In una bancarotta fraudolenta nel concorso a carico dell’extraneus rileva non solo la volontà di ledere i creditori nel fallimento o di nascondere il denaro alla procedura ma anche l’accettazione del rischio di una tale eventualità.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 5 luglio 2017, n. 32385

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antoni – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/06/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. STEFANO TOCCI;

– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto la reiezione del ricorso del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Campobasso ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) – accusato di concorso, quale extraneus, nella bancarotta fraudolenta post-fallimentare della ditta individuale (OMISSIS) di (OMISSIS), dichiarata fallita il (OMISSIS) – perche’ il fatto non costituisce reato.

2. Premette il giudicante che la (OMISSIS) di (OMISSIS) era proprietaria di “(OMISSIS)”, attestata sulle posizioni e gli interessi politici di (OMISSIS) A.M., presidente della Giunta regionale del (OMISSIS). Prima del fallimento (circa un mese prima), con atto privo di data certa, la testata era stata venduta alla ” (OMISSIS)” e, dopo il fallimento, ulteriormente venduta – anche in questo caso, con atto privo di data certa – alla (OMISSIS). Per effetto delle compravendite suddette – apparentemente regolari – (OMISSIS) non era stata ricompresa nel compendio fallimentare. Essa, pero’, era rimasta nella disponibilita’ effettiva di (OMISSIS), che aveva continuato a gestirla attraverso (OMISSIS) prima e (OMISSIS) dopo, che erano suoi prestanome. La (OMISSIS), infatti, aveva continuato le pubblicazioni fino alla conclusione delle indagini ed era stata distribuita gratuitamente a (OMISSIS) e nei comuni limitrofi, costituendo uno strumento attraverso cui (OMISSIS) si procurava denaro da soggetti vari, compresi enti pubblici e privati.

3. Nel contesto sopra descritto si inseriscono i fatti per cui e’ processo. A (OMISSIS) e’ contestato di avere, nella qualita’ sopra specificata (presidente della Giunta regionale), corrisposto finanziamenti per complessivi Euro 23.940 nel mese di ottobre 2012 alla (OMISSIS), apparente gestore della (OMISSIS), sebbene fosse consapevole che la testata in questione era gestita, di fatto, dal fallito (OMISSIS), che faceva propria la somma suddetta ed ometteva di riversarla alla procedura fallimentare (capo B della rubrica); nonche’ per avere, in tre occasioni (a giugno e novembre 2012 e a gennaio 2013) procurato ad (OMISSIS), con abuso della qualita’ rivestita, la somma complessiva di Euro 14.840, pure sottratta dal beneficiario alla massa fallimentare (capo V). In questo caso la somma era stata corrisposta alla (OMISSIS) (e da questa riversata ad (OMISSIS)) da (OMISSIS) – socio di maggioranza della Hospital Service srl, che aveva in atto con la A.S.RE.M (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) contratti di prestazioni di servizi sanitari – a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi di pubblicita’, asseritamente effettuati sulla (OMISSIS) a favore della (OMISSIS) srl suddetta. L’erogazione era avvenuta su sollecitazione di (OMISSIS), direttore generale della A.S.RE.M., a sua volta compulsato da (OMISSIS).

4. Il Giudice per le indagini preliminari e’ pervenuto alla conclusione sopra anticipata sulla base delle considerazioni seguenti. Quanto al reato di cui al capo B), e’ certo che (OMISSIS) si interesso’ per far avere ad (OMISSIS) – dalla Regione amministrata – la somma di Euro 23.940 a titolo di sostegno della (OMISSIS) (sollecito’ il pagamento al funzionario regionale Dal Cin), sebbene sapesse che la (OMISSIS) era fallita e che la testata era ancora gestita – tramite la (OMISSIS) – da (OMISSIS). Tuttavia, la corresponsione della somma sopra specificata si inquadra nel rapporto di mutua collaborazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (il primo sosteneva finanziariamente il secondo e (OMISSIS) sosteneva (OMISSIS) col suo giornale), ma giammai i due hanno manifestato la volonta’ di sottrarre denaro al fallimento o ai creditori. Alcun elemento “induce a ritenere che (OMISSIS), nel momento in cui ha sollecitato al funzionario la corresponsione del denaro ad (OMISSIS), si sia rappresentato il rapporto tra (OMISSIS) e i creditori e si sia rappresentato ed abbia voluto come conseguenza della propria condotta la lesione dei diritti dei creditori del fallito”. Quanto al reato di cui al capo V), sebbene sia stato accertato che (OMISSIS) si e’ interessato per far avere ad (OMISSIS) le somme che questi richiedeva (a tal fine esercito’ anche pressioni su (OMISSIS)), tuttavia l’interesse di (OMISSIS) era quello di assicurare l’uscita del giornale, da cui era sostenuto, ma “nulla induce a ritenere che la condotta di (OMISSIS) – diretta sicuramente ad agevolare i pagamenti – fosse dolosamente diretta alla lesione dei diritti dei creditori del fallimento; nulla fa pensare che la sua preoccupazione fosse quella di nascondere denaro alla procedura in concorso con il fallito”.

5. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce, in relazione ad entrambe le ipotesi contestate, che il rapporto di scambio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), dato per certo dal giudicante, “disegna incisivamente, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, l’assunto costituente punto inscalfibile della responsabilita’ dello (OMISSIS)”, sicche’ – e’ dato di comprendere – non sono necessari altri accertamenti per predicare la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine alla bancarotta post-fallimentare che gli e’ imputata a titolo di concorso; inoltre, che la conclusione del giudicante e’ inficiata dall’erronea qualificazione del dolo, che ha, nella bancarotta, la forma del dolo generico e non gia’ di quello intenzionale. Il dolo sarebbe ravvisabile nella consapevolezza, nutrita da (OMISSIS), che “la nuova testata ed il nuovo amministratore fungano soltanto da necessario paravento ad un’illecita attivita’, che (OMISSIS) sa essere la prosecuzione della gestione dell’impresa da parte del fallito, prosecuzione che, in quanto in danno ai creditori, deve essere occultata” (pag. 11). Presupposto del ragionamento del Pubblico Ministero ricorrente e’ che “ogni patrimonialita’ del fallito e’ assorbita dal fallimento” (pag. 14-15).

6. Con memoria depositata in data 7/4/2017 (OMISSIS) ha chiesto, tramite il difensore, la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso perche’ propone valutazioni di merito e perche’ non e’ idoneo a contrastare l’iter argomentativo del giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato. Stante la funzione di “filtro” dell’udienza preliminare, il Giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di proscioglimento quando risulta positivamente e inequivocabilmente dagli atti una situazione che esclude l’esistenza del fatto di reato (per mancanza degli elementi costitutivi – anche dal punto di vista psicologico – o per mancanza di conformita’ del fatto concreto al paradigma normativo) o la sua commissione da parte dell’imputato, nonche’ nel caso gli elementi acquisiti siano talmente poco significativi da rendere inutile il vaglio dibattimentale, perche’ non idonei a determinare la condanna dell’imputato. La natura “processuale” della sentenza emessa all’esito dell’udienza suddetta esige, poi, che il Giudice dell’udienza preliminare estenda il suo giudizio – di natura prognostica – agli scenari processuali futuri, sicche’ non puo’ esimersi dall’esprimere una valutazione in ordine alla “completabilita’ degli atti di indagine” e alla “inutilita’ del dibattimento”, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito e’ insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell’innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell’imputato e’ in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (Cass., n. 36210 del 26/06/2014, dep. 27/08/2014, Rv. 260248), talche’, la pronuncia di non luogo a procedere deve essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicita’ ed alternativita’ di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente “aperte”.

Alla luce di tali principi deve censurarsi la decisione del GUP di Campobasso, che ha pronunciato sentenza di proscioglimento in una situazione non chiaramente definita nei suoi presupposti sostanziali. Posto, infatti, che la responsabilita’ dell’extraneus nella bancarotta post-fallimentare si modella su quella dell’imprenditore fallito, nel senso che presuppone la commissione del reato da parte di quest’ultimo e un’attivita’ causalmente orientata dell’extraneus (perche’ rivolta a realizzare l’evento tipico o a favorirne la realizzazione), ne consegue che il Giudice dell’udienza preliminare, per esaminare correttamente la posizione di (OMISSIS), avrebbe dovuto – in primo luogo – esaminare la posizione di (OMISSIS), per delibare (sia pure incidentalmente) sull’esistenza della bancarotta post-fallimentare e sulla sua imputabilita’ soggettiva. Il GUP avrebbe dovuto, cioe’, accertare se la gestione postfallimentare, da parte di (OMISSIS), della “(OMISSIS)” – cespite appartenente alla ditta fallita e trasmigrato, “senza atto di data certa” (come detto in sentenza), nella disponibilita’ della (OMISSIS) prima e, poi, della (OMISSIS) – fosse avvenuta in violazione dei diritti dei creditori concorsuali e se avesse procurato un danno alla massa fallimentare (la bancarotta post-fallimentare e’, infatti, un reato di danno, al contrario della bancarotta pre-fallimentare, che e’ un reato di pericolo concreto). Solo successivamente avrebbe dovuto esaminare la posizione di (OMISSIS), al fine di verificare se la corresponsione di finanziamenti – da parte della Regione Molise alla ditta gestita, di fatto, dal fallito, avesse peggiorato la situazione dei creditori concorsuali, privandoli di utilita’ connesse all’esercizio, da parte di (OMISSIS), della nuova impresa o avesse determinato oneri a carico dei creditori suddetti, tenendo conto, tra l’altro, dell’epoca in cui era stato deliberato il finanziamento da parte della Regione Molise (se prima o dopo il fallimento).

L’indagine avrebbe dovuto completarsi, poi, con riguardo all’elemento soggettivo ravvisabile in capo a (OMISSIS), tenendo conto del fatto che tale elemento non si atteggia, per l’extraneus, in maniera differente nella bancarotta prefallimentare e in quella post-fallimentare – consistendo, per l’extraneus concorrente nel reato proprio, nella volontarieta’ della propria condotta di apporto a quella dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (cosi, Cass., n. 12414 del 26/1/2016 per la bancarotta pre-fallimentare) – cosicche’ rileva, a carico dell’extraneus, non solo la volonta’ “dolosamente diretta alla lesione dei diritti dei creditori del fallimento” o a “nascondere denaro alla procedura in concorso con il fallito” (come ritenuto dal giudicante), ma anche – secondo i principi generali in materia di dolo – l’accettazione del rischio di una siffatta eventualita’.

Non risulta, pero’, che la sentenza impugnata si sia sviluppata secondo la scansione logica dianzi esposta – anche alla luce dell’eventualita’, non concretamente indagata, che il quadro venga chiarito, nel contraddittorio delle parti, in sede dibattimentale – per cui se ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame al giudice a quo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B) e V) con rinvio al Tribunale di Campobasso, Giudice dell’udienza preliminare, per nuovo esame.

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