Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2017, n. 26373. L’articolo 40, comma VIII, del CCNL Comparto sanità che prevede il cambio di incarico per ristrutturazione aziendale non dà automaticamente diritto a maggiorazioni economiche

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Non puo’ neanche revocarsi in dubbio che nella nozione di “pari valore economico” debba essere ricompresa anche la maggiorazione dal 35 al 50% di cui al comma 9, facendo parte tale maggiorazione secondo una evidente interpretazione di carattere sistematico (essendo la disposizione ricompresa nella clausola che disciplina la retribuzione di posizione) della retribuzione di posizione, emolumento che il comma 8 intende preservare nell’ipotesi di perdita dell’incarico (per il quale tale maggiorazione era prevista) dovuto a riorganizzazione aziendale”.
Il richiamo alla pronuncia della Corte d’Appello Roma n. 1223/09 nella sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7106 del 2013 non concorre a sostanziare le ragioni della decisione di quest’ultima e pertanto la mancata impugnazione per cassazione dello stesso non da’ luogo a giudicato interno su quanto statuito con la sentenza 1223/09.
3. Con il primo motivo di ricorso e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 40, 8, del CCNL Comparto sanita’, relativo alla retribuzione di posizione dei dirigenti.
Prospetta il ricorrente che poiche’ ai lavoratori non era stato conferito, con i contratti sottoscritti il 2 agosto 2001, un incarico a valenza dipartimentale, non poteva essere attribuita la reclamata maggiorazione.
4. Con il secondo motivo di ricorso e’ dedotta omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte d’Appello avrebbe stabilito il mantenimento del trattamento economico senza alcuna argomentazione sulla sussumibilita’ della fattispecie concreta nell’astratto paradigma contrattuale, tenuto conto che i contratti dell’agosto 2001 non avevano attribuito incarichi in relazione ai quali poteva essere attribuita la maggiorazione di cui all’articolo 40, comma 9, del CCNL.
5. Con il terzo motivo di ricorso e’ dedotta la violazione del D.Lsg. n. 165 del 2001, articolo 7, comma 5, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Assume il ricorrente che i lavoratori avrebbero potuto lamentare che non gli era stato attribuito successivamente al riassetto organizzativo aziendale un incarico di valenza dipartimentale di pari valore economico rispetto a quello svolto in precedenza, qualora avessero potuto dimostrare le positive valutazioni ricevute con riferimento all’incarico interrotto ante tempus, ma non avrebbero potuto pretendere il mantenimento del trattamento economico correlato all’incarico di valenza dipartimentale. Cio’, considerato che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni rese.
6. Con il quarto motivo di ricorso e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce il ricorrente di avere censurato la pretesa dei lavoratori in quanto limitata a produrre conteggi senza alcun riferimento analitico alle sue componenti, con conseguente difetto di liquidita’ e di certezza dell’asserito credito.
7. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.
7.1. In base alla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40), questa Corte e’ investita dell’interpretazione diretta della clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro in questione.
7.2. L’articolo 40, comma 8, del CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, prevede “Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sara’ conferito, ai sensi degli articoli 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico”.
Tale previsione non integra una clausola di garanzia per il trascinamento del trattamento economico gia’ in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni a cio’ richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente.
7.3. Il trattamento retributivo del dirigente che, ex Decreto Legislativo n. 165 del 2001 (articoli 19 e 24), si compone di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi e di una retribuzione accessoria consistente: a) nell’indennita’ di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilita’ connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione; b) nell’indennita’ di risultato finalizzata a remunerare la qualita’ delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La delineata struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette “il livello di responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione”, e la retribuzione di risultato corrisponde all’apporto del dirigente in termini di produttivita’ o redditivita’ della sua prestazione. La retribuzione di posizione denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilita’, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale (Cass., n. 11084 del 2007, n. 2459 del 2011).
Indennita’ di posizione e indennita’ di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilita’ del trattamento economico con funzione incentivante (Cass. n. 11084 del 2007, citata).
7.4. Pertanto, dall’articolo 40, comma 6, del CCNL Comparto sanita’, non discende, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello, il diritto a maggiorazioni che sono riferite dal suddetto CCNL al conferimento effettivo di incarichi di struttura complessa.
8. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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