[….segue pagina antecedente]

Diversamente, il principio dell’apparenza trova, invece, applicazione nella distinta relazione tra soggetto danneggiato e societa’ che assicura (apparentemente) la RCA del responsabile del sinistro, in quanto il contrassegno ed il certificato assicurativo “costituivano”, anteriormente alla istituzione del “Centro di informazione italiano” alle informazioni del cui archivio i danneggiati “hanno diritto” di accesso per accertare la copertura assicurativa del veicolo responsabile (articoli 154 e 155; articolo 142 bis -introdotto dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 198, articolo 1, comma 6 -, Cod. Ass. Priv.), gli unici elementi attraverso i quali il titolare del diritto al risarcimento veniva a conoscenza della esistenza di una polizza RCA e della identita’ del soggetto assicuratore, nei confronti del quale poter svolgere l’azione diretta (L. n. 990 del 1969, articolo 18; Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144).
Il sistema normativo dell’assicurazione RCA, desunto in particolare dal combinato disposto dalla L. n. 990 del 1969, articolo 7, comma 1, articolo 18, comma 1 e 2, (attuali Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 127, commi 1 e 2, articolo 144, commi 1 e 2) e dall’articolo 1901 c.c., commi 1 e 2, definisce il rapporto tra terzo danneggiato e societa’ assicurativa del responsabile del sinistro secondo uno schema che si articola in una fattispecie legale complessa, volta a garantire un massimo di tutela al primo, e del quale la polizza RCA costituisce uno degli elementi della fattispecie, rilevando tuttavia, non in quanto atto negoziale validamente produttivo degli effetti giuridici negoziali (aspetto che assume rilievo, invece, nei rapporti tra i contraenti), ma come mero fatto storico, la cui esistenza e’ “comprovata” (secondo la formula lessicale utilizzata dalle norme: L. n. 990 del 1969, articolo 7, comma 1, Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 127, comma 1; articolo 4, reg. ISVAP 6.2.2008 n. 13) dal “certificato di assicurazione”, in cui e’ indicato in particolare “l’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e’ valido il certificato”, ed i cui dati -ad eccezione del numero identificativo di polizza- sono riportati anche sul “contrassegno assicurativo”, documenti entrambi emessi dall’assicuratore ed ai quali la legge attribuisce funzione di pubblicita’ legale ai fini della individuazione della impresa assicuratrice della RCA tenuta in solido all’autore dell’illecito al risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato (articoli 9 e 14 del reg. esec. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; articoli 6 e 9 del regolamento ISVAP 6.2.2008 n. 13. Occorre, tuttavia, osservare che l’obbligo di rilascio ed esposizione del “contrassegno assicurativo” e’ venuto meno in seguito al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 31, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27, cui e’ stata data attuazione con il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 – “Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici” – che “In considerazione….delle finalita’ primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessita’ di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all’impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante” ha previsto e reso disponibili “le procedure e modalita’ di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database garantendo le stesse finalita’ che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell’interesse generale”).
In relazione a tale distinto rapporto istituito dalla legge, tra il soggetto danneggiato e la impresa assicurativa del responsabile del sinistro, indicata nel certificato e nel contrassegno, viene, infatti, in questione la esigenza di bilanciare l’interesse del danneggiato ad esperire e proseguire utilmente l’azione diretta nei confronti della impresa risultante dai predetti documenti e l’interesse della impresa a non essere coinvolta nel giudizio laddove tali documenti rappresentino una situazione di mera “apparenza”, non corrispondente alla esistenza di un effettivo rapporto contrattuale tra la impresa ed il responsabile del sinistro (ad esempio perche’ il certificato ed il contrassegno stati emessi per errore, ovvero perche’ non recano la firma di soggetto abilitato -rappresentante legale della impresa assicurativa-, o ancora perche’ il contratto ha cessato anticipatamente di produrre i suoi effetti, o e’ del tutto inesistente essendo stati falsamente compilati, ovvero materialmente contraffatti, il certificato ed il contrassegno). Orbene il discrimine selettivo dell’interesse da tutelare e’ stato rinvenuto da questa Corte -con giurisprudenza che puo’ ritenersi costante- nella “riferibilita’” del certificato e del contrassegno alla impresa assicurativa emittente, dovendo prevalere la tutela della apparenza sulla realta’ nel caso in cui tali documenti possano ritenersi “autentici” ovvero genuini in quanto certamente provenienti dalla societa’ assicurativa in essi indicata, la quale per averli rilasciati all’assicurato o comunque messi in circolazione affidandoli ai propri agenti per la compilazione ed il rilascio, ha determinato causalmente la situazione di apparenza giuridica nella quale ha posto affidamento il danneggiato per l’utile esperimento dell’azione diretta L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144). La tutela dell’interesse di quest’ultimo incontra, invece, un limite nel caso in cui la societa’ dimostri la inautenticita’ dei documenti in questione, per essere stati questi materialmente contraffatti nella stampa rispetto al modello originale, ovvero per essere stati i modelli originali in bianco illecitamente sottratti e successivamente compilati con dati falsi, non essendo in tali casi riconducibile la insorgenza della situazione di apparenza ad una condotta (emissione, rilascio, messa in circolazione del certificato e del contrassegno) che possa ritenersi “comunque” riferibile alla impresa di assicurazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 16726 del 17/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 25130 del 13/12/2010; id Sez. 3, Sentenza n. 24089 del 17.11.2011, non massimata; id. Sez. 3, Sentenza n. 14636 del 27/06/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 27/08/2014. Vedi Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20374 del 09/10/2015 che estende il principio anche alla procedura di risarcimento diretto ed all’azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore RCA ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 148).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *