Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 11 marzo 2015, n. 10437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa il 22/10/2014 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. In relazione al sequestro preventivo dell’azienda e delle quote di (OMISSIS) s.r.l., disposto nella ritenuta sussistenza di gravita’ indiziaria quanto a delitti di bancarotta afferenti il fallimento della (OMISSIS) s.p.a., dichiarato nel dicembre 2009, il Tribunale di Roma emetteva in data 22/10/2014 l’ordinanza indicata in epigrafe, conseguente ad un appello presentato da (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro de quo. Il Tribunale – dato atto della pregressa conferma della misura cautelare reale in sede di riesame, con rigetto da parte di questa Corte del successivo ricorso presentato anche dal suddetto (OMISSIS) – evidenziava come il 30/11/2007 fosse stato stipulato fra le due societa’ un contratto di collaborazione, risoltosi nel conferimento alla (OMISSIS) “dei diritti di esclusiva sul marchio registrato ” (OMISSIS)”, di proprieta’ della (OMISSIS) (con annessi brevetti, licenze, software e con il passaggio alla (OMISSIS) di dipendenti della (OMISSIS)), per la durata di cinque anni, senza che il compendio aziendale sia stato piu’ restituito allo scadere del rapporto, ne’ versato alla (OMISSIS), o comunque acquisito al fallimento, il corrispettivo contrattualmente convenuto di euro 20.000,00 mensili”. Ulteriore fattispecie distrattiva era indicata con riguardo alla somma di euro 55.200,00, corrisposta dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) “per una oscura attivita’ di “pianificazione e realizzazione dell’architettura relativa all’infrastruttura”, in realta’ mai avvenuta”.
Ricordato il gia’ evidenziato giudicato cautelare, e che vi erano stati provvedimenti sia coercitivi che interdittivi anche in tema di liberta’ personale, il Tribunale di Roma ribadiva che le condotte sopra riportate si inserivano senz’altro in un piano di progressivo svuotamento delle risorse della societa’ fallita, anche tenendo conto delle scansioni cronologiche della vicenda (il contratto in questione aveva preceduto di pochi mesi la richiesta della (OMISSIS) di ammissione al concordato preventivo): inoltre, si sottolineava la circostanza che il marchio di cui all’esclusiva conferita aveva un valore prossimo a 1.500.000,00 euro, come da consulenza tecnica esperita, e che la sostanziale cessione del sotteso ramo di azienda realizzata attraverso il contratto di business partnership era dunque avvenuta dietro il corrispettivo di un canone mensile da ritenere esiguo.
Veniva infine sostenuta la irrilevanza delle piu’ recenti acquisizioni curate nell’interesse del (OMISSIS), sotto la forma di indagini difensive, volte a dimostrare che la (OMISSIS) era stata sempre e solo un call center, mancando delle strutture e del know how necessari al fine di una autonoma produzione di beni recanti il marchio suddetto: nella contraria prospettiva, rimaneva comunque dirimente il dato inequivoco della mancata acquisizione al fallimento dei beni e dei corrispettivi sopra ricordati.
2. Propone ricorso per cassazione, che affida a tre motivi, il difensore del (OMISSIS).
2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e della disciplina di cui all’articolo 391 bis e segg., rilevando come – in ragione delle nuove prove dedotte – il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l’insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. A fronte delle suddette, ulteriori emergenze, sarebbe infatti stato necessario rivalutare l’affermazione (non corrispondente al vero) con cui i giudici di merito si erano limitati a prendere atto che la (OMISSIS) s.r.l. provvedeva a commercializzare il marchio ” (OMISSIS)” ed alcuni software esclusivi, considerata dimostrativa dell’avvenuta cessione di un ramo di azienda: al contrario, nella fattispecie concreta si era realizzata una mera cessione temporanea della licenza d’uso di quel marchio.
Il Tribunale di Roma, infatti, non avrebbe spiegato perche’ gli elementi acquisiti all’esito dell’attivita’ di investigazione difensiva assumerebbero valenza inferiore rispetto ai dati indiziari forniti dal P.M., a fronte della evidente contrapposizione probatoria che deriva dai suddetti nova; mentre, sul piano logico, sarebbe priva di significato l’osservazione che al fallimento della (OMISSIS) s.p.a. non risultano acquisiti i beni oggetto del contratto con la (OMISSIS) e dei corrispettivi che quest’ultima avrebbe dovuto versare, in quanto la (OMISSIS) aveva interrotto la produzione dei dispositivi antifurto di cui al contratto concluso fra le parti (essendosi gia’ insediato, come cessionario di azienda, altro soggetto giuridico) e dunque “la (OMISSIS) non poteva che sospendere il versamento dei corrispettivi pattuiti”. Ne’, essendosi perfezionata solo una cessione temporanea della licenza d’uso del marchio, sarebbe stata concretamente ipotizzabile una restituzione di beni: a riguardo, circa la natura giuridica ed effettiva del rapporto negoziale fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), la difesa richiama le varie deposizioni dei soggetti da ultimo escussi, concordi nel rappresentare che tra le due societa’ non vi era mai stata alcuna confusione di ruoli (la prima operando nella progettazione di sistemi antifurto e la seconda come centrale operativa e call center).
2.2 Con il secondo motivo, nell’interesse del ricorrente si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 2555 e 2573 c.c., ancora riguardo la confusione in cui sarebbero incorse le decisioni di merito tra le ipotesi di cessione di un ramo d’azienda e cessione temporanea della licenza d’uso di un marchio.
All’atto di impugnazione viene allegata una copia del contratto di business partnership del 30/11/2007, e la difesa elenca analiticamente le caratteristiche che la regolamentazione dei rapporti fra i contraenti dovrebbe avere perche’ si possa parlare di cessione di ramo d’azienda (tra cui la necessita’ che quanto trasferito consista in una realta’ produttiva autonoma), per giungere alla conclusione – anche in base alle indicazioni della giurisprudenza civile di legittimita’ – che “si deve ravvisare una cessione di azienda soltanto nel caso in cui sussista una cessione di beni strumentali, atti nel loro complesso e nella loro interdipendenza all’esercizio dell’impresa”. Ergo, mentre si puo’ cedere un ramo d’azienda quando l’oggetto del contratto riguardi un servizio dotato di autonomia propria, anche sul piano delle strutture e del personale, tale da consentire la prosecuzione dell’attivita’ imprenditoriale in continuum da parte del cessionario, deve invece richiamarsi l’articolo 2573 c.c. in caso di trasferimento o concessione in licenza, in tutto od in parte, ovvero per la totalita’ o meno dei prodotti e servizi per i quali sia stato registrato, del solo marchio: cio’ indipendentemente dal nomen iuris risultante dall’atto formalmente intervenuto, tanto piu’ che secondo l’attuale quadro di riferimento normativo la cessione od il trasferimento del marchio puo’ avvenire anche senza la contestuale cessione dell’azienda o di un ramo di questa. In definitiva, la tesi della difesa e’ che attraverso il contratto del 30/11/2007 non venne affatto perfezionata una cessione di azienda o di ramo di azienda, ne’ conseguentemente realizzata alcuna distrazione; la (OMISSIS) s.r.l., da parte sua, non era obbligata a restituire il marchio ” (OMISSIS)”, vantandone soltanto la licenza d’uso temporanea, e non avendo alcuna struttura organizzativa idonea alla produzione in autonomia di apparati di antifurto satellitare.
2.3. Il terzo ed ultimo motivo si riferisce a presunte carenze motivazionali dell’ordinanza impugnata, per non avere tenuto conto degli elementi di cui ad una relazione curata dall’amministratore giudiziario della (OMISSIS) s.r.l., versata in atti. Il Tribunale, gia’ in occasione delle precedenti decisioni, aveva infatti rilevato come dal bilancio al 31/12/2011 risultassero per la stessa (OMISSIS) perdite nella misura per 319.000,00 euro, non ripianate da nuovi versamenti; si era trattato pero’ di un vistoso errore materiale, atteso che le perdite reali erano pari solo a 319,00 euro, tanto che l’amministratore giudiziario aveva evidenziato, nella relazione depositata il 18/06/2014, che la societa’ era da ritenersi sana. Detto contributo risulta minimizzato dai giudici di merito, sull’apodittico presupposto che la situazione economico-finanziaria della (OMISSIS) s.r.l. sarebbe irrilevante, quando invece proprio su tale valutazione avrebbe dovuto innestarsi il giudizio circa la concretezza ed attualita’ dell’eventuale – e per la difesa insussistente – periculum in mora.
1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
Innanzi tutto, come opportunamente segnalato dal Tribunale di Roma, nella fattispecie concreta risulta essersi gia’ formato il cosiddetto giudicato cautelare, in virtu’ della sentenza di questa stessa Sezione (n. 29252 del 18/04/2014) che ebbe a rigettare il ricorso per cassazione presentato avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale ex articoli 309 e 324: dalla motivazione della pronuncia appena ricordata, peraltro, si evince come la difesa avesse sollevato censure di carattere processuale, lamentando in particolare il difetto del fumus boni iuris non gia’ sulla base di una dedotta inconsistenza degli elementi indiziari acquisiti, quanto per la presunta inutilizzabilita’ degli stessi, invocata sotto vari profili.
Cio’ posto, e’ necessario ricordare che la preclusione derivante dal giudicato cautelare puo’ essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini anche se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (v. Cass., Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, Amico). In astratto, tale carattere ben avrebbe potuto riconoscersi ai contributi dei soggetti da cui provengono le dichiarazioni raccolte dalla difesa ai sensi degli articoli 391 bis e 391 ter c.p.p., ma deve prendersi atto che il Tribunale di Roma – senza in alcun modo segnalare che quegli elementi dovessero intendersi ex se minusvalenti rispetto a quelli offerti dal Pubblico Ministero – ha correttamente evidenziato che quelle allegazioni non potevano valere a smentire quanto gia’ accertato in termini obiettivi.
Infatti, pure ammettendo che la (OMISSIS) s.r.l. avesse continuato ad operare come semplice call center, e che poteva ritenersi non disponesse della tecnologia necessaria per l’utilizzo o la commercializzazione di prodotti recanti il marchio ” (OMISSIS)”, rimanevano pacifiche alcune circostanze sottolineate dai giudici di merito, tanto da risultare ancora oggi non confutate dalla difesa: come si legge a pag. 2 dell’ordinanza impugnata, era stato accertato che la (OMISSIS) s.r.l. aveva continuato ad offrire in vendita sul proprio sito web alcuni sistemi satellitari di proprieta’ industriale della (OMISSIS), e cio’ fino ad almeno il febbraio 2013; inoltre, cinque lavoratori della (OMISSIS), formalmente licenziati, erano stati subito dopo assunti dalla (OMISSIS), realizzandosi cosi’ di fatto – contestualmente alla presunta cessione della licenza d’uso del marchio – un trasferimento di risorse idoneo a far intendere concretizzata una vera e propria cessione di ramo d’azienda.
Quanto infine al terzo motivo di censura, vero e’ che “i principi di proporzionalita’, adeguatezza e gradualita’, dettati dall’articolo 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilita’ di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari” (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv 254712); un’eventuale ipotesi di carenza di motivazione nel senso appena indicato, tuttavia, avrebbe dovuto riguardare il provvedimento dispositivo della misura, e non essere invocata in sede di appello ex articolo 310 avverso la successiva ordinanza con cui si rigettava la richiesta di revoca del sequestro. Ne’ la difesa, peraltro, aveva sollecitato il Gip – con la richiesta de qua – a valutare specifici elementi indicativi della sopravvenuta possibilita’ di adottare strumenti cautelari di minor rigore.
Sotto il diverso profilo della sussistenza del periculum in mora, deve rilevarsi che l’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata non si fonda sulla prospettiva che il ritorno dell’azienda e delle quote della (OMISSIS) nella disponibilita’ del ricorrente possa determinare un’eventuale dispersione di quelle risorse, in ragione di un ipotizzato stato di insolvenza o di generica difficolta’ della societa’: il Tribunale ritiene invece che i beni de quibus possano – essendo stati utilizzati per commettere i reati gia’ contestati – venire impiegati per agevolarne la reiterazione, e siano comunque confiscabili. Ergo, la circostanza che dal bilancio della (OMISSIS) s.r.l. non risultassero le perdite erroneamente sottolineate all’atto del provvedimento dispositivo della misura si palesava del tutto irrilevante.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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