Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 5 luglio 2017, n. 32406

La bancarotta per distrazione scatta anche se gli atti avvengono dopo il concordato preventivo a patto che questo sia avvenuto in frode dei creditori.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 5 luglio 2017, n. 32406

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M.S. – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.P.A.;

avverso l’ordinanza n. 20/2016 TRIB. LIBERTA’ di PISTOIA, del 14/07/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La 5 Sezione Penale di questa Corte con decisione numero 18997 del 2016 disponeva l’annullamento con rinvio del provvedimento emesso – in tema di sequestro – dal Tribunale di Pistoia il 12 novembre del 2015. L’odierno procedimento rappresenta il seguito di tale decisione, essendo stata impugnata la decisione emessa dal Tribunale di Pistoia – nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. – in sede di rinvio, il 14 luglio del 2016 (decisione con cui veniva nuovamente confermato il provvedimento di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Pistoia il 10 ottobre 2015).

Conviene pertanto illustrare – in apertura – i contenuti della decisione rescindente.

1.1 Oggetto del sequestro preventivo risulta essere la somma di Euro 1.999.564,00 presente sui conti correnti della societa’ (OMISSIS), ritenuta valore nominale del profitto del reato di cui al capo Cl della imputazione provvisoria (contestato all’amministratore di fatto di altra societa’, la (OMISSIS) s.p.a., tal (OMISSIS)).

La (OMISSIS) risulta cessionaria di azienda da (OMISSIS) spa, societa’ quest’ultima in liquidazione e in concordato preventivo con continuita’ aziendale. Nella contestazione si assume che la cessione di azienda – avvenuta durante la procedura di concordato, con approvazione del comitato dei creditori ed autorizzazione del giudice delegato – sarebbe avvenuta per un prezzo (Euro 1.890.000,00) sensibilmente inferiore al valore di mercato (stimato in Euro 3.889.000 circa). Da qui la sottoposizione a sequestro della differenza tra il prezzo della cessione pagato dalla (OMISSIS) (societa’ amministrata dallo stesso (OMISSIS)) e il valore stimato dell’azienda.

1.2 Nell’esaminare i motivi di ricorso allora proposti (relativi al fumus commissi delicti ed alla relativa congruenza motivazionale, specie in rapporto all’avvenuta approvazione della cessione di azienda da parte del comitato dei creditori con successiva omologazione del concordato) questa Corte evidenziava, in sintesi, che:

a) a fronte di una cessione che risulta approvata dal comitato dei creditori e dal giudice delegato, il fumus del reato di bancarotta va ricollegato – in ipotesi – alla esistenza di una attivita’ fraudolenta preordinata alla induzione in errore di tali soggetti (posto che se la scelta degli organi della procedura di autorizzare l’atto e’ libera, nessun reato puo’ essere ritenuto sussistente). La decisione impugnata tende a valorizzare l’ipotesi di un “piano” preordinato dal (OMISSIS) che prima della messa in liquidazione della (OMISSIS) spa aveva stipulato con la (OMISSIS) un fitto di azienda che prevedeva la cessione al prezzo al quale era poi avvenuta;

b) tuttavia, al fine di ritenere dimostrato l’intento fraudolento, si sarebbe dovuto verificare se la vendita per il corrispettivo di 1.890.000 Euro facesse o meno parte ab origine della proposta di concordato approvata dai creditori della (OMISSIS) spa; sulla base di quali accertamenti il commissario giudiziale aveva fondato la valutazione – superiore – di mercato dell’azienda in Euro 3.889.564; le ragioni per le quali, pur in presenza di parere contrario del commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il giudice delegato avevano dato corso alla cessione dell’azienda.

2. In sede di rinvio il Tribunale ha espresso le seguenti valutazioni:

a) in premessa si afferma che la proposta di concordato conteneva ab origine la proposta di acquisto dell’azienda, poi realizzatasi (anche ad un prezzo leggermente inferiore, poi innalzato) cosi’ come le modalita’ del pagamento del prezzo da parte di (OMISSIS);

b) si precisa inoltre che, quanto alla stima del commissario giudiziale, la stessa si basa essenzialmente sul valore dell’avviamento; si precisa altresi’ che lo stesso commissario, valutando l’assenza di altre proposte nonche’ il dato positivo della continuita’ aziendale, in data 26 ottobre 2013 aveva espresso parere favorevole alla omologazione del concordato (l’omologa e’ del 7 novembre 2013);

c) si rappresenta, ancora che il comitato dei creditori ed il giudice delegato hanno dato corso alla cessione in base al parere favorevole del commissario giudiziale ed in base a libera scelta.

Tutto cio’ premesso, il Tribunale indica ulteriori attivita’ di indagine non valutate nel primo provvedimento di riesame, introducendo nuovi profili in fatto.

Si tratta, in particolare, dell’analisi della posizione creditoria di due istituti di credito che sarebbe stata oggetto di quasi integrale soddisfazione poco tempo prima della presentazione della domanda di concordato. Detti istituti di credito risultano aver aperto posizioni di finanziamento alla (OMISSIS).

Si ritiene che tale condotta sia stata volontariamente taciuta dall’amministratore della (OMISSIS) spa e che possa avere rilevanza, come nuovo e diverso motivo di sussistenza del fumus commissi delicti.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa, destinataria del provvedimento di sequestro, nella persona del legale rappresentante (OMISSIS), a mezzo del difensore munito di procura speciale.

Dopo un’ampia premessa in fatto, riepilogativa degli sviluppi procedimentali, il ricorso articola tre motivi.

Va premesso che la societa’ ricorrente evidenzia in fatto:

a) che la contestazione elevata in sede di imputazione provvisoria fa riferimento – in ipotesi – alla distrazione consistente nel minor valore della cessione di azienda (da (OMISSIS) spa a (OMISSIS)) rispetto all’ipotizzato valore di mercato (nella misura di Euro 1.890.000);

b) il GIP nel disporre il sequestro affermava la sussistenza di tale

sottovalutazione del reale valore aziendale;

c) si ribadisce che era intervenuto il parere favorevole del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e l’autorizzazione del giudice delegato.

3.1 Al primo motivo si deducono i vizi di erronea applicazione della disciplina regolatrice, vizio di motivazione, violazione dell’obbligo di conformazione gravante sul giudice del rinvio.

Si evidenzia che ai punti evidenziati dalla decisione rescindente si e’ data risposta in tutto favorevole alla posizione della societa’ ricorrente (proposta inserita ab origine nella bozza di concorato, parere favorevole anche del commissario giudiziale, libera volonta’ dei creditori). Da cio’ doveva derivare, secondo logica, l’annullamento del sequestro, in virtu’ del principio di diritto sottostante, enunciato nella decisione rescindente.

Nonostante cio’ il Tribunale ha ritenuto di mantenere in vita il provvedimento di sequestro preventivo, in rapporto ad una cessione di azienda che non puo’ essere ritenuta illecita.

La valorizzazione di altri e diversi elementi di fatto, che non riguardano – peraltro – l’oggetto specifico della contestazione (quanto le modalita’ di soddisfazione di alcuni creditori) e’ stata operata, si assume, in violazione di quanto previsto dall’articolo 627 c.p.p. (con citazione di precedenti arresti di questa Corte sul tema) e concretizza un autonomo vizio di motivazione.

3.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.

In tale motivo si affronta, in subordine, la rilevanza del nuovo tema di prova esplorato dal giudice del rinvio.

Se ne denunzia la inconferenza e la infondatezza in fatto.

Si contesta, nel merito, l’ipotizzato deficit di conoscenza della soddisfazione dei creditori in capo agli organi della procedura concordataria, atteso che il credito delle due bache era stato correttamente appostato nella proposta di concordato, con indicazione di compensazione con crediti canalizzati o ceduti. Vi era piena conoscenza di tali condizioni di fatto in capo al Commissario Giudiziale. In ogni caso, pur ipotizzando un deficit informativo l’unica conseguenza sarebbe stata la eventuale revocabilita’ di tali pagamenti.

3.3 Al terzo motivo si deduce violazione procedimentale.

L’udienza si e’ tenuta in data 23 giugno 2016 ma la decisione risulta depositata il 14 luglio 2016 oltre il termine di dieci giorni di cui all’articolo 309 co.9 e co.10. 3.4 E’ stata depositata successiva memoria difensiva. Si ribadiscono le argomentazioni e si produce ulteriore decisione della 5 Sezione di questa Corte sul tema (n. 50675 del 2016).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, al primo motivo.

1.1 E’ assorbente la doglianza posta al primo motivo, che va accolto.

In effetti, il Tribunale di Pistoia – quale giudice del rinvio – non ha correttamente interpretato il senso della decisione rescindente, finendo con il porre in essere una violazione del principio espresso all’articolo 627 c.p.p., comma 3.

Giova richiamare – sul tema – il precedente rappresentato da Sez. 6 n. 18634 del 18.11.2014, rv 263951 secondo cui in materia di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio non puo’ abbandonare il thema decidendum segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l’annullamento, e definire il giudizio attraverso l’introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, puo’ affrontare ulteriori questioni attinenti all’attualita’ delle condizioni legittimanti la cautela, poiche’, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuita’ di oggetto del giudizio. Aspetto ribadito da sent. n. 16358 del 2014, della medesima Sezione 6, per cui materia di impugnazioni di provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio e’ tenuto a pronunciarsi sul thema decidendum delineato nelle fasi precedenti del giudizio cautelare ed ad applicare il principio di diritto enunciato in sede di legittimita’, potendo prendere in esame eventuali elementi sopravvenuti esclusivamente nella misura in cui incidano sulla decisione devoluta all’esito del giudizio rescindente.

2. Ora, e’ del tutto evidente che nella decisione rescindente – e nelle successive emesse dalla Sezione 5 di questa Corte – e’ stato affermato un preciso principio di diritto, cosi’ sintetizzabile (massima n. 268595 tratta dalla decisione n. 50675 del 2016, avente ad oggetto la medesima ricorrente): integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche gli atti di distrazione o di dissipazione del patrimonio commessi successivamente all’approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori e al provvedimento giudiziale di omologa, a condizione che il soggetto proponente il piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti abbia utilizzato la procedura concordataria in frode al ceto creditorio, mediante una chiara ed indiscutibile manipolazione della realta’ aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita alla corretta rappresentazione.

In rapporto a tale assetto regolativo in diritto, questa Corte – sul tema specifico oggetto del procedimento – aveva pertanto evidenziato, nella decisione rescindente, che la motivazione sul fumus commissi delicti posto a sostegno del sequestro tendeva a scontrarsi con alcuni dati fattuali potenzialmente antagonisti.

Tali aspetti del fatto (presenza ab origine della cessione nella proposta di concordato, ragioni specifiche del dissenso del commissario giudiziale, libera o meno volonta’ dei creditori e del giudice delegato in sede di adesione) erano dunque da ritenersi dirimenti, nel senso che il loro accertamento in senso favorevole alle opzioni della societa’ ricorrente avrebbe determinato la logica conseguenza dell’inesistenza del presupposto fattuale del provvedimento cautelare.

Il Tribunale in sede di rinvio non realizza una coerente applicazione di tali contenuti, posto che una volta accertate positivamente siffatte condizioni – come esposto nella prima parte del provvedimento – nessuna ragione giustificatrice del provvedimento di sequestro poteva residuare, in virtu’ della necessaria continuita’ logica e funzionale tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio.

L’introduzione di un nuovo tema in fatto, peraltro, non soltanto appare essere non in linea con i contenuti della pronunzia rescindente ma, a ben vedere, riguarda aspetto alquanto diverso rispetto a quello dedotto in contestazione e posto a base del sequestro.

In altre parole, la corretta o meno procedura di stralcio e soddisfazione di alcuni creditori – rispetto ad altri – e’ tema che potrebbe – in ipotesi – avere rilevanza in punto di addebito “personale” in fatti di rilevanza penale, ma non si riflette in modo diretto sulla validita’ dell’accordo di cessione di azienda tra la (OMISSIS) spa e la (OMISSIS) spa. Dunque nulla ha a che vedere con l’oggetto del presente procedimento che e’ resta il “sequestro” dell’ipotizzato “profitto” (differenziale tra valore di mercato e prezzo effettivamente corrisposto) di “quella” cessione di azienda. Cessione che, non essendo emerso alcun concreto e specifico indice rivelatore di fraudolenza sul tema, non puo’ essere ritenuta illecita, in quanto liberamente approvata dal comitato dei creditori e autorizzata dal giudice delegato, con parere favorevole del commissario giudiziale.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al PG ai sensi dell’articolo 626 c.p.p..

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