Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2017, n. 26373. L’articolo 40, comma VIII, del CCNL Comparto sanità che prevede il cambio di incarico per ristrutturazione aziendale non dà automaticamente diritto a maggiorazioni economiche

L’articolo 40, comma VIII, del CCNL Comparto sanità che prevede il cambio di incarico per ristrutturazione aziendale non dà automaticamente diritto a maggiorazioni economiche che invece sono riferite dal al conferimento effettivo di incarichi di struttura complessa

Sentenza 7 novembre 2017, n. 26373
Data udienza 13 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28789-2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7106/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2013 R.G.N. 2326/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
11. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7106 del 2013, depositata il 20 settembre 2013, rigettava l’impugnazione proposta dall’ (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma, emessa tra le parti in data 21 maggio 2009, con la quale era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Azienda avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore dei suddetti lavoratori per importi a titolo di maggiorazione del 35%, che gli sarebbe spettata ai sensi dell’articolo 40, comma 8, del CCNL Comparto sanita’ (periodo dal 3 agosto 2001-2006, si veda ricorso pag. 2, e controricorso pag. 9).
1.1. Il giudice di secondo grado affermava che risultava incontroverso che i lavoratori ricoprivano incarichi di Capo dipartimento e fruivano della maggiorazione di cui all’articolo 40, comma 8, CCNL Comparto sanita’, allorche’ l’Azienda con Delib. n. 156 del 2001 procedeva a ristrutturazione aziendale, azzerando tutti gli incarichi in atto.

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