Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45596. Ai fini della configurabilita’ della connessione teleologica prevista dall’articolo 12 c.p.p., lettera c), e’ necessario che vi sia identita’ fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo

Ai fini della configurabilita’ della connessione teleologica prevista dall’articolo 12 c.p.p., lettera c), e’ necessario che vi sia identita’ fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, alle disposizioni contenute nell’articolo 309 c.p.p., comma 10″ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni introdotte nella predetta L. 8 aprile 2015, n. 47, comma 10 relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace

Sentenza 4 ottobre 2017, n. 45596
Data udienza 31 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 04/07/2016 del TRIB. LIBERIA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BIRRITTERI Luigi: “Rigetto del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 4 luglio 2016 rigettava l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS), avverso il provvedimento di sequestro preventivo, del Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere del 5 gennaio 2016, in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 44.
2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge, articoli 324 e 127 cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa.
Il P.M. trasmetteva gli atti solo il 15 giugno 2016, mentre l’istanza di riesame era stata proposta regolarmente il 5 gennaio 2016.
Il Tribunale all’udienza del 23 giugno 2016 rilevava l’assenza di alcuni atti del PM e rinviava alla successiva udienza per il 4 luglio 2016; gli ulteriori atti risultano trasmessi dal P.M. il 23 giugno 2016. Sulla base di questa cadenza procedimentale il Tribunale riteneva non caducato il sequestro, poiche’ la decisione era intervenuta nei 10 giorni dalla completa acquisizione degli atti.
La decisione dopo circa cinque mesi dall’istanza invece deve ritenersi in violazione di legge, per scadenza dei termini previsti dalle norme, articolo 324 cod. proc. pen. (termine di 10 giorni), anche in considerazione della normativa intervenuta con la L. n. 47 del 2015.
2.2. Violazione di legge, articoli 8, 12, 16 cod. proc. pen. e articolo 25 Cost., per incompetenza territoriale.
La competenza territoriale per le ipotesi di reato contestate, si determina dal luogo di acquisto dei carburanti, e nel caso gli acquisti erano avvenuti in (OMISSIS); conseguentemente era competente il Tribunale di Benevento e non quello di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente, era indagato solo per evasione fiscale, accise, e non per l’IVA, e quindi non risultava anche indagato per l’articolo 416 cod. pen., a differenza di altri indagati. Il Tribunale pur riconoscendo l’acquisto del carburante nel luogo indicato dalla difesa, e l’assenza di imputazione per l’articolo 416 cod. pen., rigettava comunque l’eccezione di incompetenza territoriale.
La competenza per connessione deve intervenire solo per le ipotesi residuali e ben circoscritte dalla norma. E nessuna delle ipotesi dell’articolo 12 cod. proc. pen. sussiste nel caso in giudizio, poiche’ non vi e’ coincidenza tra tutti gli autori dei reati, non vi e’ relazione strumentale o teleologica tra i diversi reati contestati, non vi e’, infine, unicita’ del disegno criminoso.
2.3. Violazione di legge, per carenza assoluta di motivazione o mera apparenza della motivazione.
Sul fumus concreto dei reati, il Tribunale contiene “un apparato argomentativo del tutto incompleto, nulla riferendo in punto di diritto alla luce delle emergenze investigative”. L’ordinanza non dice nulla di concreto sulla serieta’ degli indizi posti a carico del ricorrente. L’unico elemento contro il ricorrente e’ un appunto sull’agenda di (OMISSIS) (“(OMISSIS)”) dal quale si e’ desunta con congetture l’evasione, senza riscontri concreti.
2.4. L’oggetto del sequestro e’ un fabbricato adibito a deposito commerciale, e non e’ dato sapere (assenza di motivazione) in base a quale ragionamento si possa ritenere che un fabbricato sia da considerare mezzo per la realizzazione del reato di evasione di accisa o di IVA.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Dott. Birritteri Luigi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.1. Il ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., nella quale ha ribadito che deve ritenersi illegittima la acquisizione degli atti del procedimento ad udienza conclusa, durante la fase della deliberazione. La “fissazione dell’udienza camerale deve far presupporre che il Tribunale ha ritenuto la completa trasmissione degli atti del P.M., altrimenti sarebbe del tutto inutile l’obbligo imposto all’imputato di avanzare richiesta di differimento della data dell’udienza entro due giorni dalla notifica del relativo avviso”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi.
Deve premettersi che sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio e’ possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione (articolo 325 cod. proc. pen.).
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).

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