Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 dicembre 2017, n. 56451. Integra il delitto di indebita compensazione il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta inesistenti a seguito del c.d. “accollo fiscale”

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20. A tale proposito, ossia sul concetto di “disponibilita’” del bene, soprattutto nei casi di discrasia tra intestazione fittizia e disponibilita’ reale, questa Corte ha affermato il principio, che va ribadito, secondo il quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, puo’ ricadere su beni anche solo nella disponibilita’ dell’indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’ (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950), cosicche’ i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilita’ dell’indagato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378).
Da cio’ e’ derivato il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non e’ sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a quest’ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della disponibilita’ degli stessi da parte dell’indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763).
A siffatte condizioni, il sequestro di beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilita’ della persona indagata puo’ essere disposto, per equivalente, anche in partenza, ossia nel momento dispositivo del vincolo, e tuttavia il terzo, qualora attinto dal sequestro in fase di esecuzione del provvedimento, non puo’ essere espropriato del diritto di far valere sui beni sequestrati le proprie ragioni, posto che l’articolo 325 c.p.p. legittima, tout court, anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione a proporre ricorso per cassazione per “violazione di legge”.
21. Nella specie, effettivamente, nessuna motivazione sul punto si ravvisa circa le ragioni giuridiche legittimanti l’apprensione di beni di proprieta’ di terzi, perche’ rientranti nella disponibilita’ dell’indagato (OMISSIS).
Se e’ ben vero che l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (salvo il caso di sproporzione ictu cuti) non costituiscono requisito di legittimita’ del decreto stesso, tuttavia va precisato che ove il sequestro venga disposto (nella fase di imposizione genetica del vincolo) o eseguito (nella fase funzionale del vincolo e, quindi, nei casi in cui l’individuazione dei beni da sequestrare avvenga, come nella specie, in sede esecutiva) su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilita’ dell’indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ non solo e’ legittimato a proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge, ma ha titolo per dolersi della mancata specificazione delle ragioni per le quali i beni a lui sequestrati debbano ritenersi nella disponibilita’ dell’indagato, ossia, in latri termini, a titolo per censurare la mancata specificazione delle ragioni per le quali tali beni, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrassero nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi fosse esercitato pel suo tramite, apparendone il terzo legittimo proprietario.
22. L’impugnata ordinanza dev’essere pertanto annullata con rinvio al tribunale del riesame di Milano perche’, uniformandosi al principio di diritto di cui al paragrafo precedente, specifichi le ragioni per le quali i beni sequestrati alla (OMISSIS) si ritengano nella disponibilita’ dell’indagato (OMISSIS) e, dunque, se ne giustifichi l’apprensione cautelare per equivalente.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata, con riferimento ad (OMISSIS), con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame. Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.

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