Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 27 febbraio 2015, n. 8864
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 63/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 18/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Umberto De Augustinis, ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
Per il ricorrente e’ presente l’Avvocato (OMISSIS) il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 63/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 18/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Umberto De Augustinis, ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
Per il ricorrente e’ presente l’Avvocato (OMISSIS) il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 18 aprile 2013 che confermava la decisione del Tribunale di Taranto, del 9 maggio 2011, di condanna del ricorrente alla pena di anni tre di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, curatore fallimentare della societa’ (OMISSIS).
2. Il Tribunale aveva dichiarato (OMISSIS) e il marito, (OMISSIS), odierno ricorrente, rispettivamente nella qualita’ di socio accomandatario e amministratore, la prima e socio e gestore di fatto, il secondo, della SpA (OMISSIS) dichiarata fallita il (OMISSIS), colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, concedendo a (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva.
3. La penale responsabilita’ dell’imputato era stata affermata dal primo giudice sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, in ordine alla presenza, conoscenza dettagliata e riscontro documentale, dell’attivita’ svolta dall’imputato nell’ambito della societa’ fallita.
4. Avverso tale decisione aveva proposto appello il difensore di (OMISSIS) contestando che il proprio assistito avesse mai ricoperto il ruolo di socio occulto della societa’ e, in via subordinata, chiedendo la riforma parziale della sentenza, con rideterminazione della pena.
5. La Corte d’Appello ha condiviso gli elementi probatori valorizzati dal Tribunale ritenendoli tipici atti di gestione, con conseguente configurabilita’ del ruolo di amministratore di fatto in capo all’appellante, confermando la decisione impugnata.
6. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la difesa di (OMISSIS), lamentando:
– violazione di legge attesa la genericita’ e indeterminatezza del capo d’imputazione;
– vizio di motivazione riguardo alla valutazione degli elementi sintomatici dell’attivita’ di gestione dell’amministratore di fatto ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta.
7. Con motivi aggiunti depositati il 24 settembre 2014 la difesa dell’imputato eccepisce la nullita’ del capo di imputazione e del decreto di citazione a giudizio per l’errata contestazione dell’aggravante della recidiva reiterata specifica, in luogo della mera circostanza aggravante specifica, effettivamente sussistente.
2. Il Tribunale aveva dichiarato (OMISSIS) e il marito, (OMISSIS), odierno ricorrente, rispettivamente nella qualita’ di socio accomandatario e amministratore, la prima e socio e gestore di fatto, il secondo, della SpA (OMISSIS) dichiarata fallita il (OMISSIS), colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, concedendo a (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva.
3. La penale responsabilita’ dell’imputato era stata affermata dal primo giudice sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, in ordine alla presenza, conoscenza dettagliata e riscontro documentale, dell’attivita’ svolta dall’imputato nell’ambito della societa’ fallita.
4. Avverso tale decisione aveva proposto appello il difensore di (OMISSIS) contestando che il proprio assistito avesse mai ricoperto il ruolo di socio occulto della societa’ e, in via subordinata, chiedendo la riforma parziale della sentenza, con rideterminazione della pena.
5. La Corte d’Appello ha condiviso gli elementi probatori valorizzati dal Tribunale ritenendoli tipici atti di gestione, con conseguente configurabilita’ del ruolo di amministratore di fatto in capo all’appellante, confermando la decisione impugnata.
6. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la difesa di (OMISSIS), lamentando:
– violazione di legge attesa la genericita’ e indeterminatezza del capo d’imputazione;
– vizio di motivazione riguardo alla valutazione degli elementi sintomatici dell’attivita’ di gestione dell’amministratore di fatto ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta.
7. Con motivi aggiunti depositati il 24 settembre 2014 la difesa dell’imputato eccepisce la nullita’ del capo di imputazione e del decreto di citazione a giudizio per l’errata contestazione dell’aggravante della recidiva reiterata specifica, in luogo della mera circostanza aggravante specifica, effettivamente sussistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
8. Con il primo motivo la difesa eccepisce la assoluta indeterminatezza e genericita’ del capo di imputazione rilevando che nell’indicazione della norma violata si fa riferimento all’articolo 216 “L.G.”, acronimo che non troverebbe riscontro in alcuna disposizione normativa. Sotto altro profilo la formulazione e’ generica poiche’ gli importi individuati in lire non appaiono congruenti.
9. Sia il primo motivo, che quello oggetto delle memorie depositate in data 24 settembre 2014, sono inammissibili poiche’ non sono stati formulati in sede di appello, dovendosi richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il ricorso per cassazione e’ inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado, o mancate statuizioni dello stesso giudice, non devolute al giudice di appello con specifica impugnazione. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni od omissioni, acquista autorita’ di cosa giudicata, salvo il caso in cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del giudice d’appello.
10. Con il secondo motivo la difesa deduce mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione riguardo all’accertamento degli elementi sintomatici della gestione della societa’, avendo la Corte territoriale ritenuto atti tipici di gestione la circostanza di avere quietanzato le fatture emesse nei confronti della societa’ (OMISSIS), con regolarita’, da gennaio a settembre del 2000, senza considerare che la societa’ svolgeva attivita’ da nove anni con il medesimo amministratore di diritto, mentre l’ingerenza del presunto amministratore di fatto riguarderebbe soltanto l’anno 2000. In secondo luogo, la Corte avrebbe attribuito valore probatorio alla conoscenza da parte del ricorrente delle vicende societarie palesate al curatore fallimentare, senza adeguatamente valutare che il rapporto di coniugio con la (OMISSIS) avrebbe consentito di spiegare la conoscenza dettagliata delle vicende societarie.
11.11 motivo e’ infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi in materia, secondo cui, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’articolo 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significativita’ e continuita’ non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attivita’ gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivita’ della societa’, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivita’, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.
12. Orbene, la tesi del ricorrente, per la quale la predetta qualificazione presuppone un esercizio continuativo e significativo di funzioni di amministrazione, richiama un orientamento giurisprudenziale inteso non correttamente nel riferimento di tali caratteri di continuativita’ e significativita’ alla totalita’ dei profili gestionali di tenuta della contabilita’, di organizzazione interna e di rappresentanza esterna della societa’ fallita. Come ben chiarito in numerose pronunce di questa Sezione (Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), i descritti connotati non implicano l’esercizio di tutti i poteri propri dell’amministratore di una societa’; ma richiedono unicamente lo svolgimento di un’apprezzabile attivita’ di gestione in termini non occasionali o episodici, cosi’ come opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. E queste affermazioni di principio si collocano del resto coerentemente all’interno di una piu’ estesa e consolidata linea interpretativa, per la quale la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivita’ della societa’, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti; ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivita’, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254). Rammentato altresi’ che l’accertamento in esame e’ oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), tale deve senz’altro essere ritenuta l’argomentazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale richiamava infatti le argomentazioni della decisione di primo grado, per le quali il curatore, riferiva che fin dal suo primo incontro con gli amministratori della stessa, la (OMISSIS) era accompagnata dal (OMISSIS), il quale si mostrava direttamente interessato e compiutamente informato nella gestione della societa’, illustrandone al curatore le caratteristiche ed i programmi, tanto che, in occasione dei colloqui con il curatore, nonostante la presenza della (OMISSIS), la stessa lasciava che fosse il marito a rispondere a tutte le domande rivolte dal professionista fornendo tutte le indicazioni dettagliate in merito ai rapporti con i clienti e le cause del fallimento, dimostrando, in definitiva, di avere una profonda conoscenza delle vicende della societa’ fallita, consentendo al curatore di affermare fondatamente che il ricorrente era colui che curava i rapporti con la clientela.
13. La Corte territoriale, con argomentazione assolutamente logica e puntuale, ha individuato tali elementi in quelli tipici di una gestione sufficiente ai fini della configurabilita’ del ruolo di amministratore di fatto, consistendo nel quietanzare, con regolarita’, da gennaio a settembre 2000, e dunque in maniera non saltuaria o episodica, le fatture emesse nei confronti di una societa’, la (OMISSIS), per importi assolutamente significativi. Tale elemento trovava riscontro nella gestione, in prima persona, dei rapporti con la clientela e nella compiuta e dettagliata conoscenza delle vicende societarie palesata alla presenza del curatore fallimentare, all’atto della convocazione del legale rappresentante della societa’ fallita. Correttamente la Corte ha valorizzato quale elemento emblematico il fatto che in tale occasione erano presenti E entrambi i referenti della societa’, l’amministratore di diritto, cioe’ (OMISSIS) e l’odierno ricorrente, evidenziando che l’amministratore formale non intervenne in alcun modo, dando prova del rilievo solo formale del proprio incarico, sotteso ad una ben diversa distribuzione dei ruoli effettivi in seno alla societa’.
14. Le conclusioni, tratte dai giudici di merito in base a questo complesso di elementi probatori, in ordine alla posizione di amministratore di fatto del (OMISSIS), risultano conformi ai principi in precedenza enunciati. Da detti elementi si desume, con argomentazione esente da vizi logici, non solo una costante presenza dell’imputato accanto all’amministratore formale, ma un’autonoma e continuativa ingerenza del (OMISSIS) in diversi settori gestionali determinanti dell’attivita’ della (OMISSIS), quali i rapporti con i fornitori ed i clienti, l’individuazione dei lavori da assumere e la disponibilita’ di mezzi di pagamento funzionali a queste attribuzioni e la conoscenza delle ragioni del fallimento.
15. A queste considerazioni, il ricorrente oppone il riferimento a risultanze testimoniali che la Corte d’Appello coerentemente ha ritenuto inidonee ad inficiare la validita’ dell’ipotesi accusatoria. Sotto tale profilo, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha valutato il rilievo difensivo secondo cui il rapporto di coniugio consentirebbe di giustificare il ruolo di (OMISSIS), anche in seno alla societa’, escludendo correttamente la rilevanza di tale elemento a fronte di concreti atti di gestione della societa’ e della puntuale conoscenza delle vicende che caratterizzano quell’attivita’ imprenditoriale.
16. Alla pronuncia di rigetto consegue ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
8. Con il primo motivo la difesa eccepisce la assoluta indeterminatezza e genericita’ del capo di imputazione rilevando che nell’indicazione della norma violata si fa riferimento all’articolo 216 “L.G.”, acronimo che non troverebbe riscontro in alcuna disposizione normativa. Sotto altro profilo la formulazione e’ generica poiche’ gli importi individuati in lire non appaiono congruenti.
9. Sia il primo motivo, che quello oggetto delle memorie depositate in data 24 settembre 2014, sono inammissibili poiche’ non sono stati formulati in sede di appello, dovendosi richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il ricorso per cassazione e’ inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado, o mancate statuizioni dello stesso giudice, non devolute al giudice di appello con specifica impugnazione. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni od omissioni, acquista autorita’ di cosa giudicata, salvo il caso in cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del giudice d’appello.
10. Con il secondo motivo la difesa deduce mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione riguardo all’accertamento degli elementi sintomatici della gestione della societa’, avendo la Corte territoriale ritenuto atti tipici di gestione la circostanza di avere quietanzato le fatture emesse nei confronti della societa’ (OMISSIS), con regolarita’, da gennaio a settembre del 2000, senza considerare che la societa’ svolgeva attivita’ da nove anni con il medesimo amministratore di diritto, mentre l’ingerenza del presunto amministratore di fatto riguarderebbe soltanto l’anno 2000. In secondo luogo, la Corte avrebbe attribuito valore probatorio alla conoscenza da parte del ricorrente delle vicende societarie palesate al curatore fallimentare, senza adeguatamente valutare che il rapporto di coniugio con la (OMISSIS) avrebbe consentito di spiegare la conoscenza dettagliata delle vicende societarie.
11.11 motivo e’ infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi in materia, secondo cui, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’articolo 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significativita’ e continuita’ non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attivita’ gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivita’ della societa’, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivita’, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.
12. Orbene, la tesi del ricorrente, per la quale la predetta qualificazione presuppone un esercizio continuativo e significativo di funzioni di amministrazione, richiama un orientamento giurisprudenziale inteso non correttamente nel riferimento di tali caratteri di continuativita’ e significativita’ alla totalita’ dei profili gestionali di tenuta della contabilita’, di organizzazione interna e di rappresentanza esterna della societa’ fallita. Come ben chiarito in numerose pronunce di questa Sezione (Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), i descritti connotati non implicano l’esercizio di tutti i poteri propri dell’amministratore di una societa’; ma richiedono unicamente lo svolgimento di un’apprezzabile attivita’ di gestione in termini non occasionali o episodici, cosi’ come opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. E queste affermazioni di principio si collocano del resto coerentemente all’interno di una piu’ estesa e consolidata linea interpretativa, per la quale la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivita’ della societa’, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti; ovvero in qualunque settore gestionale di detta attivita’, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254). Rammentato altresi’ che l’accertamento in esame e’ oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), tale deve senz’altro essere ritenuta l’argomentazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale richiamava infatti le argomentazioni della decisione di primo grado, per le quali il curatore, riferiva che fin dal suo primo incontro con gli amministratori della stessa, la (OMISSIS) era accompagnata dal (OMISSIS), il quale si mostrava direttamente interessato e compiutamente informato nella gestione della societa’, illustrandone al curatore le caratteristiche ed i programmi, tanto che, in occasione dei colloqui con il curatore, nonostante la presenza della (OMISSIS), la stessa lasciava che fosse il marito a rispondere a tutte le domande rivolte dal professionista fornendo tutte le indicazioni dettagliate in merito ai rapporti con i clienti e le cause del fallimento, dimostrando, in definitiva, di avere una profonda conoscenza delle vicende della societa’ fallita, consentendo al curatore di affermare fondatamente che il ricorrente era colui che curava i rapporti con la clientela.
13. La Corte territoriale, con argomentazione assolutamente logica e puntuale, ha individuato tali elementi in quelli tipici di una gestione sufficiente ai fini della configurabilita’ del ruolo di amministratore di fatto, consistendo nel quietanzare, con regolarita’, da gennaio a settembre 2000, e dunque in maniera non saltuaria o episodica, le fatture emesse nei confronti di una societa’, la (OMISSIS), per importi assolutamente significativi. Tale elemento trovava riscontro nella gestione, in prima persona, dei rapporti con la clientela e nella compiuta e dettagliata conoscenza delle vicende societarie palesata alla presenza del curatore fallimentare, all’atto della convocazione del legale rappresentante della societa’ fallita. Correttamente la Corte ha valorizzato quale elemento emblematico il fatto che in tale occasione erano presenti E entrambi i referenti della societa’, l’amministratore di diritto, cioe’ (OMISSIS) e l’odierno ricorrente, evidenziando che l’amministratore formale non intervenne in alcun modo, dando prova del rilievo solo formale del proprio incarico, sotteso ad una ben diversa distribuzione dei ruoli effettivi in seno alla societa’.
14. Le conclusioni, tratte dai giudici di merito in base a questo complesso di elementi probatori, in ordine alla posizione di amministratore di fatto del (OMISSIS), risultano conformi ai principi in precedenza enunciati. Da detti elementi si desume, con argomentazione esente da vizi logici, non solo una costante presenza dell’imputato accanto all’amministratore formale, ma un’autonoma e continuativa ingerenza del (OMISSIS) in diversi settori gestionali determinanti dell’attivita’ della (OMISSIS), quali i rapporti con i fornitori ed i clienti, l’individuazione dei lavori da assumere e la disponibilita’ di mezzi di pagamento funzionali a queste attribuzioni e la conoscenza delle ragioni del fallimento.
15. A queste considerazioni, il ricorrente oppone il riferimento a risultanze testimoniali che la Corte d’Appello coerentemente ha ritenuto inidonee ad inficiare la validita’ dell’ipotesi accusatoria. Sotto tale profilo, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha valutato il rilievo difensivo secondo cui il rapporto di coniugio consentirebbe di giustificare il ruolo di (OMISSIS), anche in seno alla societa’, escludendo correttamente la rilevanza di tale elemento a fronte di concreti atti di gestione della societa’ e della puntuale conoscenza delle vicende che caratterizzano quell’attivita’ imprenditoriale.
16. Alla pronuncia di rigetto consegue ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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