Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 3 ottobre 2017, n. 45550. La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del tribunale del riesame inizi a decorrere in un periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nello stesso periodo

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Nella stessa ottica, si e’ affermato – in tema di misure cautelari personali – che la mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legge, giacche’, a tal fine, occorre un’espressa manifestazione di volonta’ della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura cautelare decorre – qualora il dies a quo ricada nel periodo di sospensione – dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo (Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, Rv. 269115; Sez. 5, n. 28671 del 01/03/2016, Rv. 267370).
Non osta a tali conclusioni la sentenza Sez. 3, n. 10120 del 10/02/2016, Rv. 266716 – richiamata dal Tribunale del riesame nel caso di specie – che afferma il contrario principio per cui, nel procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo, il termine di dieci giorni per la decisione decorre anche nel corso del periodo di sospensione feriale, quando il dies a quo non ricada in detto periodo. La fattispecie concreta sulla quale la pronuncia e’ intervenuta e’, infatti, del tutto peculiare. Ci si riferiva a un procedimento di riesame di un decreto di sequestro preventivo la cui udienza camerale era stata celebrata il 30 luglio, ovvero nel periodo immediatamente precedente alla sospensione feriale dei termini processuali. Nel periodo di sospensione si era verificata, dunque, solo la decorrenza di una parte del termine assegnato per la decisione sull’istanza a pena di inefficacia della misura, mentre il dies a quo (coincidente con la trasmissione degli atti da parte dell’autorita’ giudiziaria procedente alla cancelleria del tribunale del riesame) per il decorso dei termini di emanazione del provvedimento, a pena di inefficacia della misura, era pacificamente ricompreso in periodo non feriale. Ed e’ corretto affermare che, in questi casi, il termine di dieci giorni per la decisione, a pena di inefficacia della misura cautelare, sulla richiesta di riesame, decorre, senza che possano avere rilievo eventi sospensivi, anche nel corso del periodo feriale, giacche’ detto termine, al pari di ogni altro provvedimento del giudice, non rientra nella sospensione dei termini processuali, che invece incide solo relativamente quelli (sospesi in periodo feriale) previsti per l’eventuale impugnazione del provvedimento giurisdizionale. In sostanza, la decorrenza del termine per la decisione sulla richiesta di riesame non resta sospesa nel periodo feriale nel solo caso in cui la sua mancata sospensione non rechi un pregiudizio al diritto di difesa, ovvero quando l’udienza camerale, che e’ l’ultimo incombente al quale la parte e il suo difensore hanno diritto di partecipare, si sia svolta prima della sospensione feriale.
Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto:
“La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del tribunale del riesame inizi a decorrere in periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nel medesimo periodo; con la conseguenza che anche il termine perentorio per la decisione resta sospeso, come accade, in generale, per i termini processuali che non involgano un’attivita’ delle parti processuali”.
3.2. – Le considerazioni appena svolte si attagliano pienamente al caso di specie, in cui risulta dagli atti che l’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame e’ stata celebrata il 3 agosto 2016 e che il reato in relazione al quale e’ stato disposto il sequestro e’ quello di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, senza che sia contestato alcun reato associativo con esso connesso. Risulta anche che il difensore dell’indagato ha tempestivamente eccepito, nel corso dell’udienza camerale, la nullita’ della stessa, in quanto celebrata nel periodo feriale. E deve evidenziarsi che la celebrazione dell’udienza nel periodo feriale ha evidentemente causato un pregiudizio dell’attivita’ difensiva, essendo stata necessaria la partecipazione del difensore alla stessa, con evidente compromissione o della adeguata preparazione della linea difensiva o del diritto del difensore al riposo feriale, entrambi garantiti dalla Costituzione, come dedotto nel ricorso per cassazione.
4. – Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza invio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Prato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato.

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