Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 5 luglio 2017, n. 32363

In caso di lottizzazione abusiva la confisca al di fuori dei casi di condanna, nei confronti del terzo, sul cui patrimonio la misura incide, rimasto estraneo al procedimento penale, presuppone che siano riscontrabili quantomeno profili di colpa da parte del giudice dell’esecuzione nell’ambito del relativo procedimento, il quale non contrasta con alcun principio costituzionale o convenzionale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 5 luglio 2017, n. 32363

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 26/06/2013 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO MARILIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26/6/2013 ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza, in data 21/1/2013, con la quale la medesima Corte aveva respinto l’istanza di revoca della confisca disposta nei confronti dello stesso (OMISSIS), terzo acquirente di una unita’ immobiliare, facente parte di un comprensorio realizzato dalla ” (OMISSIS) S.p.A.” in localita’ “(OMISSIS)” del comune di Palermo, con sentenza emessa dal Pretore di Palermo il 29/1/2000.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e, ricordato come la giurisprudenza della CEDU e di questa Corte abbiano escluso l’applicabilita’ della confisca nei confronti di soggetti estranei al reato, rileva come erroneamente i giudici dell’esecuzione abbiano ritenuto l’inesistenza di positivi elementi di valutazione circa la sussistenza di una condizione di buona fede all’atto dell’acquisto dell’immobile sulla base di circostanze fattuali destituite di fondamento.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, ponendo in evidenza la illogicita’ della motivazione nella parte in cui esamina le allegazioni difensive.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

4. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

L’amministrazione comunale di Palermo ha depositato memoria datata 7/5/2014, con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza del 28/2/2014, la Prima Sezione Penale di questa Corte, originaria assegnataria del ricorso, ha disposto con ordinanza il rinvio a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti a questa Terza Sezione penale per “competenza interna” in considerazione della materia oggetto del ricorso.

All’udienza del 30/5/2014, questa Sezione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata da questa stessa Sezione con ordinanza del 20/5/2014.

In data 14/2/2017 e’ pervenuta alla cancelleria di questa Corte una comunicazione dell’Avv. (OMISSIS) che, facendo presente di essere stato gia’ difensore di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS) e di essere ora difensore di (OMISSIS), ha sollecitato la definizione del procedimento, la trattazione del quale e’ stata fissata nell’odierna udienza.

In data 18/4/2017 il medesimo difensore faceva pervenire un estratto della dichiarazione di successione a dimostrazione della qualita’ di erede di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente prendere in considerazione le conseguenze del decesso dell’originario ricorrente, (OMISSIS), comunicato dal difensore con l’istanza in data 14/2/2017 mediante la quale si sollecitava la trattazione del procedimento.

Va presa in considerazione, a tale proposito, quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di esecuzione, una volta instauratosi il procedimento, esso, non avendo natura di giudizio di impugnazione, deve trovare la sua naturale conclusione in una decisione emessa all’esito dell’esame di tutte le questioni prospettate, svoltosi nel contraddittorio delle parti interessate e cio’ al fine di dare comunque definitiva certezza ad un determinato titolo esecutivo, nel rispetto e nella tutela dei vari interessi eventualmente contrapposti e sottoposti al vaglio del giudice (cosi’ Sez. 6, n. 12512 del 6/2/2001, Palladino, Rv. 21848501. Conf. Sez. 1, n. 10416 del 19/2/2009, Guarracino, Rv. 24289801).

Le richiamate pronunce, infatti, pur riferendosi alla ipotesi della rinuncia da parte dell’interessato, definendo esse la natura del giudizio di esecuzione, risultano evidentemente utilizzabili anche nel caso in esame e di cio’ ha chiaramente tenuto conto anche la difesa che, dopo la morte di (OMISSIS), ha comunque richiesto la fissazione di un’udienza per la trattazione e la definizione del procedimento.

Va altresi’ osservato, quanto alla posizione di (OMISSIS), qualificatosi erede dell’originario ricorrente, che lo stesso, e’ invece, del tutto estraneo al rapporto processuale originariamente instauratosi con il ricorso del suo dante causa.

La disposta confisca, in ogni caso, pacificamente opera anche nei confronti di terzi, sebbene debba riconoscersi, come gia’ e’ avvenuto in una precedente pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 25883 del 14/3/2013, Pasqui e altri, Rv. 25714401. V. anche Sez. 3, n. 19959 del 10/10/2012 (dep.2013), Miele, Rv. 25586401), una sostanziale differenza tra la posizione dell’erede e quella del terzo acquirente, perche’, sebbene accomunate dalla mancata partecipazione al giudizio principale e dall’incidenza patrimoniale di decisioni adottate in un contesto estraneo alla propria posizione giuridica, quella del primo e’ caratterizzata dal fatto che questi, per effetto della confisca, non puo’ far valere alcuna pretesa su un bene sul quale la misura ablativa ha inciso ab origine sulla nascita del suo diritto sul bene, rendendolo inesistente.

Nel caso di specie, peraltro, non si pone neppure il problema, affrontato nella richiamata decisione, del pregiudizio che potrebbe derivare dall’impossibilita’ del dante causa deceduto nel corso del giudizio principale, di far valere appieno nel giudizio penale nel quale e’ imputato, le proprie difese per opporsi alla confisca, in quanto l’originario ricorrente nel presente giudizio ha potuto integralmente utilizzare, come pure verra’ detto in seguito, gli strumenti e le garanzie che l’ordinamento poneva a sua disposizione.

2. Cio’ premesso, va rilevato che il ricorso e’ inammissibile.

Occorre in primo luogo osservare, per una migliore comprensione della vicenda in esame, che la stessa e’ caratterizzata dalle seguenti principali scansioni fattuali e procedimentali ricavabili dal ricorso e dal provvedimento impugnato, unici atti ai quali, come e’ noto, questa Corte ha accesso.

L’immobile del quale l’odierno ricorrente richiede la restituzione, come si e’ detto in precedenza, e’ parte di un complesso immobiliare realizzato in localita’ (OMISSIS) del comune di Palermo in attuazione di una lottizzazione abusiva definitivamente accertata con sentenza irrevocabile, emessa dal Pretore di Palermo il 29/1/2000.

Il ricorrente, dichiarandosi terzo acquirente di buona fede, lamenta che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente negato la restituzione del bene confiscato.

La Corte territoriale, col provvedimento impugnato, ha motivatamente escluso la sussistenza della buona fede in capo al ricorrente, ponendo anzi in evidenza alcuni dati fattuali ritenuti seriamente indicativi della circostanza che il ricorrente fosse pienamente consapevole di acquistare un bene illecitamente lottizzato o che, in ogni caso, fosse stato in condizioni tali da potersi rendere conto di tale evenienza.

I dati ritenuti significativi dal giudice dell’esecuzione sono:

– l’atto di acquisto dell’immobile, in data (OMISSIS), stipulato con la ” (OMISSIS) S.p.A.”, societa’ di (OMISSIS), condannato irrevocabilmente quale uno degli ispiratori della lottizzazione e dei connessi reati contro la pubblica amministrazione, cognato di (OMISSIS), definito “uomo di spicco assoluto di Cosa Nostra”;

– la qualifica professionale di geometra del ricorrente e la sua competenza nel settore;

– la sua posizione, all’epoca dei fatti, di dipendente del settore tecnico del comune di Palermo, ufficio che vedeva coinvolti e in parte condannati per le condotte tenute nell’ambito dell’attivita’ lottizzatoria, i funzionari che ne facevano parte;

– il rapporto di parentela con l’omonimo assessore all’urbanistica del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS), del quale era nipote diretto e presso la segreteria del quale prestava servizio, svolgendo conseguentemente la propria attivita’ proprio all’interno degli uffici deputati al rilascio delle concessioni edilizie o, comunque, a pronunciarsi nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio delle stesse. Il predetto, peraltro, era stato direttamente coinvolto nella vicenda, tanto da essere stato condannato in primo grado per aver dolosamente contributo alla lottizzazione, connotata anche dal rilascio di un numero ingentissimo (“centinaia e centinaia”) di concessioni edilizie e poi assolto nei successivi gradi di giudizio.

Sulla base di tali evenienza la Corte di appello rileva come, a differenza di altre posizioni gia’ esaminate, afferenti ad altri acquirenti, la posizione del ricorrente non possa ritenersi “immune da profili di addebito, di colpa, di compartecipazione, in qualche modo, al progetto gia’ sanzionato di illiceita’”.

3. Tali considerazioni vengono contestate nel ricorso, facendo rilevare come, sulla base dei principi affermati dalla Corte EDU, la confisca non potrebbe essere comunque applicata nei confronti di soggetti estranei al reato e, conseguentemente, al processo.

Fatta tale premessa, osserva il ricorrente come il giudice dell’esecuzione abbia tenuto conto solo della pronuncia di condanna nei confronti dello zio e non anche della successiva assoluzione, che egli, all’interno dell’amministrazione, si era occupato esclusivamente di “contabilita’ di ripristino conto terzi” e manutenzioni stradali, non avendo nulla a che fare con l’Ufficio tecnico e svolgendo la propria attivita’ in stanze diverse e non contigue a quelle dove si trattavano le istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Viene fatto inoltre rilevare come la Corte di appello sia incorsa in un evidente errore laddove, per evidenziare la notorieta’ dei fatti relativi all’abusiva lottizzazione nel 1984, ha indicato tale anno come quello antecedente all’acquisto del lotto da parte dell’odierno ricorrente, acquisto in realta’ perfezionatosi nel 1983. Il giudice dell’esecuzione, si aggiunge, avrebbe ignorato anche che il ricorrente, nel 1985, era stato sentito quale persona informata sui fatti senza nulla conoscere in ordine al processo in corso e che sui giornali locali, nel 1989, era stato dato risalto alla notizia della regolarita’ dell’attivita’ edificatoria, informando anche del fatto che i tecnici comunali addetti all’edilizia privata non avevano riscontrato alcuna irregolarita’.

Si richiama, infine, il diverso esito di analoga procedura trattata dal giudice dell’esecuzione e da questa Corte nel ricorso di (OMISSIS) ed altri.

4. Cio’ posto, occorre rilevare che il provvedimento impugnato, il quale tiene nel dovuto conto i principi affermati dalla Corte EDU nella nota sentenza “Sud Fondi” (Sez. 2 sent. 20 gennaio 2009 SUD FONDI s.r.l. e altri contro Italia), e’ stato assunto in data antecedente ad altra decisione di rilievo (Corte EDU 29 ottobre 2013, Varvara c/Italia) che pure e’ intervenuta sul tema della confisca, sicche’ ritiene il Collegio che sia opportuno verificare se le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice dell’esecuzione nel caso in esame siano compatibili con l’ulteriore pronuncia dei giudici di Strasburgo, sebbene la stessa sia espressione di un indirizzo non ancora consolidato, stante la ricordata pendenza di analoghe questioni presso la Grande camera, in considerazione del fatto che la confisca, nel caso di specie, svolge i suoi effetti nei confronti di un soggetto terzo, rimasto estraneo al procedimento che l’ha disposta.

5. Non e’ questa la sede per procedere ad una dettagliata ricostruzione dei vari sviluppi che la questione ha avuto nel corso del tempo, effettuata peraltro, in piu’ occasioni, dalla dottrina, ben potendosi individuare, quale ottimale punto di partenza per una soluzione della vicenda, le decisioni della Corte costituzionale intervenute dopo la pronuncia della “sentenza Varvara”, gia’ peraltro recepite da questa Corte e delle quali si dira’ in seguito, avendo il giudice dell’esecuzione gia’ considerato, ai fini della decisione impugnata, come si e’ detto, quanto in precedenza affermato dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di questa Corte.

Cio’ nonostante, una sommaria sintesi, senza alcuna pretesa di completezza, si ritiene possa essere comunque utile ai fini della presente decisione.

6. La complessa evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale che ha riguardato la confisca, obbligatoria, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) quale conseguenza della lottizzazione abusiva, trae verosimilmente origine dal contenuto letterale della richiamata disposizione, la quale, non riferendosi espressamente ad una sentenza di condanna, consente la misura ablativa nei casi in cui l’esistenza della lottizzazione sia stata semplicemente accertata.

Tale formulazione della norma e’ stata originariamente interpretata nel senso che la confisca possa applicarsi in tutti i casi in cui tale accertamento sia avvenuto, indipendentemente dalla condanna dei responsabili della lottizzazione, ritenendosi tale conseguenza come espressamente voluta dal legislatore sulla base del confronto con quanto diversamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31 il quale fa esplicito riferimento alla sentenza di condanna nel prendere in considerazione l’ordine di demolizione impartito dal giudice.

Alla particolarita’ della misura ablativa prevista dalla disciplina edilizia e’ conseguita la qualificazione della stessa non come misura di sicurezza patrimoniale, bensi’ quale sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 30 del tutto differente dall’analogo istituto disciplinato dall’articolo 240 c.p. (cfr. Sez. 3, n. 38728 del 7/7/2004, Lazzara, Rv. 22960801; Sez. 3, n. 41757 del 23/9/2004, Pignatiello ed altri, Rv. 23031301. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 36844 del 9/7/2009, Conto’, Rv. 24492301 che ne rileva, pero’, il carattere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo il principio enunciato in relazione alla decisione “Sud Fondi” della Corte EDU) ed avente natura reale e non personale (v., ad es., Sez. 3, n. 37086 del 7/7/2004, Perniciaro, Rv. 23003101).

Tale ultimo aspetto, unitamente alla riconosciuta peculiarita’ della misura ablativa, ha prodotto, quale ulteriore conseguenza, il consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui la confisca deve ritenersi efficace ed operante anche in danno di soggetti terzi estranei al reato i quali, se in buona fede, possono poi far valere i loro diritti in sede civile (si veda, ad es. Sez. 3, n. 38728 del 7/7/2004, Lazzara, Rv. 22961001, cit.) e spiega i suoi effetti non soltanto in caso di estinzione del reato per prescrizione, ma anche in presenza di un esito assolutorio del giudizio con formula diversa dall’insussistenza del fatto, ritenendosi, peraltro, manifestamente infondata la questione di incostituzionalita’ sollevata con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2 (Sez. 3, n. 6396 del 7/11/2006 (deo. 2007), Cieri, Rv. 23607601).

Tale orientamento e’ stato, pero’, oggetto di successiva verifica alla luce della gia’ menzionata sentenza “Sud Fondi” della Corte EDU, la quale, nel prendere in esame il noto caso della lottizzazione in localita’ “Punta Perotti” di Bari, conclusosi con la confisca disposta nonostante l’assoluzione degli imputati per difetto dell’elemento soggettivo, ha dapprima riconosciuto la ricevibilita’ del ricorso (Sez. 2 Decisione 30.8.2007 SUD FONDI s.r.l. e altri contro Italia), considerando la natura di “pena” della confisca, in quanto collegata ad un illecito penale e, successivamente, ha accertato la violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, dichiarando arbitraria la confisca applicata (Sez. 2 sent. 20 gennaio 2009).

Questa Corte, gia’ dopo la pronuncia di ricevibilita’ del ricorso e prima della definitiva pronuncia della Corte di Strasburgo, ha riesaminato la questione, rilevando tra l’altro, considerato anche quanto indicato nella decisione del 30/8/2007, la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale per asserita violazione dell’articolo 3 Cost., articolo 25 Cost., comma 2, articoli 27, 42, 97, 111 Cost., articolo 117 Cost., comma 1 prospettata nell’ambito di quel giudizio (Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e altri, Rv. 24110001) che e’ stata successivamente ribadita anche alla luce della successiva pronuncia della Corte EDU del 2009, prendendo anche in esame la particolare posizione del terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 39078 del 13/7/2009, Apponi e altri, Rv. 24534801).

Le successive pronunce di questa Corte hanno tenuto ovviamente conto di quanto affermato dalla Corte EDU (v., ad es., Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009, P.M. in proc. Quarta e altri, Rv. 24374901; Sez. 3, n. 21188 del 30/4/2009, Casasanta e altri, Rv. 24363001; Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009, Tortora e altri, Rv. 24576301).

E’ intervenuta, in quel periodo, anche la Corte Costituzionale, in quanto sollecitata dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 44, comma 2 del TU in riferimento all’articolo 3 Cost., articolo 25 Cost., comma 2, e articolo 27 Cost., comma 1, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilita’ e nei confronti di persone estranee ai fatti, che e’ stata, tuttavia, dichiarata inammissibile (Corte Cost. sent. 239 del 24 luglio 2009). La questione era stata peraltro in precedenza ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Sez. 3, n. 20243 del 25/03/2009, Rammacca Sala e altri, Rv. 24362401; Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e altri, Rv. 24110001, cit.).

7. Il successivo intervento della Corte EDU con la sentenza “Varvara” ha determinato, come si e’ accennato in precedenza, ulteriori sviluppi, concretatisi con la declaratoria di non manifesta infondatezza, da parte di questa Corte, della questione di legittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, come interpretato dalla sentenza della CEDU, per violazione degli articoli 2, 9, 32, 41 e 42 Cost., articolo 117 Cost., comma 1, i quali impongono che il paesaggio, l’ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprieta’, in quanto la norma suddetta, come sopra interpretata, non tiene conto di tale bilanciamento, che deve essere sempre operato qualora siano in gioco opposti interessi costituzionalmente protetti, anche qualora gli uni trovino tutela nella CEDU e gli altri nella Costituzione italiana.

La Corte costituzionale (sent. 26/3/2015, n. 49) pur dichiarando l’inammissibilita’ della questione (sollevata anche dal Tribunale ordinario di Teramo), ha preso in considerazione quanto affermato nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in precedenza menzionate, fornendo una serie di indicazioni sui rapporti tra diritto interno e Convenzione EDU ed affermando, tra l’altro, richiamando anche il contenuto di due precedenti decisioni (le sentenze n. 239/2009 e 85/2008), che “di per se’, non e’ escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla piu’ ampia motivazione sulla responsabilita’, ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest’ultima, che il giudice penale e’ tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi e’ stata lottizzazione abusiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2,)”, rilevando, altresi’, che “allo stato, e salvo ulteriori sviluppi della giurisprudenza europea (in seguito al deferimento alla Grande Camera di controversie attinenti a confische urbanistiche nazionali, nei ricorsi n. 19029/11, n. 34163/07 e n. 1828/06), deve percio’ ritenersi erroneo il convincimento, formulato dai rimettenti come punto di partenza dei dubbi di costituzionalita’, che la sentenza Varvara sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva”.

Tali affermazioni sono state successivamente ribadite (Corte costituzionale ord. 187 del 23/07/2015), osservando “… che la sentenza della Corte EDU nel caso Varvara puo’ essere letta nel senso che la confisca urbanistica non esige una sentenza di condanna da parte del giudice penale, posto che il rispetto delle garanzie previste dalla CEDU richiede solo un pieno accertamento della responsabilita’ personale di chi e’ soggetto alla misura ablativa; che i canoni dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme avrebbero dovuto orientare il giudice a quo verso tale soluzione; che, infatti, esigere la condanna penale per l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo (quale e’, secondo la giurisprudenza costante, la confisca di una lottizzazione abusiva), per quanto assistita dalle garanzie della “pena” ai sensi dell’articolo 7 della CEDU, determina l’integrale assorbimento della misura nell’ambito del diritto penale e rappresenta una soluzione di dubbia compatibilita’ con il “principio di sussidiarieta’, per il quale la criminalizzazione, costituendo l’ultima ratio, deve intervenire soltanto allorche’, da parte degli altri rami dell’ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire” (sentenza n. 487 del 1989; in seguito, sentenza n. 49 del 2015); che ai fini dell’osservanza della CEDU rileva non la forma della pronuncia con cui e’ applicata una misura sanzionatoria ma la pienezza dell’accertamento di responsabilita’, tale da vincere la presunzione di non colpevolezza; che tale accertamento e’ compatibile con una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato conseguente alla prescrizione (sentenze n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 85 del 2008)”.

8. Alle richiamate pronunce ha fatto successivamente riferimento questa Corte, riconoscendo la possibilita’ di applicare la confisca anche in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato (Sez. 3, n. 16803 del 8/4/2015, Boezi e altri, Rv. 26358501; Sez. 3, n. 15888 del 8/4/2015 (dep. 2016), Sannella e altro, Rv. 26662801; Sez. 4, n. 31239 del 23/6/2015, Giallombardo, Rv. 26433701).

Le decisioni appena richiamate hanno preso in esame, alla luce di quanto chiarito dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale, il peculiare aspetto della efficacia della confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all’irrogazione della pena.

9. Cosi’ sommariamente riassunto il tormentato sviluppo della questione attinente alla operativita’ della confisca conseguente alla lottizzazione abusiva, rileva il Collegio che quanto affermato nelle decisioni intervenute successivamente alla pronuncia dell’ordinanza impugnata non toglie validita’ alle conclusioni cui e’ pervenuto il giudice dell’esecuzione ed, anzi, ne conferma la legittimita’.

10. La sentenza n. 49/2015 della Corte costituzionale prende esplicitamente in considerazione anche la posizione dei terzi acquirenti dei beni lottizzati e, nel ricordare che “la confisca urbanistica costituisce sanzione penale ai sensi dell’articolo 7 della CEDU e puo’ pertanto venire disposta solo nei confronti di colui la cui responsabilita’ sia stata accertata in ragione di un legame intellettuale (coscienza e volonta’) con i fatti”, precisa come l’accertamento possa essere “contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l’imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilita’ personale di chi e’ soggetto alla misura ablativa, sia esso l’autore del fatto, ovvero il terzo di mala fede acquirente del bene”.

Si aggiunge, nella richiamata sentenza: “sia che la misura colpisca l’imputato, sia che essa raggiunga il terzo acquirente di mala fede estraneo al reato, si rende percio’ necessario che il giudice penale accerti la responsabilita’ delle persone che la subiscono, attenendosi ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell’effettivo apprezzamento compiuto. Ora, tali considerazioni chiariscono che il terzo acquirente di buona fede, che ha a buon titolo confidato nella conformita’ del bene alla normativa urbanistica, non puo’ in nessun caso subire la confisca. Va poi da se’ che l’onere di dimostrare la mala fede del terzo grava, nel processo penale, sulla pubblica accusa, posto che una “pena”, ai sensi dell’articolo 7 della CEDU, puo’ essere inflitta solo vincendo la presunzione di non colpevolezza formulata dall’articolo 6, comma 2, della CEDU (ex plurimis, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 1 marzo 2007, Geerings contro Paesi Bassi)”.

Va peraltro osservato che, nella menzionata pronuncia, il giudice delle leggi, pur ritenendo di non potersi soffermare “sui limiti che l’ordinamento processuale puo’, di volta in volta e a seconda della fase in cui versa il processo, imporre al giudice penale quanto alle attivita’ necessarie per giungere all’accertamento della responsabilita’”, ravvisa nella giurisprudenza di questa Corte “una linea di tendenza favorevole ad un ampliamento di essi (ad esempio, Corte di cassazione, sezioni unite penali, 10 luglio 2008, n. 38834)”.

11. Tali considerazioni vanno dunque apprezzate nel caso in esame, verificando se il giudice dell’esecuzione possa procedere all’accertamento di responsabilita’ del terzo acquirente, ritenuto necessario per l’operativita’ nei suoi confronti della misura ablativa disposta nel precedente giudizio.

La risposta, affermativa, e’ gia’ stata data in passato dalla giurisprudenza di questa Corte.

In generale, si e’ gia’ avuto modo di affermare che nel procedimento di esecuzione va considerato “interessato” chiunque vanti una posizione giuridicamente tutelata sulla quale incide l’esecuzione della sentenza (Sez. 3, n. 23761 del 11/5/2010, Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e altri, Rv. 24728101, attinente, peraltro, alla vicenda “Sud Fondi”).

Sempre in generale, occorre ricordare come, in piu’ occasioni, si sia chiarito che e’ solo il giudice dell’esecuzione che puo’ giudicare della pretesa avanzata in executivis dal terzo in relazione al bene confiscato, qualsivoglia sia il contenuto della istanza.

Pare sufficiente richiamare, a tale proposito, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 11170 del 25/9/2014 (dep.2015), Uniland Spa e altro) le quali, nel considerare l’ipotesi in cui il terzo non abbia avuto modo di far valere le proprie pretese davanti al giudice della cognizione, hanno richiamato la competenza generale del giudice dell’esecuzione, menzionando anche le plurime decisioni che riconoscono soltanto al terzo, nei confronti del quale la sentenza irrevocabile non fa stato, la possibilita’ di far valere davanti al giudice dell’esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile (le SS. UU. richiamano, ex multis Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011 (dep. 2012), Lonati, Rv. 251845; Sez. 1, n. 27201 del 30/5/2013, Can, Rv. 257599; Sez. 3, n. 23926 del 27/05/2010, Baraldi, Rv. 247797 le quali seguono a due decisioni delle Sezioni Unite: Sez. U, n. 9 del 18/5/1994, Comit Leasing S.p.a. in proc. Longarini e Sez. U, n. 9 del 28/4/1999, Bacherotti, Rv. 21351101) e ricordando come, per terzo, debba ritenersi la persona estranea al reato, ovvero quella che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilita’, poiche’ soltanto versando in tale situazione oggettiva e soggettiva questi puo’ vedere riconosciuta la intangibilita’ della sua posizione giuridica soggettiva e l’insensibilita’ di essa agli effetti del provvedimento di confisca.

Osservano ancora le Sezioni Unite che “il concetto di buona fede per il diritto penale e’ diverso da quello di buona fede civilistica a norma dell’articolo 1147 c.c., dal momento che anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela escludono che la posizione del soggetto acquirente o che vanti un titolo sui beni da confiscare o gia’ confiscati sia giuridicamente da tutelare”.

A conclusioni analoghe e’ nondimeno gia’ pervenuta questa Corte con riferimento a questione concernente proprio gli effetti del provvedimento di confisca, del quale qui si discute, nei confronti di altro soggetto terzo (Sez. 3, n. 51387 del 24/10/2013, La Nuova Immobiliare S.r.l., Rv. 25801501) pervenendo all’affermazione del principio secondo il quale, in tema di lottizzazione abusiva, rientra nella sfera di cognizione del giudice dell’esecuzione l’accertamento della sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente, nei confronti del quale puo’ essere disposta la confisca del bene qualora abbia omesso di assumere le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilita’ dell’intervento edilizio con gli strumenti urbanistici (sulla competenza del giudice dell’esecuzione si era pronunciata, in precedenza, Sez. 3, n. 25883 del 14/3/2013, Pasqui e altri, Rv. 25714301).

Nell’affermare tale principio la sentenza richiama, nel dettaglio, le precedenti pronunce nelle quali si era riconosciuta l’operativita’ della confisca nei confronti del terzo rispetto al quale deve escludersi la buona fede (Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009, Conto’, Rv. 24492401, cit.; Sez. 3, n. 45833 del 18/10/2012, Comune Di Palermo, Rv. 25385301; Sez. 3, n. 37472 del 26/6/2008 Belloi e altri, Rv. 24109801, cit.; Sez. 6, n. 45492 del 23/11/2010, Murolo, Rv. 24921501; Sez. F, n. 31921 del 24/7/2012, Spaccialbelli, Rv. 25342101; Sez. 3, n. 15981 del 28/2/2013, P.M. in proc. Moretti, Rv. 25498701. Conforme a quest’ultima Sez. 3, n. 51710 del 3/12/2013, P.M. in proc. Chiantera e altri, Rv. 25734801).

Merita anche di essere ricordata, a tale proposito, altra decisione di questa Sezione (Sez. 3 n. 34882 del 22/4/2010, Usai, non massimata) nella quale la questione viene affrontata tenendo conto anche dei contenuti della sentenza “Sud Fondi” della Corte EDU e della sentenza 239/2009 della Corte costituzionale.

Si afferma, in questa decisione, che la condotta del terzo non in buona fede e’ intimamente connessa a quella del venditore, sicche’ le loro azioni, solo apparentemente distinte, si collegano tra loro determinando la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio, osservando, altresi’, che la decisione della Corte EDU non ha affermato in alcun modo che la confisca presuppone una pronuncia di condanna nei confronti del soggetto al quale la cosa appartiene, ribadendo conseguentemente il principio secondo il quale “per disporre la confisca prevista dal Testo Unico n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2 (e precedentemente dalla L. n. 47 del 1985, articolo 19), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben puo’ essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale e’, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena”.

Viene quindi precisato che presupposto essenziale ed indefettibile, per l’applicazione della confisca, e’ l’accertamento della effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva, con l’ulteriore condizione, connessa alle decisioni della Corte EDU e che riguarda l’elemento soggettivo del reato, da riscontrare, quanto meno, in termini di colpa, rilevabile almeno sotto gli aspetti dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza, nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere.

12. I principi sopra richiamati sono dunque utilizzabili anche per la soluzione della questione in esame, sebbene vada rilevato, alla luce di quanto affermato dalla corte costituzionale nella sentenza n.49/2015, con riferimento a quanto disposto dalla Convenzione, che non sara’ l’interessato a dover dimostrare la propria buona fede, gravando sulla pubblica accusa l’onere di dimostrarne l’insussistenza.

Parimenti, risulta evidente la necessita’ di assicurare al soggetto interessato tutte le garanzie richieste dalla Convenzione, che il Collegio ritiene siano comunque assicurate anche nella fase di esecuzione.

Va ricordato, a tale proposito, che solo in detta fase processuale il terzo puo’ concretamente agire per far valere le proprie ragioni, rimanendo estraneo alla fase di cognizione e disponendo, in altri momenti, di strumenti limitati (lo ricorda la citata sentenza 34882/2010, richiamando l’articolo 257 c.p.p., comma 1; articolo 322 c.p.p., comma 2 e articolo 355 c.p.p., comma 3), che non consentono la necessaria verifica di cui si discute.

In tale fase, peraltro, viene assicurato il contraddittorio ed il diritto di difesa, anche attraverso la nomina di un difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, prevedendosi che lo stesso debba essere sentito se ne fa richiesta e riconoscendo al giudice dell’esecuzione ampi poteri, prevedendo l’articolo 666 c.p.p., comma 5 che questi possa richiedere alle autorita’ competenti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, se occorre, assumere prove, sempre nel rispetto del contraddittorio.

E’ altresi’ assicurata la pubblicita’ dell’udienza, atteso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 109/2015, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 666 c.p.p., comma 3, articolo 667 c.p.p., comma 4, e articolo 676 c.p.p. nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.

La Corte, peraltro, nella richiamata decisione, pone in evidenza come il provvedimento ablativo possa “colpire un soggetto rimasto estraneo al giudizio di cognizione e che non ha avuto, quindi, neppure la possibilita’ di fruire della garanzia della pubblicita’ delle udienze nell’ambito di detto giudizio”.

Tale decisione ha trovato applicazione anche da parte di questa Sezione, che ha avuto modo di rilevare la manifesta infondatezza della ulteriore questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non consente che, su richiesta degli interessati, il procedimento di applicazione della confisca dinanzi al giudice dell’esecuzione si svolga, in prima istanza, con le forme dell’udienza pubblica, cosi’ come accade per il procedimento di opposizione contro la relativa ordinanza, in seguito all’intervento della Corte costituzionale appena richiamato, precisando che l’articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, non impongono una “forma” unica di contraddittorio, sicche’ sono legittimi i procedimenti in cui esso sia eventuale, perche’ attivato solo su istanza di parte e posticipato, poiche’ collocato nella fase del controllo sulla prima decisione emessa “de plano” (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 26553701).

13. Da cio’ consegue, pertanto, la piena conformita’ della procedura seguita anche nella fattispecie alla giurisprudenza convenzionale e costituzionale intervenuta successivamente al provvedimento impugnato.

Va conseguentemente affermato che in tema di lottizzazione abusiva, l’applicazione della confisca al di fuori dei casi di condanna, nei confronti del terzo sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, rimasto estraneo al procedimento penale, presuppone che siano riscontrabili quantomeno profili di colpa da parte del giudice dell’esecuzione nell’ambito del relativo procedimento, il quale non contrasta con alcun principio costituzionale o convenzionale.

14. Fatto tale doveroso rilievo, osserva il Collegio come, in primo luogo, debba darsi atto del fatto che il ricorrente non ha in alcun modo eccepito la regolarita’ del procedimento svoltosi innanzi al giudice dell’esecuzione, limitandosi a sostenere, dopo il richiamo ai principi generali, che la valutazione della Corte di appello sarebbe errata e connotata da vizi di illogicita’.

Ha lamentato il fatto che la confisca non avrebbe potuto essere applicata nei suoi confronti, in quanto soggetto estraneo al reato ed al processo, ma tale evenienza, come si e’ visto, non preclude gli effetti della misura ablativa.

I motivi di doglianza, inoltre, si caratterizzano per essere articolati quasi esclusivamente in fatto, risolvendosi in una prospettazione alternativa delle valutazioni operate dal giudice dell’esecuzione, con argomenti che risultano scevri da cedimenti logici o manifeste contraddizioni.

La Corte di appello basa infatti la propria decisione su una serie di dati fattuali che vanno, in primo luogo, considerati unitariamente e che pongono in evidenza, come si e’ ricordato in precedenza, elementi fattuali inequivocabilmente sintomatici della piena consapevolezza dell’attivita’ lottizzatoria che stava svolgendosi in localita’ (OMISSIS) del comune di Palermo.

Correttamente il giudice dell’esecuzione ha posto in evidenza il fatto che il ricorrente fosse dotato, in ragione del titolo di studio e della professione svolta, delle competenze necessarie per rendersi agevolmente conto della eclatante illegittimita’ dell’attivita’ urbanistica che si stava svolgendo.

Si trattava, per quanto e’ dato rilevare dal ricorso e dall’ordinanza impugnata, di una vastissima attivita’ lottizzatoria posta in essere in area a destinazione agricola mediante il rilascio di centinaia di titoli abilitativi.

La Corte territoriale ha anche considerato l’inserimento professionale del ricorrente all’interno dell’amministrazione comunale nel settore tecnico e l’attivita’ di collaborazione con l’omonimo zio, assessore all’urbanistica rimasto coinvolto nelle indagini, arrestato e condannato in primo grado, sebbene successivamente assolto.

Nel ricorso si insiste particolarmente sull’assoluzione, facendo anche rilevare la menzionata incongruenza tra le date indicate (quella dell’acquisto e quella in cui, secondo la Corte di appello, avrebbe avuto particolare risalto presso l’opinione pubblica).

Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni prive di rilievo, poiche’ l’esito finale del processo, che riguarda soggetto diverso dall’interessato, con il quale egli aveva rapporti di parentela e collaborazione, e’ un dato che la Corte ha considerato, ponendo tuttavia l’accento sull’intero sviluppo della vicenda, unitamente alla qualifica soggettiva del ricorrente ed alla sua attivita’ professionale, per ritenere dimostrata, quanto meno, una colpevole negligenza, se non la consapevolezza dell’illiceita’ dell’azione lottizzatoria.

Inoltre, sebbene il ricorso faccia ripetutamente riferimento all’atto di acquisto del terreno, intervenuto nel 1983, occorre considerare che l’attivita’ lottizzatoria non poteva ritenersi conclusa con il solo trasferimento della proprieta’, completandosi invece, almeno per quanto riguarda la proprieta’ del ricorrente, con l’ultimazione dell’attivita’ edificatoria, che la stessa Corte territoriale colloca temporalmente nel 1989, sicche’ l’errore nell’indicazione della data e’ privo di rilevanza a fronte di una condotta attiva, protrattasi dopo l’acquisto, secondo quanto accertato dal giudice dell’esecuzione, per alcuni anni, senza contare, poi, che lo stesso ricorrente ricorda (pag. 12 del ricorso) di essere stato sentito come persona informata sui fatti dal magistrato inquirente proprio sulla lottizzazione abusiva.

A fronte di cio’, come si e’ gia’ detto, vengono opposte considerazioni in fatto, tese a contrastare le conclusioni del giudice dell’esecuzione che, oltre a non poter essere prese in esame da questa Corte, restano comunque confinate nell’ambito delle mere asserzioni.

Infine, il provvedimento impugnato tratta anche l’ulteriore questione sollevata con riferimento ad altra pronuncia di questa Corte in caso analogo (Sez. 3, n. 45833 del 18/10/2012, Comune Di Palermo, Rv. 25385301), dando atto della diversa situazione e rilevando, del tutto correttamente, come l’accertamento sulla posizione di ogni singolo soggetto debba essere effettuata con riferimento alle peculiarita’ del caso specifico.

15. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile senza ulteriori oneri per il ricorrente in quanto deceduto nelle more del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *