Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 16 giugno 2017, n. 30255

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento”, e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento.

Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili ne’ nullita’ di ordine generale, ne’ vizi di motivazione della decisione impugnata.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 16 giugno 2017, n. 30255

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 694/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/04/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;

Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Rilevate le regolarita’ degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato integralmente – per quanto in questa sede rileva – la sentenza con la quale il Tribunale della stessa citta’, in data 19 novembre 2009, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti all’imputato (OMISSIS), in atti generalizzato (si trattava di sei reati di interposizione fittizia L. n. 356 del 1992 ex articolo 12 – quinquies).

Contro tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

1 – violazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, e 12 – quinquies cit., in riferimento al reato presupposto di riciclaggio di somme di denaro provenienti, secondo la contestazione, dalla partecipazione ad una associazione per delinquere semplice, e non qualificata ex articolo 416 – bis c.p.: di qui la lamentata violazione di legge, poiche’ asseritamente soltanto l’associazione di tipo mafioso ex articolo 416 – bis c.p., e non anche quella semplice ex articolo 416 c.p. sarebbe idonea a generare profitti.

All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ integralmente inammissibile.

1. Deve premettersi che, in ordine alla configurabilita’ di un profitto derivante dalla partecipazione a reati associativi, il dibattito giurisprudenziale e’ particolarmente articolato.

1.1. Intervenendo in riferimento ad una ipotesi di confisca per equivalente L. n. 146 del 2006, ex articolo 11, in danno di una persona fisica, questa Corte (Sez. 3, sentenza n. 5869 del 17 febbraio 2011, in motivazione) ha inizialmente ritenuto che “nel reato di cui all’articolo 416 c.p., il profitto, inteso come l’insieme dei benefici tratti dall’illecito ed a questo intimamente attinenti, puo’ consistere (come nella fattispecie) nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati-fine, dai quali e’ del tutto autonomo e la cui esecuzione e’ agevolata proprio dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto delinquenziale”.

1.2. In una occasione successiva, ancora una volta in riferimento ad una ipotesi di confisca in danno di una persona fisica (Sez. 1, sentenza n. 7860 del 20 gennaio 2015, Rv. 262758), e’ stata, al contrario, esplicitamente negata l’enucleabilita’ di vantaggi economici confiscabili, immediatamente riconducibili al reato di associazione per delinquere: “Il reato di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 c.p., non genera autonomamente dai reati-fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di piu’ delitti e’ di per se’ improduttivo di ricchezze illecite”.

In motivazione, la citata decisione ha osservato che “La correlazione imposta dalla legge (articolo 240 c.p., comma 1) tra bene e reato va intesa – in ipotesi di prodotto o profitto come il vantaggio economico positivo di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (…). Nell’ipotesi in cui il reato oggetto di “accertamento” (…) sia quello di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 c.p., non puo’ dirsi sussistente – neanche in via di ipotesi – detta relazione qualificata posto che l’incriminazione de qua ha ad oggetto il mero fatto di associarsi allo scopo di commettere piu’ delitti e pertanto non si tratta di un reato di per se’ produttivo di ricchezze illecite, come di recente ribadito – in chiave esplicativa della differente proiezione sul terreno economico correlata alla associazione di stampo mafioso ex articolo 416 bis c.p., – da Sez. U. n. 25191 del 27.2.2014 ric. Iavarazzo. Del resto, per costante insegnamento di questa Corte il soggetto partecipe di una associazione per delinquere c. d. semplice ben puo’ concorrere nella commissione del delitto di riciclaggio dei proventi derivanti dai reati – scopo della associazione stessa (…) il che ulteriormente dimostra l’assenza di correlazione tra il delitto associativo – in quanto tale – ed i profitti conseguiti mediante la realizzazione del programma criminoso”.

1.3. Una decisione coeva (Sez. 2, sentenza n. 6507 del 20 gennaio 2015, Rv. 262782), anch’essa in riferimento ad una ipotesi di confisca in danno di una persona fisica, ha ribadito il principio contrario: “Il delitto di associazione per delinquere puo’ essere considerato in se’ idoneo a generare profitto illecito – come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso – con riferimento alle utilita’ percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio”.

In applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme erogate alla societa’ di persona indagata di partecipazione ad un’associazione per delinquere transazionale finalizzata alla consumazione di reati fiscali e di riciclaggio, per importi ulteriori e non coincidenti con quelli riferibili ai reati fiscali posti in essere.

1.4. Da ultimo (Sez. 3, sentenza n. 267271 del 4 marzo 2015, Rv. 263945), ancora una volta in riferimento ad una ipotesi di confisca in danno di una persona fisica, questa Corte ha ritenuto che “Il delitto di associazione per delinquere e’ idoneo a generare un profitto, che e’ sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente – nei casi previsti dalla legge – in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, e che e’ costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o piu’ associati, anche non identificati, posto che l’istituzione della societas sceleris e’ funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso”.

A sostegno dell’affermazione di principio, si e’ osservato che “Il reato di associazione per delinquere, integrate tutte le altre condizioni per la sua configurabilita’ che nella specie devono ritenersi sussistenti, implica che gli associati agiscano nella consapevolezza delle attivita’ volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano, ossia dei profitti che, in qualunque forma, l’associazione vada concretamente e periodicamente a conseguire in maniera duratura e permanente, anche e soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati, sicche’ non vi e’ dubbio che i proventi delittuosi, realizzati con la consumazione dei detti reati costituisce il vantaggio per il quale il reato associativo e’ stato concepito, anche in funzione della prevedibile ripartizione degli utili, del cui conseguimento, quale profitto del reato associativo, tutti gli associati, a maggior ragione i promotori e gli organizzatori, devono pertanto rispondere”.

I partecipi avrebbero, pertanto consapevolezza:

– sia del fatto che le proprie condotte rientrano nell’esecuzione del programma criminoso attraverso lo specifico contributo ricompreso nel generico programma di delinquenza;

– sia del fatto che il profitto non e’ destinato a recare un vantaggio uti singuli, se non limitatamente alla divisione degli utili conseguiti dall’organizzazione.

Il profitto dei singoli reati-fine, e dunque la sommatoria dei vantaggi che da essi scaturiscono, “si traduce in una utilita’ per l’intera organizzazione criminale ed i suoi componenti sicche’, quando il profitto dei reati – fine (soprattutto allorche’ essi, come nella specie, siano costituiti da condotte lato sensu fraudolente) giova all’intera societas sceleris nel suo complesso, tale profitto, cosi’ individuato, puo’ essere fondamentalmente posto a base della quantificazione del valore dei beni da confiscare per equivalente alla duplice condizione che la confisca di valore, cui il sequestro preventivo e’ finalizzato, costituisca misura espressamente prevista in presenza della realizzazione del reato associativo e sempre che, qualora detta misura sia anche espressamente prevista per in caso di realizzazione dei reati fine, non si abbia una indebita duplicazione del profitto confiscabile, preclusa, stante la natura sanzionatoria della confisca, dal principio del ne bis in idem sostanziale e da quello di proporzionalita’, presidiato da copertura costituzionale (articolo 42 Cost.) e sovranazionale (articolo 1 del protocollo addizionale CEDU nella misura in cui appresta una stringente tutela alla proprieta’ non ammettendo una disciplina della confisca di va/ore che vedesse fissati i limiti di espropriabilita’ dei beni in maniera troppo elastica o contrastante con il principio di ragionevolezza o di proporzionalita’)”.

1.5. Nel medesimo senso si sono piu’ recentemente pronunciate Sez. 3, n. 44912 del 7 aprile 2016, Rv. 268772, e Sez. 5, n. n. 15205 del 25 febbraio 2016, Rv. 266697.

1.6. L’orientamento che ammette la possibilita’ di enucleare un profitto direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., e’ dunque allo stato assolutamente dominante, e merita condivisione.

1.6.1. Sia l’orientamento che esclude tout court la possibilita’ di enucleare un profitto direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., sia quello opposto, si sono formati esclusivamente in relazione a fattispecie nelle quali si discuteva di confisca in danno di persone fisiche, e riguardano unicamente il profitto in ipotesi conseguito dai partecipanti all’associazione.

Deve, peraltro, rilevarsi che, sia pur con riferimento alla responsabilita’ degli enti, la configurabilita’ di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere trova una ineludibile conferma testuale nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 24 – ter, a norma del quale nei confronti dell’ente e’ sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del profitto del reato di cui all’articolo 416 c.p., commesso nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso: detta disposizione, ove si accedesse all’orientamento che esclude tout court la possibilita’ di enucleare un profitto direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., prevederebbe un illecito da reato in nessun caso sanzionabile, per l’impossibilita’ della confisca del profitto del reato stabilita in generale dall’articolo 19 dello stesso decreto, in difetto sempre e comunque di un profitto confiscabile.

Una tale opzione interpretativa, che si risolverebbe – di fatto – nel ritenere che la previsione di cui all’articolo 24-ter sia priva di effettiva portata innovativa, non e’, peraltro, consentita.

1.7. Il motivo e’, pertanto, manifestamente infondato.

2. Cio’ premesso quanto alla possibilita’ di enucleare un profitto direttamente ed immediatamente derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., osserva il collegio che il motivo non e’ consentito nella parte in cui si risolve nella deduzione, agli effetti penali, di vizi di motivazione (quanto alla natura di profitto del predetto reato associativo delle somme di denaro de quibus) con riguardo a reati gia’ dichiarati prescritti.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273 s.) hanno gia’ esaminato il problema dell’ambito del sindacato, in sede di legittimita’, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale le stesse Sezioni Unite avevano gia’ avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, gia’ affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimita’ i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l’inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192471).

In linea con l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. 5, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, Rv. 205548; Sez. 2, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, Rv. 224290; Sez. 1, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 2004, Rv. 227098; Sez. 3, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, Rv. 228973; Sez. 6, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, Rv. 241317; Sez. 4, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, Rv. 244001), il principio e’ stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come e’ confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non puo’ rilevare eventuali vizi di legittimita’ della motivazione della decisione impugnata, poiche’ nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a dichiarare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato.

Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullita’ di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull’incompatibilita’ del rinvio per nuovo giudizio di merito con il principio dell’immediata applicabilita’ della causa estintiva.

A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l’operativita’ della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nei qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullita’, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.

Il principio e’ stato successivamente ribadito, piu’ o meno nei medesimi termini, tra le altre, da Sez. 6, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, Rv. 256625, secondo la quale “Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili ne’ nullita’ di ordine generale, ne’ vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili”, e merita senz’altro di essere condiviso.

Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto:

“In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento”, e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento”.

“Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili ne’ nullita’ di ordine generale, ne’ vizi di motivazione della decisione impugnata”.

I principi di diritto appena enunciati comportano la non rilevabilita’ in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente ne’ meramente apparente, e non essendo stata proposta dall’imputato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.

3. La declaratoria di inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilita’ per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entita’ di detta colpa della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.

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