Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 dicembre 2017, n. 56451. Integra il delitto di indebita compensazione il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta inesistenti a seguito del c.d. “accollo fiscale”

Integra il delitto di indebita compensazione il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta inesistenti a seguito del c.d. “accollo fiscale”

Sentenza 19 dicembre 2017, n. 56451
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la ordinanza del tribunale del riesame di MILANO in data 30/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PERELLI S., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dei difensori, Avv. (OMISSIS) (per il (OMISSIS)) ed Avv. (OMISSIS) (per la (OMISSIS)), che hanno chiesto accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20.06.2017, depositata in data 24.07.2017, il tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell’appello cautelare presentato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano avverso il provvedimento con cui il GIP, in data 20.02.2017, respingeva la richiesta di applicazione del sequestro preventivo nei confronti di (OMISSIS), indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 81 cpv. c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, comma 2, articolo 13 bis, comma 3, (indebita compensazione in concorso), disponeva il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili nella disponibilita’ dell’indagato medesimo fino alla concorrenza della somma di Euro 42.558.848,56.
2. Giova precisare, per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione proposta in questa sede, che il procedimento penale in questione trae origine dall’attivita’ d’indagine che aveva condotto il p.m. a contestare l’imputazione di cui sopra con cui si ascriveva all’indagato (OMISSIS), unitamente ad altri soggetti non impugnanti in questa sede, di aver (il (OMISSIS) quale collaboratore di tale (OMISSIS) e socio e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l. nonche’ quale collaboratore della (OMISSIS) ed amministratore di fatto, unitamente a (OMISSIS), della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) soc. coop., societa’ agli stessi riconducibili che risultavano aver ceduto crediti tributari inesistenti utilizzati dalla (OMISSIS) s.r.l. per abbattere debiti di varia natura fiscale di varie societa’ clienti, attraverso l’utilizzo dell’istituto della compensazione per il tramite di modelli F24), ideato e commercializzato “modelli di evasione fiscale” attraverso cui sarebbero stati commessi piu’ reati di compensazione di crediti tributari inesistenti, per il totale di Euro 42.558.848,56 nel periodo dal 1.01.2013 al 2.9.2016, compensazioni che alcuni soggetti ( (OMISSIS), sia nella qualita’ di titolare dell’omonima ditta individuale che quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. dal 27.05.2014 al 1.09.2015 e della (OMISSIS) s.r.l. dal 16.09.2015, (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. fino al 27.05.2014 e (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. dal 1.09 al 31.12.2015) effettuavano mediante la trasmissione telematica di modelli F24, accollandosi il debito tributario riferibile a terzi, in cio’ consentendo loro l’apparente regolarizzazione della propria posizione fiscale, il tutto utilizzando crediti fittizi.
3. Contro l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, anzitutto, la (OMISSIS) quale terzo proprietario dei beni sottoposti a vincolo (costituiti da due autoveicoli e da un immobile di proprieta’ esclusiva della ricorrente), a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’albo ex articolo 613 c.p.p., munito di procura speciale, prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione di legge in relazione agli articoli 125, 321 e 322-ter c.p.p. nonche’ in relazione all’articolo 168 c.c. e Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 2, attesa la mancata specifica indicazione dei beni del terzo vincolabili, alla carenza/inesistenza di motivazione sull’asserita disponibilita’ di tali beni in capo all’indagato e, conseguentemente, in relazione all’insussistenza di un titolo giuridico.

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