ove si era recato per l’acquisto dall’avellinese, zona di residenza. Con riguardo a tale aspetto le ulteriori argomentazioni difensive, sull’acquisto gia’ frazionato in dosi dello stupefacente, trovano riscontro nella notoria modalita’ di vendita di singole dosi, cosi’ predisposte, dai venditori nelle piazze di spaccio del napoletano, in mancanza peraltro di elementi che denotino un successivo frazionamento ad opera dell’imputato della droga acquistata, anche tenuto conto delle circostanze e modalita’ del controllo di Polizia, avvenuto al casello di (OMISSIS), cioe’ nella fase di rientro dell’imputato nella zona di residenza.
4.Dalle considerazioni svolte consegue l’annullamento della sentenza impugnata che solo nominalmente ha fatto applicazione dei criteri dettati da questa Corte ai fini dell’apprezzamento della destinazione alla cessione delle sostanze stupefacenti e la pronuncia di sentenza di assoluzione, non essendo acquisite a carico dell’imputato prove univoche sulla sussistenza del reato piuttosto che sul dedotto uso personale dello stupefacente in precedenza acquistato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
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